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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 416/2024 del 05/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva respinto la sua istanza di rideterminazione della pena relativa all'ordine di esecuzione n. SIEP 344/2017. Chiedeva che, ai fini del cumulo delle pene per reati derivanti da procedimenti celebrati con rito abbreviato, si procedesse prima al cumulo aritmetico delle pene piuttosto che applicare subito la riduzione prevista per il rito abbreviato (art. 442, comma 2, c.p.p.), ossia sommare le pene intere e, solo dopo aver verificato il superamento del limite di cui all'art. 78 c.p., adeguare al massimo di 30 anni e infine applicare la riduzione di un terzo; ciò avrebbe portato, secondo il ricorrente, a una diversa (più favorevole) determinazione della pena finale (es. 20 anni). Il ricorrente censurava violazioni di norme processuali e di diritto sostanziale e motivazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato l'orientamento consolidato secondo cui, in sede di esecuzione e limitatamente ai procedimenti che si sono svolti con rito abbreviato, la riduzione di pena prevista dall'art. 442, comma 2, c.p.p. deve essere applicata prima dell'operazione del cumulo materiale e dell'eventuale applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 c.p. pen. La decisione si fonda sulla specificità della fase esecutiva e sul principio dell'intangibilità del giudicato: la potestà del giudice dell'esecuzione di rideterminare la pena opera nei limiti tassativi previsti dalla legge, e il diverso ordine applicativo tra cognizione e esecuzione è giustificato da tale finalità. È stata inoltre disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 442, comma 2, cod. proc. pen.

    La riduzione di pena per la scelta del rito abbreviato, in sede di esecuzione e in presenza di reati che sono stati giudicati con rito abbreviato, va applicata prima dell'operazione di cumulo materiale finalizzata alla determinazione della sanzione complessiva.

  • art. 78 cod. pen.

    Il criterio moderatore del cumulo materiale (con il limite massimo di 30 anni di reclusione) è applicabile dopo che, in sede esecutiva, è stata operata la riduzione prevista per il rito abbreviato; dunque l'eventuale adeguamento al limite di 30 anni segue la riduzione ex art. 442 c.p.p.

  • art. 187 disp. att. cod. proc. pen.

    Il testo delle disposizioni di attuazione conferma che, in sede esecutiva e nell'applicazione della disciplina della continuazione, la riduzione ex art. 442 c.p.p. trova attuazione prima dell'applicazione dell'art. 78 c.p.

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Rimane il riferimento alla disciplina della continuazione in sede esecutiva: l'ordine applicativo tra riduzione per rito abbreviato e cumulo materiale si valuta in funzione della specificità della fase esecutiva.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del gravame.

Massime di principio

  • In sede di esecuzione, quando tutte le condanne provengono da procedimenti celebrati con rito abbreviato, la riduzione prevista dall'art. 442, comma 2, c.p.p. va applicata prima di eseguire il cumulo materiale e prima di verificare il limite di cui all'art. 78 c.p.
  • La diversa sequenza applicativa tra fase di cognizione (processo) e fase esecutiva trova giustificazione nel principio dell'intangibilità del giudicato e nella portata limitata della potestas rideterminativa del giudice dell'esecuzione.
  • Se le condanne sono miste (alcune con rito abbreviato, altre no) occorre valutare con attenzione quali addendi beneficiano della riduzione e procedere al calcolo della pena complessiva rispettando l'ordine applicativo corretto per la fase esecutiva.
  • Eventuali contestazioni su ordine e modalità di calcolo della pena devono essere affrontate in sede di esecuzione; la giurisprudenza di legittimità prevalente supporta l'applicazione preventiva della riduzione per il rito abbreviato in esecuzione.
  • Se si ritiene che il giudice dell'esecuzione abbia erroneamente applicato l'ordine delle operazioni (ad esempio ha cumulato prima e poi applicato la riduzione), è possibile impugnare l'ordinanza d'esecuzione, ma la Cassazione tende a confermare l'orientamento che la riduzione precede il cumulo in questa fase.

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