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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 18137/2022 del 06/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'Associazione impugnava le cartelle di pagamento Tarsu relative agli anni 2007-2011, sostenendo che i locali oggetto di tassazione sono adibiti al culto e quindi esenti ai sensi del Regolamento comunale (edifici e locali strettamente connessi all'attività del culto). In primo grado i ricorsi erano stati accolti; in appello la CTPR ha ritenuto però che, pur essendo l'edificio accatastato in E/7 (edificio destinato al culto), 55 mq costituiscono locali accessori (atrio, retro, servizi igienici) strutturalmente autonomi e non esenti, per cui ha limitato la pretesa tributaria a tali superfici. L'Associazione ha proposto ricorso per cassazione deducendo carenza e contraddittorietà di motivazione, violazione e falsa applicazione dell'art. 62 D.lgs. 507/1993 in combinato disposto con l'art. 5 del Regolamento comunale, omissione di motivazione su punto decisivo, e violazione degli artt. 9, 11 e 14 CEDU.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Pur rilevando che la motivazione di merito andava precisata, la Corte ha confermato il principio che per ottenere l'esenzione Tarsu non basta la classificazione catastale (E/7): occorre accertare concretamente che i locali siano effettivamente destinati all'esercizio del culto e non siano idonei alla produzione di rifiuti. È altresì necessario che il contribuente abbia effettuato la denuncia o variazione prevista (denuncia ex art. 70), indicante le superfici non tassabili; l'assenza di tale denuncia non è emendabile retroattivamente in giudizio per gli anni contestati. La Corte ha ritenuto fondato l'accertamento di merito (rilievi planimetrici) che ha individuato 55 mq di locali accessori tassabili. Il ricorso è dunque respinto e l'Associazione è condannata alle spese (euro 500,00 più euro 200,00 per spese non documentabili oltre accessori).

Norme richiamate

  • D.lgs. 507/1993, art. 62 comma 2

    "Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione"

    La Corte interpreta la norma nel senso che l'esenzione si applica solo se i locali, per la loro natura o uso stabile, non producono rifiuti e ciò sia indicato nella denuncia originaria o di variazione e riscontrato da elementi oggettivi; il principio va applicato tenendo conto del principio UE "chi inquina paga".

  • Regolamento comunale Tarsu (Comune di Minerbio), art. 5

    La disposizione comunale esclude dalla Tarsu "edifici e loro parti adibiti al culto nonché i locali strettamente connessi all'attività del culto"; la Corte ritiene che il regolamento richieda una verifica concreta della destinazione d'uso e deve essere interpretato in coerenza con la normativa primaria e i principi delle direttive UE.

  • D.lgs. 503/1997, art. 70 (richiamato come obbligo di denuncia/variazione)

    Secondo la Corte la denuncia o la variazione prevista dalla normativa è strumentale a far conoscere all'ente impositore le superfici per le quali si chiede l'esenzione; la mancata denuncia non è emendabile per gli anni già trascorsi e impedisce la fruizione dell'esenzione.

  • Direttiva 2006/12/CE, art. 15 e Direttiva 2008/98/CE, art. 14

    Le direttive UE esprimono il principio "chi inquina paga" e orientano l'interpretazione della normativa nazionale, impedendo che si concedano esenzioni per locali che sono idonei a produrre rifiuti.

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, artt. 9, 11 e 14 (censurati dalla ricorrente)

    La Corte respinge la censura CEDU: l'applicazione delle regole fiscali e procedurali per l'esenzione non configura, di per sé, una ingiustificata compressione della libertà religiosa o una discriminazione, purché sia rispettato l'onere probatorio e le garanzie processuali.

Massime di principio

  • La classificazione catastale come edificio destinato al culto (E/7) non è di per sé sufficiente a ottenere l'esenzione Tarsu: è necessario accertare concretamente che i locali siano effettivamente utilizzati per l'esercizio del culto e non idonei a produrre rifiuti.
  • Chi invoca l'esenzione ha l'onere di indicare preventivamente nelle denunce/variazioni le superfici non tassabili; la mancata indicazione impedisce l'esenzione per gli anni già decorso e non è sanabile in giudizio.
  • Le autorità locali possono eseguire accertamenti (anche su base planimetrica) per individuare le superfici effettivamente destinate al culto; le valutazioni di fatto dei giudici di merito sono difficilmente sindacabili in Cassazione.
  • Locali accessori e pertinenziali (atrio, retro, servizi igienici) che risultino strutturalmente autonomi e idonei a produrre rifiuti possono essere tassati anche se collocati nello stesso edificio destinato al culto.
  • I regolamenti comunali che prevedono esenzioni devono essere interpretati in armonia con la normativa primaria e con i principi europei (es. principio "chi inquina paga").
  • La tutela della libertà religiosa non esclude l'applicazione delle regole fiscali e procedurali: il rispetto dell'onere dichiarativo e probatorio per ottenere benefici fiscali è compatibile con i diritti fondamentali.

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