Cassazione Penale, Sentenza n. 29531/2026 del 04/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello di Firenze, quale giudice del rinvio, ha confermato la condanna di un soggetto per bancarotta documentale in relazione al fallimento di una società a responsabilità limitata, ritenendolo responsabile non solo nella qualità formale di amministratore unico per un tratto finale della vita societaria, ma anche come amministratore di fatto in periodi precedenti. La difesa ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto violazione dell'art. 627, comma 3, c.p.p., sostenendo che il giudice del rinvio non si sarebbe uniformato ai principi di diritto fissati nella precedente sentenza rescindente, la quale aveva giudicato insufficiente, da sola, la testimonianza di una dipendente per dimostrare la gestione di fatto; con il secondo ha lamentato omessa pronuncia sul motivo assorbito relativo al difetto dell'elemento soggettivo della bancarotta documentale e alla possibile riqualificazione in bancarotta semplice, sostenendo che mancava il dolo generico e che eventuali irregolarità contabili sarebbero state al più frutto di negligenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha affermato che il giudice del rinvio si è correttamente attenuto al dictum rescindente, valorizzando un complesso di indici sintomatici della gestione di fatto: rapporti con il curatore, inattendibilità e incongruenze della contabilità, dichiarazioni degli altri soggetti coinvolti e della dipendente, nonché la persistente ingerenza del ricorrente nelle vicende societarie. Ha inoltre ritenuto corretta la motivazione sul dolo generico della bancarotta documentale, desunto dalle modalità della condotta e dalla consapevole predisposizione di una contabilità inidonea a ricostruire patrimonio e affari. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 627, comma 3, c.p.p.
Il giudice di rinvio deve uniformarsi alla sentenza di annullamento nei punti di diritto decisi, ma non è vincolato alle mere argomentazioni esplicative della ratio decidendi; è quindi consentito valorizzare ulteriori elementi probatori purché coerenti con il principio di diritto fissato.
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
È la base del motivo di ricorso per violazione di legge dedotto contro la sentenza di rinvio.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
È la base del motivo di ricorso per omessa motivazione o omessa pronuncia dedotto dalla difesa.
art. 216, comma primo, n. 2, l. fall.
La bancarotta documentale richiede dolo generico, consistente nella consapevolezza che la tenuta confusa o irregolare delle scritture possa rendere impossibile la ricostruzione delle vicende patrimoniali e dell'andamento degli affari.
art. 217 l. fall.
Richiamato dalla difesa come possibile fattispecie meno grave, sul presupposto che eventuali irregolarità contabili sarebbero state riconducibili a mera negligenza o inosservanza di obblighi di vigilanza.
art. 2214 c.c.
Richiamato dal pubblico ministero come fondamento dell'obbligo dell'imprenditore/amministratore di conservare e tenere regolarmente le scritture contabili.
art. 2639 c.c.
Richiamato nella requisitoria per sostenere la rilevanza della gestione di fatto e l'equiparazione, ai fini penalistici, di chi esercita in concreto funzioni tipiche dell'amministratore.
art. 616 c.p.p.
In caso di rigetto del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio, il vincolo derivante dalla sentenza di annullamento riguarda le questioni di diritto effettivamente decise; il giudice del rinvio può quindi fondare la propria decisione su un diverso e più ampio quadro indiziario, purché coerente con il principio di diritto fissato in sede rescindente.
- La qualifica di amministratore di fatto richiede la prova di un inserimento organico del soggetto nell'apparato societario con esercizio concreto di poteri direttivi o gestori in una qualsiasi fase dell'attività d'impresa; la prova può derivare da plurimi indici convergenti, non da una sola condotta neutra isolatamente considerata.
- Ai fini della responsabilità per bancarotta documentale, non è necessario provare uno specifico fine di impedire la ricostruzione del patrimonio: è sufficiente il dolo generico, desumibile dalle modalità della tenuta contabile e dalla consapevolezza della sua idoneità a rendere impossibile o difficoltosa la ricostruzione delle vicende societarie.
- In sede di legittimità non è consentita una mera rilettura alternativa delle prove; il controllo della Cassazione riguarda la tenuta logica e giuridica della motivazione, non la sostituzione del proprio apprezzamento a quello del giudice di merito.
- L'amministratore di fatto, una volta accertata la sua ingerenza gestionale, risponde penalmente dei comportamenti penalmente rilevanti ascrivibili alla gestione societaria, come l'amministratore di diritto, se sussistono gli ulteriori presupposti oggettivi e soggettivi del reato.
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