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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29821/2024 del 19/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un insegnante conveniva in giudizio il Comune chiedendo il risarcimento dei danni riportati in seguito a una caduta avvenuta in pieno giorno, mentre attraversava il piazzale antistante la scuola primaria in cui lavorava. Assumeva di essere inciampato su una lastra di pietra sporgente rispetto alla pavimentazione, non agevolmente visibile, e di aver subito la frattura basicervicale del femore sinistro. Il Tribunale rigettava la domanda; la Corte d’appello confermava il rigetto. Nel ricorso per cassazione il danneggiato deduceva: 1) violazione degli artt. 183, 115, 116 c.p.c. e dell’art. 24 Cost., perché il primo giudice aveva immediatamente disposto la precisazione delle conclusioni senza concedere i termini istruttori; 2) violazione degli artt. 183, 112 e 244 c.p.c., per la mancata ammissione delle prove testimoniali e dell’interrogatorio formale richiesti; 3) violazione degli artt. 1227 e 2051 c.c., sostenendo che il Comune non avesse provato il fortuito; 4) violazione degli artt. 112 e 167 c.p.c., perché la Corte d’appello avrebbe affrontato il tema del fortuito pur a fronte di una difesa comunale incentrata sulla negazione della custodia; 5) violazione dell’art. 132 c.p.c. per asserita contraddittorietà della motivazione. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo, per quanto non inammissibile, infondato; ha rigettato il secondo; ha rigettato anche i motivi terzo, quarto e quinto, valorizzando l’accertamento di merito della Corte territoriale sulla visibilità del dislivello, sulla conoscenza del luogo da parte del danneggiato e sulla evitabilità della caduta con l’ordinaria diligenza. In particolare ha ribadito che, in materia di art. 2051 c.c., il danneggiato deve provare il nesso causale tra cosa e danno, mentre il custode può liberarsi dimostrando il fortuito, che può essere integrato anche dalla condotta del danneggiato quando questa abbia efficacia causale esclusiva o tale da interrompere il nesso causale in applicazione dell’art. 1227 c.c. comma 1 e del principio di ragionevole cautela. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato se dovuto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la decisione della Corte d’appello di Ancona che aveva già respinto la domanda risarcitoria proposta contro il Comune, ritenendo corretta la valutazione di merito secondo cui la caduta era evitabile con l’ordinaria diligenza, in un contesto di buona visibilità e di conoscenza del luogo da parte del danneggiato. La Corte ha inoltre escluso sia la violazione delle regole processuali sulla fase istruttoria, sia il vizio di ultrapetizione, sia la denunciata nullità per contraddittorietà della motivazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione e, ricorrendone i presupposti, al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2051 c.c.

    La responsabilità del custode ha carattere oggettivo: il danneggiato deve provare il nesso causale tra cosa e danno, mentre il custode deve provare il caso fortuito quale causa liberatoria. La colpa del custode non rileva ai fini della struttura della fattispecie.

  • art. 1227, comma 1, c.c.

    La condotta del danneggiato può rilevare come fatto causalmente efficiente, fino a concorrere o ad assumere efficacia esclusiva nella produzione dell'evento, se imprudente rispetto a una situazione prevedibile e superabile con l'ordinaria cautela.

  • art. 183, sesto comma, c.p.c.

    La richiesta del termine istruttorio non impedisce al giudice di invitare le parti a precisare le conclusioni e decidere immediatamente, se le prove richieste sono generiche, irrilevanti o inutili.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 116 c.p.c. quale parametro della doglianza processuale, senza che la censura sia stata accolta.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 115 c.p.c. quale parametro della doglianza processuale, senza che la censura sia stata accolta.

  • art. 24 Cost.

    Invocato dal ricorrente a tutela del diritto di difesa, ma la Corte ha escluso che vi sia stata compressione del diritto alla prova o della difesa tecnica.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte ha escluso il vizio di ultrapetizione, rilevando che il giudice di merito può apprezzare il fortuito emergente dagli atti senza incorrere in pronuncia oltre la domanda.

  • art. 244 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla dedotta mancata ammissione delle prove testimoniali, ma la Corte ha ritenuto legittimo il diniego per genericità e irrilevanza dei capitoli.

  • art. 167 c.p.c.

    Richiamato nella doglianza di ultrapetizione; la Corte ha escluso violazioni, non essendo impedito al giudice valutare il fortuito in base alle allegazioni di causa.

  • art. 132 c.p.c.

    La censura di nullità per contraddittorietà della motivazione è stata ritenuta infondata, poiché la sentenza impugnata era congruamente motivata.

  • art. 2 Cost.

    Richiamato quale fondamento del dovere generale di ragionevole cautela che informa la valutazione della condotta del danneggiato.

  • art. 41 c. pen.

    Usato come criterio per spiegare che fatti naturali o umani sopravvenuti possono degradare il rapporto tra cosa e danno a mera occasione, interrompendo la rilevanza causale della res in custodia.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Applicato per porre a carico del ricorrente, in caso di rigetto, l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • d.m. 13 agosto 2022, n. 147

    Richiamato ai fini della liquidazione delle spese del giudizio di cassazione secondo i compensi professionali sopravvenuti.

Massime di principio

  • In tema di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., il danneggiato deve provare il nesso causale tra la cosa e il danno; il custode, per liberarsi, deve provare il caso fortuito.
  • Il caso fortuito può consistere anche nella condotta del danneggiato, quando questa presenti efficacia causale esclusiva o comunque tale da rendere il danno evitabile con l'ordinaria diligenza e da interrompere il nesso eziologico in concreto.
  • La valutazione della condotta del danneggiato va compiuta in chiave di ragionevole cautela, tenendo conto della prevedibilità e superabilità del pericolo nelle concrete circostanze di tempo e di luogo.
  • Le doglianze sulla mancata ammissione di prove non sono fondate quando i capitoli istruttori siano generici, valutativi, irrilevanti o superflui rispetto a fatti già documentalmente accertati.
  • La richiesta del termine istruttorio ex art. 183, sesto comma, c.p.c. non impedisce al giudice di definire la causa se la fase istruttoria sarebbe inutile o se le richieste risultano generiche e non decisive.
  • Non sussiste ultrapetizione se il giudice di merito valuta il fortuito sulla base delle allegazioni e delle emergenze di causa, anche quando la difesa della controparte abbia formalmente contestato la custodia.
  • Una motivazione che ricostruisca in modo coerente le condizioni dei luoghi, la visibilità dell'insidia e la conoscenza del posto da parte del danneggiato esclude il vizio di contraddittorietà denunciabile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità del custodeProveImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaCaso fortuito e forza maggioreNesso di causalità

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