Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 21368/2026 del 23/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva notificato a un'associazione sportiva dilettantistica e al suo ex legale rappresentante avvisi di accertamento per più annualità d'imposta. Dopo la definizione con accertamento con adesione e il mancato pagamento delle rate successive alla prima, l'Ufficio aveva iscritto a ruolo le somme e fatto notificare le cartelle sia all'ente sia al medesimo soggetto, quale coobbligato ex art. 38 c.c. Il contribuente aveva impugnato le cartelle sostenendo di essere estraneo alla procedura di riscossione; in appello la CTR aveva annullato le cartelle nei suoi confronti, ritenendo che fosse rimasto estraneo all'accertamento con adesione, poiché non più legale rappresentante al momento della sottoscrizione del verbale conclusivo. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, violazione dell'art. 38 c.c. per avere la CTR escluso la sua responsabilità solidale come soggetto che aveva agito per l'associazione; con il secondo motivo ha denunciato l'omesso esame del fatto decisivo costituito dalla circostanza che anche il contribuente aveva conferito mandato per la definizione in adesione. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, assorbendo il secondo, affermando che la responsabilità solidale ex art. 38 c.c. per i debiti tributari dell'associazione non viene meno per il solo fatto che il coobbligato non abbia sottoscritto il verbale di adesione, poiché restano efficaci nei suoi confronti gli avvisi di accertamento originariamente notificati e non impugnati.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso dell'Agenzia delle Entrate, dichiarando assorbito il secondo, ha cassato la sentenza della CTR che aveva annullato le cartelle nei confronti del contribuente e ha rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese. La Corte ha chiarito che l'accertamento con adesione perfezionato solo dall'associazione non neutralizza, per il coobbligato solidale ex art. 38 c.c. che non abbia sottoscritto il verbale, la pretesa fondata sugli avvisi di accertamento divenuti definitivi nei suoi confronti per mancata impugnazione; pertanto, l'Amministrazione poteva agire anche contro di lui per il recupero del credito tributario.

Norme richiamate

  • art. 38 c.c.

    La responsabilità personale e solidale di chi ha agito in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta ha natura accessoria rispetto a quella dell'ente, è assimilabile a una garanzia ex lege e, per i debiti tributari, può riguardare anche il soggetto che abbia diretto la gestione associativa nel periodo considerato, anche in via presuntiva.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge relativo all'art. 38 c.c.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    È il parametro del motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo.

Massime di principio

  • La responsabilità solidale ex art. 38 c.c. dei soggetti che agiscono in nome e per conto di un'associazione non riconosciuta non coincide con un debito proprio dell'associato, ma costituisce una garanzia legale accessoria rispetto all'obbligazione dell'ente.
  • Nei debiti tributari di un'associazione non riconosciuta, può rispondere solidalmente il soggetto che abbia concretamente diretto la gestione associativa nel periodo d'imposta rilevante, anche se la rappresentanza formale dell'ente sia controversa o sia cessata successivamente.
  • La mancata impugnazione degli avvisi di accertamento determina la loro definitività nei confronti del destinatario, e tale definitività non viene meno per il solo fatto che l'ente abbia poi definito la pretesa mediante accertamento con adesione.
  • L'accertamento con adesione perfezionato con la sottoscrizione del verbale produce effetti solo per il soggetto che vi abbia partecipato e sottoscritto; se il coobbligato non ha sottoscritto il verbale, nei suoi confronti restano fermi gli avvisi originari.
  • In sede di riscossione, l'Amministrazione può agire nei confronti del coobbligato solidale anche sulla base degli avvisi di accertamento divenuti definitivi, a prescindere dal fatto che il verbale di adesione abbia ridotto l'importo richiesto all'ente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.