Cassazione Civile, Ordinanza n. 16138/2026 del 25/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (assicurato)
La controversia
Una società commerciale aveva stipulato con l'assicuratore una polizza contro i danni da eventi atmosferici per i beni custoditi in un capannone adibito ad attività commerciale. In occasione di un evento atmosferico, la grandine si era accumulata sul tetto, provocandone la flessione; la deformazione delle lastre di copertura aveva creato interstizi attraverso i quali era penetrata l'acqua piovana, danneggiando i beni. Sulla base di una perizia contrattuale e di un acconto, l'assicurata aveva ottenuto due decreti ingiuntivi, poi opposti dall'assicuratore. I giudici di merito avevano escluso la copertura, ritenendo che la clausola operasse solo in presenza di rotture, brecce o lesioni del tetto e che, nel caso concreto, vi fosse stata soltanto flessione e non rottura. In Cassazione la società assicurata ha denunciato, con tre motivi, la violazione dei criteri di interpretazione contrattuale ex artt. 1362, 1363, 1366, 1367, 1369, 1370 e 1371 c.c., sostenendo che il termine "breccia" non poteva essere inteso come danno strutturale permanente, che l'interpretazione accolta svuotava la clausola e frustrava lo scopo pratico della polizza, e che la clausola ambigua doveva essere letta contro il predisponente; ha inoltre dedotto il travisamento della prova quanto all'origine del sinistro e l'omesso esame di un fatto decisivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo limitatamente alla violazione degli artt. 1362, 1369 e 1370 c.c., ritenendo che la Corte d'appello avesse interpretato in modo errato la clausola assicurativa: il lemma "breccia" comprende anche il significato di apertura o varco, e la clausola aveva funzione di delimitazione causale del rischio, sicché era necessario verificare se l'acqua fosse passata attraverso una via preesistente oppure creata dalla violenza dell'evento atmosferico deformando la struttura del tetto. Poiché il giudice di merito aveva accertato proprio una deformazione del tetto causata dalla grandine, l'esclusione dell'indennizzo non era coerente con lo scopo della clausola. Sono stati dichiarati inammissibili il secondo motivo, perché il preteso travisamento della prova era in realtà una richiesta di rivalutazione del merito, e il terzo motivo, perché la doppia conforme precludeva la censura di omesso esame del fatto decisivo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte d'appello di Reggio Calabria in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 1362 c.c.
Il significato delle clausole va ricercato anche secondo il senso proprio delle parole; il termine "breccia" non può essere ristretto al solo danno strutturale permanente, ma comprende anche il significato di apertura o varco.
art. 1363 c.c.
La Corte di merito non può interpretare una clausola in modo da svuotarla di senso rispetto al testo complessivo del contratto; la censura è stata ritenuta assorbita dall'accoglimento del primo motivo.
art. 1366 c.c.
La ricorrente invocava un'interpretazione conforme a buona fede; la relativa censura è stata assorbita dall'accoglimento delle censure principali.
art. 1367 c.c.
L'interpretazione del contratto deve preservarne l'utilità e lo scopo pratico; la censura è stata assorbita.
art. 1369 c.c.
Le clausole vanno interpretate secondo l'uso e la funzione economico-pratica perseguita: qui la clausola serviva a delimitare il rischio assicurato, coprendo i danni da acqua penetrata solo quando l'evento atmosferico abbia creato la via d'ingresso deformando o guastando la struttura.
art. 1370 c.c.
In caso di clausole predisposte unilateralmente e di scarsa chiarezza, l'interpretazione deve essere sfavorevole al predisponente; la Corte d'appello ha violato tale regola interpretando la clausola contro l'assicurato che l'aveva predisposta.
art. 1371 c.c.
La ricorrente lo ha richiamato tra i criteri interpretativi favorevoli alla soluzione conforme allo scopo del contratto; il motivo è stato assorbito.
art. 360, quarto comma, c.p.c.
La censura di omesso esame di un fatto decisivo è preclusa quando vi sia doppia decisione conforme nei due gradi di merito.
art. 380 bis, secondo comma, c.p.c.
Richiamato per il deposito della motivazione nel procedimento camerale.
Massime di principio
- Nell'assicurazione contro i danni da eventi atmosferici, le clausole che subordinano l'indennizzabilità all'esistenza di rotture, brecce o lesioni del tetto devono essere lette come clausole di delimitazione causale del rischio, volte a distinguere i danni prodotti direttamente dalla violenza del fenomeno atmosferico da quelli dovuti a vie d'accesso preesistenti o a incuria dell'assicurato.
- Se il fenomeno atmosferico ha deformato o danneggiato la struttura dell'immobile creando il varco di penetrazione dell'acqua, il nesso causale richiesto dalla garanzia può sussistere e non è corretto negare automaticamente la copertura per il solo fatto che il tetto non si sia "rotto" in senso stretto.
- Nel sindacato di legittimità, la deduzione di "travisamento della prova" non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio, riservata al giudice di merito.
- L'omesso esame di un fatto decisivo non è denunciabile in cassazione quando la sentenza impugnata sia conforme a quella di primo grado, ricorrendo la doppia conforme.
- In presenza di clausole contrattuali di dubbio significato, il criterio dell'interpretazione contro il predisponente opera solo dopo avere correttamente ricostruito la funzione della clausola e il suo significato lessicale e sistematico; non può essere usato per avallare un'interpretazione già smentita dal testo e dalla funzione economica della pattuizione.
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