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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27135/2025 del 24/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Venezia (14/11/2024) deducendo erronea applicazione degli artt. 624, 647 e 648 c.p. e carenza di motivazione sulla riqualificazione del reato presupposto in relazione alla ricettazione. In particolare sosteneva che il fatto materiale dovesse essere qualificato come appropriazione di cose smarrite (art. 647 c.p., abrogato nel 2016) e non come furto, e che pertanto sarebbe venuto meno il reato presupposto della ricettazione contestata ai successivi possessori. La difesa aderiva a un orientamento giurisprudenziale minoritario favorevole all'assimilazione del ritrovamento di cose smarrite con l'ipotesi di cui all'art. 647 c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha richiamato il prevalente orientamento di legittimità secondo cui, quando cose smarrite conservano chiari e intatti segni esteriori di possesso altrui (es. assegni, carte di credito, carta d'identità), la loro appropriazione integra il reato di furto (art. 624 c.p.) e la successiva circolazione del bene comporta il reato di ricettazione (art. 648 c.p.). Nel caso concreto, essendo in gioco una carta d'identità con chiari segni di appartenenza, la Corte ha ritenuto sussistente il delitto presupposto di furto e quindi la ricettazione. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e al versamento, in via equitativa, di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende (richiamando la sentenza Corte cost. 13/6/2000, n.186).

Norme richiamate

  • art. 648 cod. pen.

    Riferito al reato di ricettazione; la Corte ha ritenuto che la circolazione a terzi di un bene evidentemente di proprietà altrui integri la ricettazione a carico dei successivi possessori, essendo presente il reato presupposto (furto).

  • art. 648, comma 4, cod. pen.

    Nel dispositivo di merito la Corte d'appello aveva riconosciuto la circostanza attenuante prevista da questa norma; la Cassazione non ha annullato tale valutazione di merito.

  • art. 624 cod. pen.

    Norma sul furto: la Cassazione conferma l'orientamento secondo cui l'appropriazione di cose smarrite che conservano chiari segni esteriori di proprietà integra il reato di furto e non l'ipotesi dell'appropriazione di cose smarrite.

  • art. 647 cod. pen.

    Norma concernente l'appropriazione di cose smarrite (abrogata nel 2016); il ricorrente invocava la riqualificazione nel senso dell'art. 647, ma la Corte ha seguito il prevalente orientamento che esclude tale qualificazione quando il bene conserva segni esteriori di proprietà, ritenendo corretto l'inquadramento come furto.

  • art. 75, comma 5, d.p.r. n. 309/1990

    Normativa richiamata nel capo di imputazione di merito; citata tra i reati per i quali l'imputato era stato dichiarato colpevole in primo grado e in appello.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna per le spese processuali in caso di inammissibilità manifestamente infondata del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese ai sensi di tale articolo.

  • Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per la statuizione relativa all'obbligo di versamento alla cassa delle ammende, con la precisazione che non si riteneva il ricorso privo di 'colpa' nella determinazione della causa di inammissibilità, e per l'applicazione del versamento equitativo di euro 3.000.

  • Giurisprudenza: Sez. 2, n. 4132 del 18/10/2019 (Slavov, Rv. 278225)

    Precedente richiamato a sostegno del principio consolidato che l'appropriazione di cose smarrite con chiari segni di appartenenza integra il furto e legittima la ricettazione dei successivi possessori.

Massime di principio

  • Quando un bene smarrito conserva chiari e intatti segni esteriori che lo collegano a un proprietario (es. documenti, carte di credito, assegni), la sua appropriazione tende a essere qualificata come furto (art. 624 c.p.) e non come mera appropriazione di cosa smarrita (art. 647 c.p., abrogato), con conseguente possibilità di ricettazione per i successivi possessori.
  • La presenza del reato presupposto (furto) è condizione necessaria per ritenere integrata la ricettazione; la mera circolazione di cose smarrite può configurare ricettazione se sussiste il reato originario o se il bene manifesta chiari segni di proprietà altrui.
  • Gli orientamenti giurisprudenziali consolidati prevalgono sulle tesi minoritarie: in Cassazione le posizioni minoritarie che richiedono una diversa riqualificazione (es. richiamo all'art. 647) sono difficilmente accolte se contrastano con la giurisprudenza prevalente.
  • In sede di impugnazione in Cassazione, i ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono determinare condanne alle spese e l'obbligo di versamenti alla cassa delle ammende; pertanto è necessario valutare attentamente la fondatezza giurisprudenziale della tesi sostenuta prima di proporre il ricorso.
  • La qualificazione del fatto (furto vs appropriazione di cosa smarrita) dipende dalla valutazione dei segni esteriori di proprietà e dalla concreta relazione materiale tra bene e titolare: elementi fattuali chiari a tal proposito rendono più solida la qualificazione come furto.

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