Cassazione Civile, Sentenza n. 20859/2020 del 30/09/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento relativo all'esercizio 2004 in materia di imposte dirette, per il recupero a tassazione di una provvigione di intermediazione: nonostante la risoluzione del preliminare e la restituzione della caparra, VERRI s.r.l. aveva comunque pagato a Roial Development Value I.t.d. 3.000.000,00 euro; l'Amministrazione rideterminò la provvigione in 540.000,00 euro (pari al 3%) ritenendo antieconomico l'importo corrisposto. La CTR aveva accolto il gravame dell'Agenzia. In Cassazione VERRI eccepiva, tra l'altro, omessa o insufficiente motivazione circa la ritenuta antieconomicità e la mancata considerazione della complessiva operazione (anche l'opzione relativa alla vendita dell'intero immobile a euro 65.000.000,00), oltre a violazioni normative e procedurali sollevate nei vari motivi di ricorso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i motivi nn. 6 e 7 del ricorso (assorbendo i motivi nn. 3, 4, 5 e 8) per vizio motivazionale: ha ritenuto che la CTR non abbia adeguatamente considerato la complessiva operazione economica, e in particolare l'opzione sull'intero immobile, nella valutazione di antieconomicità della provvigione. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata cassata limitatamente ai motivi accolti e la causa è stata rinviata alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione, che dovrà anche regolare le spese; i motivi nn. 1 e 2 sono stati rigettati.
Norme richiamate
d.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d)
art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973
La norma legittima il recupero a tassazione sulla base di elementi che evidenziano antieconomicita'. Tuttavia la Corte richiede una motivazione adeguata: l'accertamento presuntivo va sorretto da fatti concreti e da una valutazione complessiva dell'operazione, non da deduzioni indeterminate
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5
art. 360, comma 1, n. 3, n. 4 e n. 5 c.p.c.
Articoli invocati come basi dei motivi di cassazione per falsa applicazione della legge e vizio motivazionale. La Corte ha accolto i motivi fondati sul n.5 (omessa motivazione) e ha rigettato o assorbito gli altri, delineando i confini di censura esercitabili in cassazione
Codice di procedura civile, art. 112
Richiamato nella doglianza per omessa pronuncia sull'ammissibilità dell'appello; la Corte ha rilevato che la CTR si e' comunque pronunciata implicitamente sulla ammissibilita' nel ricostruire i fatti e i motivi dell'appello
Codice civile, art. 1755
Norma richiamata in relazione alla determinazione della provvigione; la Corte non ha invece annullato per violazione della normativa sui contratti di mediazione, ritenendo prevalente il rilievo motivazionale sul giudizio di antieconomicità
Legge n. 39/1989, art. 6, comma 2
art. 6, comma 2, della L. n. 39 del 1989
Norma di settore sulla determinazione della provvigione: dedotta ma assorbita dalla decisione, in quanto la Corte ha ritenuto che il vizio principale fosse la carenza motivazionale nella valutazione complessiva
Disposizioni di legge prelegislative cod. civile, artt. 1 e 8
artt. 1 e 8 disp. pre. c.c.
Rinvocate in relazione alla gerarchia delle fonti e al principio che le scelte imprenditoriali non siano sindacabili arbitrariamente; la Corte non ha ritenuto che fosse stata violata la gerarchia normativa, ma ha richiamato la necessita' di adeguata motivazione quando si intende sindacare l'economicita' dell'operazione
Codice di procedura civile, art. 132, n. 4 e disposizioni attuative art. 118
art. 132, n. 4, c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamate nella censura di nullita' della sentenza per motivazione apparente; la Corte ha ritenuto non fondati i profili generali ma ha comunque cassato per specifica carenza motivazionale relativa all'oggetto complessivo dell'intermediazione
Decreto Legislativo n. 546/1992, art. 36
art. 36 d.lgs. n. 546/1992
Invocato in tema di procedura tributaria; le questioni procedurali sollevate sono state esaminate ma la decisione ha ruotato sulla insufficienza motivazionale della decisione di merito
Decreto-legge n. 83/2012
d.l. n. 83 del 2012 (modifica all'art. 360 c.p.c.)
Richiamato per delimitare la disciplina ratione temporis dei motivi di cassazione (la formulazione applicabile e' quella vigente al tempo del ricorso)
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione propone una rideterminazione a tassazione sulla base della presunzione di antieconomicita', il giudice deve motivare in modo chiaro e completo indicando i fatti concreti e la valutazione economica che giustificano la presunzione
- La valutazione di antieconomicita' deve tener conto della complessiva operazione economica e di tutti gli elementi contrattuali rilevanti (es. opzioni, prezzo complessivo dell'operazione), non solo del singolo pagamento considerato
- Non e' sufficiente per il giudice di merito limitarsi a indicare il carattere eccessivo dell'importo: occorre confrontarlo con parametri obiettivi e spiegare la ragione per cui non e' giustificato dagli interessi economici o commerciali delle parti
- Le scelte imprenditoriali e la determinazione delle provvigioni non sono del tutto insindacabili, ma il sindacato e' ammissibile solo se sorretto da adeguata motivazione e da elementi che mostrino l'irragionevolezza dell'operazione rispetto ai criteri di mercato
- In caso di carenza motivazionale rilevante la Corte di legittimita' puo' cassare la decisione di merito e rinviare la causa per nuovo esame, piuttosto che decidere direttamente sulla quantificazione della pretesa tributaria
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