Cassazione Penale, Ordinanza n. 34809/2026 del 28/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Napoli che aveva confermato la condanna per il reato previsto dall’art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000. Con un unico motivo ha denunciato vizi di motivazione sulla ritenuta inesistenza delle prestazioni fatturate dalla Prodata di Petillo Alberto allo studio commerciale dell’imputato. Ha contestato che fossero sufficienti, a tal fine, la mancanza di una sede operativa e di dipendenti, la genericità delle fatture e il parziale pagamento del corrispettivo. Ha sostenuto che una teste aveva riferito dell’esistenza di una sede operativa e che le attività potevano essere svolte senza dipendenti; ha inoltre richiamato una consulenza tecnica di parte, un contratto scritto e le prestazioni svolte per la clientela. Secondo la difesa, le fatture descrivevano adeguatamente i servizi rinviando al contratto; i pagamenti, inclusi quelli in contanti richiesti dal prestatore per occultare i movimenti bancari alla coniuge in fase di separazione, risultavano da fatture quietanzate, bonifici e assegni. Ha infine sostenuto che l’operazione non era antieconomica, poiché a fronte di circa 90.000 euro di servizi l’imputato aveva conseguito nel 2014 introiti per circa 140.000 euro, e che gli indizi non bastavano a dimostrare la responsabilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che mirava a ottenere una rivalutazione alternativa del quadro probatorio e riproponeva censure già esaminate e disattese nei giudizi di merito, senza evidenziare carenze o contraddizioni manifeste della motivazione. Ha ritenuto coerente la valutazione dei giudici di merito, fondata sulla mancanza di una sede operativa, di dipendenti e di un indirizzo Internet del prestatore, sulla vaghezza delle prestazioni, sulle divergenze di importi e date tra le fatture e la documentazione contrattuale, sulla mancata esibizione di contabilità e sulla carenza di tracciabilità dei pagamenti. Ha inoltre giudicato inverosimile la spiegazione dei pagamenti in contanti, in considerazione degli importi, dell’assenza di documentazione della provvista e del contratto, che indicava pagamenti mediante assegni o bonifici. Ha considerato irrilevante la dedotta non antieconomicità dell’operazione e ha valorizzato anche il fatto che la società prestatrice fosse sconosciuta al fisco, priva di contabilità e totalmente evasore. L’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
la sentenza della Corte di appello con la quale è stata confermata la sua condanna per il reato di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000
La disposizione è indicata come norma incriminatrice della condanna confermata nei gradi di merito; la decisione di legittimità non ne sviluppa una distinta interpretazione astratta, ma ritiene adeguatamente motivato l’accertamento dell’inesistenza delle prestazioni fatturate.
alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.
Alla declaratoria d’inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nel caso concreto, al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto la veste della denuncia di vizi motivazionali, sollecita una diversa valutazione del materiale probatorio e ripropone censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, quando la motivazione impugnata non presenti carenze o contraddizioni manifeste.
- La valutazione dell’inesistenza delle prestazioni documentate da fatture può fondarsi su una pluralità convergente di elementi, tra cui l’assenza di una struttura operativa, la genericità dei servizi descritti, le incongruenze nella documentazione e la mancanza di riscontri contabili e di tracciabilità dei pagamenti.
- La spiegazione difensiva dei pagamenti in contanti può essere ritenuta non credibile quando riguarda importi considerevoli, non è supportata da documentazione della provvista ed è incompatibile con le modalità di pagamento indicate nel contratto prodotto.
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