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Sentenza

Sentenza n. 802/2026 - Firenze, Sezione 1

per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Firenze, sezione lavoro, n. 1113 del 4 novembre 2024;

Giustizia amministrativa202501675

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza del Tribunale di Firenze, sezione lavoro, recante condanna al pagamento di € 1.310,00 oltre rivalutazione e interessi

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (creditore giudiziale)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Firenze, sezione lavoro, n. 1113 del 4 novembre 2024, che aveva condannato il Ministero al pagamento di € 1.310,00 oltre rivalutazione monetaria e interessi. La sentenza era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 21 marzo 2025, ed era stata notificata alla sede reale dell’Amministrazione il 4 novembre 2024; era inoltre decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Il ricorrente ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la condanna dell’Amministrazione alla penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito senza formulare deduzioni sul merito. Dopo la proposizione del ricorso, il ricorrente ha dichiarato di aver ottenuto l’esecuzione della sentenza.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché l’Amministrazione ha eseguito il giudicato dopo la proposizione del ricorso. Non è stata quindi adottata una misura di ottemperanza, né è stata disposta la nomina del commissario ad acta o la penalità di mora. Il Collegio ha tuttavia posto le spese a carico del Ministero, rilevando che il ricorrente ha dovuto ricorrere al giudice per ottenere ragione e che tale necessità non può ridondare a suo danno. Le spese sono state liquidate in € 800,00, oltre oneri e accessori di legge, con distrazione in favore della difensora antistataria, tenuto conto del carattere seriale e della non elevata complessità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Il testo richiama l’art. 114 cod. proc. amm.; richiama inoltre il comma 4, lett. e), per la penalità di mora.

    La disposizione costituisce la base del giudizio di ottemperanza e consente, tra l’altro, la previsione di misure coercitive pecuniarie; nel caso concreto, l’avvenuta esecuzione del giudicato ha reso non necessaria l’adozione di tali misure.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il testo richiama il termine dilatorio previsto dalla disposizione.

    Il ricorso in ottemperanza è stato ritenuto proponibile dopo la notifica del titolo alla sede reale dell’Amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione.

  • art. 4, comma 2, d.m. n. 55/2014

    Il testo richiama la disposizione per la liquidazione delle spese in relazione al carattere seriale e alla non elevata complessità della causa.

    La disposizione è stata utilizzata quale criterio per determinare l’importo delle spese di lite.

Massime di principio

  • Quando l’Amministrazione esegue il giudicato dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere, non essendovi più una concreta utilità nell’adozione delle misure esecutive richieste.
  • L’esecuzione sopravvenuta del giudicato non esclude la condanna dell’Amministrazione alle spese di lite se il ricorso è stato necessario per ottenere l’adempimento; il costo del processo non può gravare sul creditore che abbia dovuto agire giudizialmente per conseguire quanto riconosciutogli.
  • Nel giudizio di ottemperanza relativo a una condanna pecuniaria della pubblica amministrazione, la proposizione del ricorso presuppone il passaggio in giudicato del titolo, la sua notifica all’Amministrazione debitrice e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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