Sentenza n. 210/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente n. 580/2019/R/IDR del 27 dicembre 2019, avente per oggetto “Approvazione del metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio MTI-3”; - dell'Allegato A alla medesima, recante il “Metodo Tariffario Idrico 2020-2023 – MTI- 3”; - ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da S.I.I. Servizio Idrico Integrato Società Consortile per Azioni il 15/3/2022: - della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente n. 639/2021/R/IDR del 30 dicembre 2021, avente per oggetto “Criteri per l'aggiornamento biennale (2022-2023) delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato”; - ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorchè non conosciuto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da S.I.I. Servizio Idrico Integrato Società Consortile per Azioni il 26/7/2022: - della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente n. 229/2022/R/IDR del 24 maggio 2022, avente per oggetto “conclusione del procedimento per il riesame di taluni criteri per l'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato, in ottemperanza alle ordinanze del tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Milano nn. 373/2022, 383/2022, 384/2022, 385/2022 e 386/2022”; - ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da S.I.I. Servizio Idrico Integrato Società Consortile per Azioni il 23/12/2022: per l'annullamento, nei limiti degli interessi della ricorrente: - della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente n. 495/2022/R/IDR del 13 ottobre 2022, avente per oggetto “Riapertura dei termini per l'anticipazione finanziaria volta alla mitigazione degli effetti connessi alla crescita del costo dell'energia elettrica sui gestori del servizio idrico integrato” (doc. 1); - ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazioni ARERA di approvazione del metodo tariffario idrico MTI-3, di aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie, di riesame di criteri tariffari e di riapertura dei termini per l'anticipazione finanziaria connessa all'aumento del costo dell'energia elettrica
Esito
Favorevole al resistente (autorità indipendente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato la deliberazione ARERA n. 580/2019/R/IDR e il relativo Allegato A, recanti il metodo tariffario idrico MTI-3 per il periodo 2020-2023. Con motivi aggiunti ha inoltre impugnato la deliberazione n. 639/2021/R/IDR sui criteri di aggiornamento biennale 2022-2023, la deliberazione n. 229/2022/R/IDR, adottata in esito al riesame di taluni criteri tariffari in ottemperanza a precedenti ordinanze del TAR Lombardia, e la deliberazione n. 495/2022/R/IDR sulla riapertura dei termini per l'anticipazione finanziaria destinata a mitigare gli effetti dell'aumento del costo dell'energia elettrica. Il testo non specifica i singoli motivi di illegittimità dedotti. In vista dell'udienza di merito, la ricorrente ha dichiarato di non poter più trarre alcuna utilità concreta dall'impugnazione, alla luce dell'evoluzione del quadro fattuale, normativo e giurisprudenziale successiva alla proposizione dei ricorsi, chiedendo la dichiarazione di sopravvenuta carenza d'interesse e la compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., poiché la ricorrente ha riconosciuto di non poter più conseguire alcuna utilità concreta dalla decisione di merito. Il Collegio ha disposto la compensazione integrale delle spese ai sensi dell'art. 84, comma 2, ultima parte, c.p.a., rilevando che, al momento della proposizione dei ricorsi, l'indirizzo giurisprudenziale sulle questioni controverse non era chiaro e univoco e che la definizione delle questioni è intervenuta solo con la decisione dell'Adunanza Plenaria n. 16 del 7 novembre 2025. Le sentenze invocate dall'amministrazione per sostenere la soccombenza virtuale erano successive alla proposizione del ricorso e non giustificavano quindi la condanna della ricorrente alle spese.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibilità dei ricorsi per sopravvenuta carenza di interesse
La sopravvenuta perdita dell'utilità concreta conseguibile mediante la decisione di merito determina l'improcedibilità del ricorso.
art. 84, comma 2, c.p.a.
La persistente incertezza dell'indirizzo giurisprudenziale al momento della proposizione del ricorso e la successiva definizione delle questioni possono giustificare la compensazione delle spese di lite.
Massime di principio
- Quando il ricorrente dichiara, alla luce dell'evoluzione fattuale, normativa o giurisprudenziale, di non poter più conseguire alcuna utilità concreta dall'impugnazione, il giudice deve dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
- La sopravvenuta carenza di interesse può riguardare sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti proposti contro atti successivi connessi alla medesima controversia.
- La compensazione delle spese è giustificata quando, al momento della proposizione del ricorso, l'indirizzo giurisprudenziale sulle questioni controverse non era chiaro e univoco e la relativa definizione è intervenuta solo successivamente, anche mediante una decisione dell'Adunanza Plenaria.
- Ai fini della regolazione delle spese, decisioni giurisprudenziali intervenute dopo la proposizione del ricorso non possono, da sole, fondare una valutazione di soccombenza virtuale riferita alla parte che aveva agito in una situazione di obiettiva incertezza interpretativa.
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