Cassazione Penale, Sentenza n. 12183/2024 del 25/03/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza di applicazione della pena patteggiata rilevando che il giudice di merito ha modificato l'accordo tra le parti rifiutando, in sentenza, la conversione della pena pecuniaria in detentiva e la successiva sostituzione con lavori di pubblica utilità, nonostante tale conversione fosse parte integrante dell'accordo; secondo il ricorrente il giudice, invece di rigettare la richiesta di patteggiamento e aprire il dibattimento, ha alterato i termini dell'accordo, violando i limiti del rito previsto dagli artt. 444 e ss. c.p.p. e i principi della giurisprudenza di legittimità e costituzionale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso ritenendolo fondato: ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, rilevando che il giudice aveva illegittimamente modificato il contenuto dell'accordo di patteggiamento (rifiutando la misura sostitutiva che era parte integrante della pena concordata) invece di rigettare l'istanza e procedere con il rito ordinario. Ha disposto la trasmissione degli atti al medesimo Tribunale di Chieti, in diversa persona fisica, per l'ulteriore corso.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
Il giudice ha funzione di verifica sulla legittimità e congruità dell'accordo ma, una volta accertata l'illegittimità o l'improcedibilità di una componente essenziale dell'accordo, non può modificarne i termini: deve rigettare la richiesta di applicazione della pena e aprire il dibattimento.
art. 448 c.p.p., comma 2-bis (L. n. 103/2017)
"Il Pubblico Ministero e l'imputato possono ricorrere solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza"
Limita i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta alle voci indicate; la Corte ha impiegato tale presidio per valutare il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza.
art. 186 d.lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada), commi 2 lett. b), 2-bis, 2-sexies e 9-bis
Prevede l'aggravante per guida in stato di ebbrezza che provoca incidente e, in relazione al comma 9-bis, stabilisce il divieto di sostituzione della pena detentiva/pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità in presenza dell'aggravante. La Corte osserva però che quando la conversione in lavoro di pubblica utilità è parte integrante dell'accordo, il giudice non può semplicemente negarla e modificare l'accordo.
art. 129 c.p.p.
Richiamato dal Tribunale di merito in relazione alla mancata pronuncia di proscioglimento; la Corte di Cassazione lo prende in considerazione nel quadro della decisione di merito ma il suo esame non ha eliminato il vizio procedurale riscontrato.
Sentenza Corte di Cassazione, Sez. Un., n. 23400/2022
Ribadisce i limiti del potere delle parti e del ruolo del giudice nel rito del patteggiamento: il giudice non è mero notaio ma non può modificare un accordo unitario sul merito e sulla commisurazione della pena; può solo accoglierlo o rigettarlo.
Giurisprudenza della Corte Costituzionale (es. nn. 66/1990, 313/1990, 251/1991, 155/1996, 394/2002)
Ha affermato la funzione giurisdizionale del giudice nel controllo dell'accordo, sancendo che il giudice può valutare la congruità ma resta vincolato all'accettazione o al rigetto dell'accordo, non alla sua modifica.
Massime di principio
- Se la conversione della pena in lavoro di pubblica utilità è parte integrante dell'accordo di patteggiamento, il giudice non può negarla e nel contempo modificare la pena pattuita: deve rigettare la richiesta di patteggiamento e aprire il dibattimento.
- Il potere del giudice nel rito di cui all'art. 444 c.p.p. è di controllo sulla legittimità e la congruità dell'accordo; tuttavia tale potere non si estende a riscrivere i termini negoziali accettati dalle parti.
- I motivi di ricorso in Cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta sono limitati (art. 448 c.p.p., comma 2-bis): difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, espressione della volontà dell'imputato, errata qualificazione giuridica e illegalità della pena.
- Se sussiste un'aggravante prevista dalla legge che esclude per norma la misura sostitutiva (es. art. 186 c.d.s. comma 9-bis per incidente causato), il giudice deve valutare previamente la legittimità dell'accordo; ma se l'accordo è unitario e condizionato alla misura sostitutiva, la sua negazione da parte del giudice rende inammissibile la sua modifica in sentenza.
- In fase di negoziazione dell'accordo è opportuno specificare chiaramente eventuali condizioni sospensive o alternative e prevedere clausole che evitino che la validità dell'accordo dipenda da una singola misura sostitutiva non consentita dalla norma.
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