Sentenza del 23/03/2016 n. 5750 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia nasceva dall'impugnazione di un avviso di rettifica e liquidazione relativo all'imposta di Registro sulla cessione di una farmacia. L'Ufficio aveva elevato il valore dell'avviamento da Euro 305.000,00 a Euro 998.468,00, applicando un moltiplicatore al volume d'affari dell'anno precedente. Le ricorrenti sostenevano, da un lato, di non aver accettato l'eredità e quindi di non essere legittimate passivamente; dall'altro, contestavano la carenza di motivazione e di prova dell'accertamento, ritenendo non attendibile lo studio utilizzato dall'Ufficio e non adeguatamente dimostrata la maggiore redditività della farmacia.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Quanto alle figlie, ha ritenuto inammissibile la contestazione sulla qualità di eredi perché proposta per la prima volta in sede di legittimità e, comunque, infondata, precisando che in materia fiscale il chiamato all'eredità deve dimostrare di avervi rinunciato. Quanto alla moglie, ha ritenuto infondate le censure sull'accertamento, osservando che il giudice d'appello aveva utilizzato lo studio dell'Ufficio come parametro non vincolante, apportando una riduzione congrua in considerazione di merci, attrezzature e stagionalità. Il valore dell'avviamento era stato quindi determinato in Euro 768.053,00. Le ricorrenti sono state condannate al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 3.500,00 oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Artt. 475 e 476 c.c.
Disciplinano l'accettazione espressa e tacita dell'eredità. La Corte ha ritenuto tardiva la contestazione della qualità di eredi e, in ambito fiscale, ha richiamato il principio secondo cui il chiamato all'eredità deve provare l'eventuale rinuncia.
D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 51 e 52
Regolano i poteri dell'Amministrazione finanziaria nella determinazione del valore dei beni e dei diritti ai fini dell'imposta di Registro e le modalità della rettifica. Nel caso concreto, l'utilizzo del volume d'affari e di un moltiplicatore è stato ritenuto legittimo, purché sottoposto a una valutazione concreta e a eventuali adeguamenti.
Art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5
Consente di denunciare in Cassazione la violazione o falsa applicazione di legge e l'omesso esame di un fatto decisivo. La Corte ha escluso tali vizi, ritenendo che le doglianze mirassero a ottenere una nuova valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità.
Art. 378 c.p.c.
Disciplina il deposito delle memorie illustrative in Cassazione; le parti ricorrenti avevano depositato memorie nel giudizio di legittimità.
Cass. ord. n. 21394 del 2014
Principio richiamato dalla Corte: ai fini dell'imposizione tributaria in materia successoria rileva la chiamata all'eredità, salvo che il chiamato dimostri di aver rinunciato.
Massime di principio
- Le eccezioni relative alla legittimazione passiva e alla qualità di erede devono essere sollevate tempestivamente nei precedenti gradi di giudizio; proporle per la prima volta in Cassazione comporta normalmente l'inammissibilità.
- In ambito fiscale, il chiamato all'eredità non può limitarsi a negare la propria qualità: deve fornire la prova formale della rinuncia all'eredità, quando intenda sottrarsi agli effetti tributari.
- Gli studi, i criteri di redditività e i moltiplicatori utilizzati dall'Amministrazione non sono necessariamente vincolanti, ma possono costituire elementi presuntivi idonei se coerenti con le caratteristiche concrete dell'azienda e adeguatamente motivati.
- Il giudice tributario può correggere o ridurre il risultato dell'accertamento, considerando elementi specifici come merci, attrezzature, stagionalità e reale andamento dell'attività.
- In Cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione dei fatti o della congruità economica del valore accertato; occorre dimostrare uno specifico errore di diritto, un vizio di motivazione nei limiti consentiti o l'omesso esame di un fatto decisivo.
- Chi contesta un avviso di rettifica deve indicare concretamente i criteri alternativi e produrre o trascrivere gli elementi necessari per consentire al giudice di verificare la censura; contestazioni generiche possono essere respinte per difetto di autosufficienza.
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