Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 18852/2025 del 10/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (imprenditore)

La controversia

La controversia nasce da un conflitto tra segni distintivi nel settore della pelletteria: il titolare di un'impresa individuale aveva ottenuto in via cautelare un provvedimento contro l'uso, da parte dei convenuti, della denominazione sociale e del marchio "Le Minè", ritenuti confondibili con il segno "Minelli". Nel giudizio di merito il Tribunale aveva escluso la confondibilità, rigettato le domande, revocato il cautelare e compensato le spese; la Corte d'appello aveva poi respinto l'appello principale e accolto l'incidentale sulle spese. In cassazione il ricorrente ha proposto quattro motivi: (1) violazione degli artt. 2564 e 2598 c.c., illogicità della motivazione ed errore nel giudizio di non confondibilità dei segni; (2) violazione degli artt. 2564 e 2598 c.c., omessa motivazione sul concreto episodio di confusione riferito a un cliente giapponese e omesso esame di fatto decisivo; (3) violazione degli artt. 2564 e 2598 c.c., illogicità della motivazione e omesso esame in relazione alla contestazione di alcuni documenti e alla mancata ammissione di prova testimoniale; (4) violazione degli artt. 669-novies e 669-decies c.p.c. e contraddittorietà della motivazione quanto agli effetti della revoca/inefficacia del provvedimento cautelare.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo, in parte, inammissibile per difetto di specificità ex art. 366, n. 4, c.p.c. e, per il resto, infondato, precisando che il giudizio sulla confondibilità dei segni, in presenza di prodotti affini, è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e che non ricorrevano anomalie motivazionali denunciabili in cassazione. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la censura non colpiva correttamente la ratio della decisione impugnata: il rilievo della mancata specifica critica all'argomentazione del primo giudice integrava una questione di ammissibilità ex art. 342 c.p.c., non un vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c.; inoltre non è consentito impugnare in cassazione pronunce diverse da quella impugnata. Il terzo motivo è stato ritenuto privo di fondamento e comunque inammissibile nella parte relativa all'omesso esame, oltre che carente di indicazioni sufficienti sulla prova testimoniale e sulla sua rituale reiterazione. Il quarto motivo è stato giudicato manifestamente inammissibile perché non coglieva la ratio della statuizione: la Corte territoriale aveva inteso solo prendere atto che, per effetto della decisione di merito che aveva escluso il diritto tutelato in via cautelare, gli effetti del provvedimento provvisorio erano venuti meno ex lege; pertanto il richiamo agli artt. 669-novies e 669-decies c.p.c. era inconferente. La parte ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 2564 c.c.

    richiamato dal ricorrente e dalla Corte come norma relativa alla tutela contro la confondibilità dei segni distintivi; la Corte ribadisce che la verifica della confondibilità, in concreto, è giudizio di fatto riservato al merito

  • art. 2598 c.c.

    richiamato quale norma in tema di concorrenza sleale; la censura è stata ritenuta in parte generica e in parte infondata perché la confondibilità non è stata ritenuta sussistente

  • art. 366, n. 4, c.p.c.

    impone la specificità dei motivi di ricorso; la mancata indicazione puntuale delle norme asseritamente violate e del contrasto con la sentenza comporta inammissibilità

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    la deduzione di violazione di legge richiede un confronto argomentato tra norma e decisione impugnata

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    va utilizzato per far valere errores in procedendo, inclusi i vizi di specificità del motivo ex art. 342 c.p.c.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    l'omesso esame rilevante è configurabile solo con riferimento a un fatto storico decisivo; non consente di censurare omessi esami attinenti a questioni processuali o deduzioni difensive

  • art. 342 c.p.c.

    la Corte d'appello aveva valorizzato la carenza di contenuto critico dell'appello; in cassazione ciò doveva essere censurato come vizio processuale, non come omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 669-novies c.p.c.

    la perdita di efficacia del provvedimento cautelare conseguente alla decisione di merito che ne esclude il presupposto opera ex lege; la declaratoria del giudice è meramente ricognitiva

  • art. 669-decies c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in modo inconferente, poiché la Corte ha spiegato che non si trattava di revoca discrezionale del cautelare ma di effetti caducatori conseguenti alla sentenza di merito

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    norma inseritrice della previsione sull'ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • Nei giudizi di legittimità, la denuncia di violazione di legge è inammissibile se non contiene l'indicazione puntuale della norma asseritamente violata, del suo contenuto precettivo e del concreto contrasto con la motivazione della sentenza impugnata.
  • L'apprezzamento della confondibilità tra segni distintivi, quando si controverta di prodotti affini, è un giudizio di fatto rimesso al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei ristretti limiti dell'anomalia motivazionale rilevante ex art. 360, n. 5, c.p.c.
  • Il vizio di motivazione deducibile in cassazione post riforma del 2012 richiede un'anomalia estrema della motivazione, come contrasto irriducibile o motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile; non basta contestare la valutazione delle prove o l'argomentazione del giudice di merito.
  • L'omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo e non può essere utilizzato per censurare questioni processuali, deduzioni difensive non considerate o la ritenuta carenza di specificità dell'impugnazione.
  • In sede di legittimità non è consentito censurare direttamente pronunce diverse da quella impugnata, né sostituire al vizio effettivamente configurabile una doglianza formulata in modo non pertinente.
  • La caducazione degli effetti di un provvedimento cautelare può derivare ex lege dalla sentenza di merito che escluda il diritto cautelato; in tal caso il provvedimento del giudice è meramente ricognitivo e non integra una revoca discrezionale ai sensi dell'art. 669-decies c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieConcorrenza slealeImpugnazioniSpese di lite
RamiCommercialeProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.