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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25701/2026 del 22/09/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (committenti)

La controversia

La società fornitrice aveva convenuto davanti al Tribunale di Treviso i due enti ecclesiastici chiedendo la risoluzione per loro inadempimento dei contratti del 18 giugno 2014, aventi a oggetto la fornitura di due impianti cogenerativi a biomassa, e il risarcimento dei danni. I contratti prevedevano una condizione risolutiva: sarebbero cessati in caso di diniego definitivo del finanziamento da parte di almeno tre istituti di credito, tra cui almeno uno eventualmente segnalato dalla fornitrice. Il Tribunale, con sentenza n. 1832/2020, aveva rigettato le domande, ritenendo avverata la condizione per effetto dei dinieghi di finanziamento, riconducibili alla mancata redazione da parte della società del progetto definitivo, di sua competenza e necessario per ottenere i finanziamenti. La Corte d'appello di Venezia, con sentenza n. 804/2024 depositata il 29 aprile 2024, aveva rigettato l'appello, confermando che i contratti si erano sciolti per avveramento della condizione e che gli enti avevano agito secondo buona fede. In cassazione la società ha proposto due motivi. Con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 1453, ultimo comma, c.c. e l'omesso esame della diffida ad adempiere inviata, sostenendo che il terzo diniego, intervenuto dopo la domanda di risoluzione, non potesse essere considerato e che, esclusolo, i dinieghi fossero soltanto due. Con il secondo ha denunciato motivazione assente o apparente, ai sensi dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e dell'art. 111, sesto comma, Cost., contestando un passaggio della sentenza d'appello che, a suo dire, avrebbe riqualificato senza motivazione la domanda come diretta a ottenere il pagamento delle prestazioni eseguite e il risarcimento per la mancata conclusione dei contratti definitivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile in entrambe le sue articolazioni: la censura sull'omesso esame della diffida era preclusa dalla doppia conforme, poiché le due decisioni di merito si fondavano sui medesimi fatti e sulla mancata redazione del progetto definitivo; la censura relativa all'art. 1453, ultimo comma, c.c. non coglieva la ratio della decisione e sollecitava una nuova valutazione dei fatti, perché la Corte d'appello non aveva pronunciato una risoluzione giudiziale per inadempimento, ma aveva accertato lo scioglimento automatico conseguente all'avveramento della condizione risolutiva. La norma presuppone l'inadempimento e l'esercizio dell'azione di risoluzione, elementi esclusi nella fattispecie. Il secondo motivo è stato rigettato: la motivazione della sentenza d'appello era ampia e coerente, mentre il passaggio censurato era una considerazione aggiuntiva priva di autonoma efficacia. La ricorrente è stata condannata a rifondere ai controricorrenti le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 27.700, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge; è stata inoltre condannata al pagamento di € 27.500 in favore dei controricorrenti ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c. e di € 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 96, quarto comma, c.p.c. È stata infine dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1453, ultimo comma, c.c.

    L’art. 1453, ultimo comma, c.c., secondo cui, dalla data della domanda di risoluzione, l’inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione, presuppone un inadempimento e l’esercizio dell’azione di risoluzione, presupposti entrambi estranei alla fattispecie, avendo la Corte di appello escluso ogni inadempimento delle parti e ricondotto la cessazione del vincolo all’operare oggettivo della condizione.

    Il divieto per l'inadempiente di adempiere dopo la domanda presuppone che sia stata esercitata un'azione giudiziale di risoluzione per inadempimento. Non opera quando lo scioglimento del contratto è stato accertato come effetto oggettivo dell'avveramento di una condizione risolutiva, senza che sia stato ravvisato un inadempimento.

  • art. 360, quarto comma, c.p.c.

    Quanto all’omesso esame della diffida, la censura è preclusa dall’art. 360, quarto comma, c.p.c.: la Corte di appello ha confermato la decisione di primo grado sulla base delle medesime ragioni, inerenti ai medesimi fatti, poste a fondamento della sentenza del Tribunale di Treviso.

    In presenza di decisioni conformi nei gradi di merito, la censura relativa all'omesso esame di un fatto non è ammissibile quando le due decisioni si fondano sulle medesime ragioni inerenti ai medesimi fatti.

  • art. 1358 c.c.

    La sentenza impugnata è invece sorretta da motivazione ampia e coerente, che dà compiutamente conto della ratio portante (avveramento della condizione risolutiva per fatto riferibile a Progenia, onerata della redazione del progetto definitivo, e condotta degli enti ecclesiastici conforme a buona fede ex art. 1358 c.c.); l’inciso censurato costituisce mera osservazione aggiuntiva, priva di autonoma efficacia e ininfluente sull’impianto della decisione.

    Nel caso deciso, la condotta degli enti ecclesiastici è stata ritenuta conforme alla buona fede nell'ambito dell'operatività della condizione risolutiva; la ratio della decisione ha ricondotto il mancato finanziamento e lo scioglimento del vincolo alla mancata predisposizione del progetto definitivo da parte della società fornitrice.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è mancante o meramente apparente, con conseguente nullità della sentenza, soltanto quando non renda percepibile il fondamento della decisione, recando argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito, ovvero perplesse o irriducibilmente contraddittorie, restando estranea al sindacato di legittimità la mera insufficienza della motivazione (Cass. SU 8053/2014; conf. Cass. 23940/2017).

    La nullità per difetto di motivazione ricorre soltanto se non è percepibile il fondamento della decisione, perché le argomentazioni sono inidonee a rendere comprensibile il ragionamento seguito, perplesse o irriducibilmente contraddittorie. La mera insufficienza motivazionale non è sindacabile in cassazione.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    La motivazione è mancante o meramente apparente, con conseguente nullità della sentenza, soltanto quando non renda percepibile il fondamento della decisione, recando argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito, ovvero perplesse o irriducibilmente contraddittorie, restando estranea al sindacato di legittimità la mera insufficienza della motivazione (Cass. SU 8053/2014; conf. Cass. 23940/2017).

    Il requisito costituzionale della motivazione è violato quando il provvedimento non consente di percepire il fondamento della decisione, per l'inidoneità oggettiva delle argomentazioni, la loro perplessità o l'irriducibile contraddittorietà; non basta una motivazione meramente insufficiente.

  • art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c.

    Essendo la decisione resa in conformità alla proposta di definizione accelerata, si applicano, ai sensi dell’art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c., il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c.

    Quando la decisione è resa in conformità alla proposta di definizione accelerata, trovano applicazione le conseguenze previste dall'art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    Essendo la decisione resa in conformità alla proposta di definizione accelerata, si applicano, ai sensi dell’art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c., il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c.

    In ragione della decisione conforme alla proposta di definizione accelerata e del rigetto del ricorso, la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, della somma di € 27.500 ai sensi del terzo comma.

  • art. 96, quarto comma, c.p.c.

    Essendo la decisione resa in conformità alla proposta di definizione accelerata, si applicano, ai sensi dell’art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c., il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c.

    In ragione della decisione conforme alla proposta di definizione accelerata e del rigetto del ricorso, la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento di € 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi del quarto comma.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • La regola per cui, dalla domanda di risoluzione, l'inadempiente non può più adempiere presuppone una domanda giudiziale di risoluzione per inadempimento; non si applica quando il contratto si scioglie per l'avveramento oggettivo di una condizione risolutiva e il giudice esclude l'inadempimento delle parti.
  • Quando le decisioni di primo e secondo grado sono conformi e si fondano sulle medesime ragioni inerenti ai medesimi fatti, la censura per omesso esame di un fatto è preclusa nei limiti indicati dall'art. 360, quarto comma, c.p.c.; una diversa formulazione delle ragioni non muta la base fattuale comune se entrambe le pronunce riconducono l'esito alla medesima circostanza decisiva.
  • La motivazione è meramente apparente e determina la nullità della sentenza soltanto se non rende percepibile il fondamento della decisione, perché le argomentazioni sono obiettivamente inidonee a esporre il ragionamento seguito, perplesse o irriducibilmente contraddittorie; la mera insufficienza della motivazione resta estranea al sindacato di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezza

Testo integrale

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