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Sentenza

Sentenza n. 1302/2026 - Milano, Sezione 2

per l’ottemperanza - della sentenza n. 656/2024, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in data 5 marzo 2024.

Giustizia amministrativa202503808

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta docente per cinque annualità

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero a mettere a sua disposizione la Carta docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi euro 2.500. Ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta e l'applicazione di una penalità di mora in caso di ulteriore inottemperanza. Il Ministero ha chiesto il rigetto. Il TAR ha rilevato d'ufficio la genericità della procura alle liti: essa era stata redatta su documento analogico separato dal ricorso nativo digitale e non indicava il TAR adito, gli estremi della sentenza da eseguire, la parte resistente né la data del rilascio. La procura si limitava a delegare il difensore a rappresentare la parte in un generico giudizio di ottemperanza per l'esatta esecuzione di una sentenza relativa alla Carta docente. Il TAR ha inoltre esaminato la mancata adozione dell'avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a., osservando che l'assenza del difensore della ricorrente alla camera di consiglio comportava rinuncia implicita al contraddittorio sulla questione rilevata d'ufficio.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancanza di una procura speciale idonea. Ai sensi dell'art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a., la procura deve individuare l'oggetto del ricorso, le parti, l'autorità giudiziaria e gli altri elementi utili a identificare la controversia. La procura generica può beneficiare dell'eccezione relativa alla procura apposta in calce o a margine del ricorso quando il contesto documentale unitario consente di riferirla inequivocabilmente alla controversia; tale eccezione, però, non è stata ritenuta applicabile alla procura cartacea separata allegata in copia informatica a un ricorso nativo digitale. La mera allegazione telematica non garantisce né la conoscenza, da parte della mandante, del contenuto dell'atto rappresentativo né la anteriorità o contestualità della procura rispetto alla redazione del ricorso. Il TAR ha richiamato il principio dell'Adunanza plenaria n. 11/2025 secondo cui la procura speciale deve preesistere o essere coeva al ricorso, non alla sua notificazione o al deposito. Il vizio non è stato ritenuto sanabile ai sensi degli artt. 39 c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c., poiché la procura speciale costituisce requisito di ammissibilità esistente al momento della proposizione del ricorso. È stata esclusa anche la concessione dell'errore scusabile ex art. 37 c.p.a., in quanto la pronuncia dell'Adunanza plenaria non aveva innovato il quadro normativo, ma aveva confermato uno degli indirizzi interpretativi già esistenti; il ricorso, notificato dopo tale pronuncia, avrebbe dovuto rispettare l'orientamento più prudenziale. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 40, comma 1, lett. g, c.p.a.

    La procura che abilita il difensore a sottoscrivere il ricorso deve essere speciale e contenere gli elementi necessari a individuare oggetto, parti, autorità giudiziaria e controversia.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    qualora ritenga di porre a fondamento della sua decisione una questione rilevata d’ufficio

    L'avviso alle parti è necessario quando la questione d'ufficio emerge dopo il passaggio in decisione; secondo la decisione, l'assenza del difensore alla camera di consiglio implica rinuncia al contraddittorio sulla questione rilevata.

  • art. 8, comma 3, Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021

    la procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce

    La disposizione consente di considerare apposta in calce la procura su foglio separato depositata telematicamente insieme all'atto, ma non elimina l'esigenza che la procura contenga elementi sufficienti a identificare specificamente la controversia né dimostra, di per sé, la contestualità o anteriorità rispetto al ricorso.

  • art. 39, comma 1, c.p.a.

    Il rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile non consente di superare la disciplina amministrativa che configura la procura speciale come requisito di ammissibilità del ricorso.

  • art. 182, comma 2, c.p.c.

    Non è applicabile per sanare la carenza originaria della procura speciale, poiché il requisito deve sussistere al momento della proposizione del ricorso.

  • art. 37 c.p.a.

    La rimessione in termini presuppone obiettiva incertezza normativa o grave impedimento di fatto, senza colpa della parte; non ricorre quando esistevano indirizzi interpretativi e la parte ha scelto l'opzione meno prudenziale.

  • artt. 22 e 23 c.p.a.

    Le disposizioni confermano la regola generale del patrocinio mediante difesa tecnica nel processo amministrativo.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    È la disposizione sostanziale posta a fondamento del diritto alla Carta elettronica del docente riconosciuto dalla sentenza del giudice ordinario, la cui esecuzione era stata richiesta in ottemperanza.

  • art. 99 c.p.a.

    Il richiamo è indiretto, in relazione al carattere vincolante per le sezioni del principio di diritto enunciato dall'Adunanza plenaria n. 11/2025.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo la procura speciale deve individuare in modo sufficientemente preciso la controversia, indicando almeno l'oggetto del ricorso, le parti e l'autorità giudiziaria; una delega riferita genericamente a un giudizio di ottemperanza non soddisfa tale requisito quando è redatta su documento separato dal ricorso.
  • La genericità della procura può essere superata dal suo collegamento fisico con il ricorso quando essa è apposta in calce o a margine in un contesto documentale unitario; la sola allegazione telematica di una copia informatica di una procura cartacea separata a un ricorso nativo digitale non determina automaticamente tale incorporazione sostanziale.
  • La procura speciale deve preesistere al ricorso o, quanto meno, essere coeva alla sua elaborazione; non è sufficiente che sia anteriore alla notificazione o al deposito del ricorso.
  • La carenza originaria della procura speciale, quale requisito di ammissibilità del ricorso amministrativo, non è sanabile mediante rinnovazione ai sensi degli artt. 39 c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c.
  • L'errore scusabile non è concedibile quando la disciplina applicabile era oggetto di indirizzi interpretativi già esistenti e la parte ha adottato l'opzione meno prudenziale; la successiva pronuncia dell'Adunanza plenaria che confermi uno di tali indirizzi non integra, di per sé, un'oggettiva incertezza normativa.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardività

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