Ordinanza n. 2522/2026 - Napoli, Sezione 2
Per l'ottemperanza - alla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede Napoli depositata in data 28/6/2019 n. 3555, nella parte relativa alle spese di lite ivi liquidate;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, anche da parte del commissario ad acta, della sentenza del TAR Campania n. 3555/2019 nella parte relativa alle spese di lite
Esito
La controversia
Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere il pagamento delle spese di lite liquidate dalla sentenza del TAR Campania del 28 giugno 2019, con la quale il Ministero era stato condannato al versamento di somme dovute in esecuzione di un decreto della Corte d’Appello di Napoli emesso ai sensi della l. n. 89/2001. La sentenza della cui esecuzione si discuteva aveva previsto la nomina di un commissario ad acta in caso di mancata ottemperanza. Il TAR ha quindi qualificato il ricorso, in applicazione del principio di conservazione degli atti processuali, come reclamo avverso la mancata esecuzione della sentenza da parte del commissario ad acta, trattandosi di una fase interna al giudizio di ottemperanza. Tuttavia, ha rilevato l’applicabilità dell’art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001, introdotto dall’art. 1, comma 817, l. n. 207/2024, che prevede, per i creditori di somme liquidate ai sensi della legge Pinto fino al 31 dicembre 2021, il divieto temporaneo di iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e la sospensione di quelli già pendenti.
La decisione
Il TAR ha sospeso il giudizio, senza decidere i profili di rito, di merito o le spese. Ha ritenuto che l’art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001 introduca una causa di sospensione automatica dei giudizi di ottemperanza per il periodo previsto dalla legge e che il riferimento ai giudizi di ottemperanza comprenda anche le relative fasi incidentali, inclusi i reclami concernenti l’omessa, incompleta o non corretta esecuzione da parte del commissario ad acta. La sospensione è stata disposta ai sensi del combinato disposto dell’art. 79, comma 1, c.p.a. e dell’art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001, fino alla scadenza del biennio decorrente dal periodo indicato dalla disposizione. Il giudizio potrà proseguire mediante istanza di fissazione dell’udienza da presentare entro novanta giorni dalla scadenza del biennio, ai sensi dell’art. 80, comma 1, c.p.a.; l’eventuale riassunzione è posta a carico della parte più diligente.
Norme richiamate
art. 114, commi 1 e 6, c.p.a.
Le questioni successive relative alla mancata, incompleta o non corretta esecuzione della sentenza, anche quando riguardano l’attività omissiva del commissario ad acta, sono trattate dal giudice dell’ottemperanza mediante reclamo, quale fase interna al medesimo giudizio.
art. 5-sexies, comma 12-bis, l. 24 marzo 2001, n. 89
Per ottenere più celermente il pagamento dei propri crediti, i creditori di somme liquidate a norma della presente legge, fino al 31 dicembre 2021, possono rinnovare la domanda di pagamento utilizzando le modalità disciplinate dai commi 3 e 3-bis. Il Ministero della giustizia dà notizia della facoltà di rinnovo della domanda mediante avviso pubblicato nel proprio sito internet istituzionale. Decorsi venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per i successivi due anni i creditori di cui al comma 1 non possono iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e le azioni esecutive e i giudizi di ottemperanza in corso sono sospesi
La disposizione introduce una sospensione automatica dei giudizi di ottemperanza pendenti relativi ai crediti indicati dalla norma, comprendendo anche le fasi incidentali e i reclami interni al giudizio concernenti l’inesecuzione del giudicato.
art. 1, comma 817, l. 30 dicembre 2024, n. 207
La norma ha introdotto, tra le altre modifiche, il comma 12-bis dell’art. 5-sexies l. n. 89/2001.
art. 79, comma 1, c.p.a.
Costituisce, unitamente alla disciplina speciale della legge Pinto, la base processuale per disporre la sospensione del giudizio.
art. 80, comma 1, c.p.a.
La prosecuzione del giudizio sospeso richiede un’istanza di fissazione dell’udienza da presentare entro novanta giorni dalla scadenza del periodo di sospensione.
Massime di principio
- La sospensione automatica prevista dall’art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001 per i giudizi di ottemperanza relativi ai crediti disciplinati dalla legge Pinto comprende anche i giudizi già pendenti e le fasi incidentali interne al giudizio, inclusi i reclami contro l’omessa, incompleta o non corretta esecuzione della sentenza.
- Quando una sentenza di ottemperanza ha previsto la nomina di un commissario ad acta, le contestazioni successive sull’attività omissiva o inesatta del commissario devono essere trattate dal giudice dell’ottemperanza mediante reclamo ai sensi dell’art. 114, commi 1 e 6, c.p.a., anziché come un autonomo giudizio.
- In applicazione del principio di conservazione degli atti processuali, un ricorso formalmente proposto come nuovo giudizio di ottemperanza può essere riqualificato come reclamo interno al precedente giudizio quando il suo oggetto sostanziale è la mancata esecuzione del giudicato da parte del commissario ad acta.
- La prosecuzione di un giudizio amministrativo sospeso ai sensi dell’art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001 richiede la presentazione, entro novanta giorni dalla scadenza del biennio di sospensione, di un’istanza di fissazione dell’udienza ai sensi dell’art. 80, comma 1, c.p.a.
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