Sentenza n. 736/2026 - Catania, Sezione 5
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia per quanto riguarda il ricorso introduttivo: i) della Determina Presidenziale n. 24 del 13/10/2025, con cui il G.A.C. Golfo di Patti ha disposto l’aggiudicazione, “sotto riserva di legge”, della “Procedura aperta per l’affidamento del servizio di informazione e formazione per l’acquisizione di nuove conoscenze e competenze, dal 2025 al 2027 (30 mesi). Azione 4.A” in favore della Cooperativa Sociale “Nottetempo”; ii) di tutti gli atti successivi, di estremi e contenuto non noti, eventualmente adottati dall’Ufficio di Piano in esecuzione della suddetta Determina Presidenziale; iii) del verbale della Commissione di gara n.4 del 6/9/25 contenente proposta di aggiudicazione alla suddetta Cooperativa Sociale “Nottetempo”; iv) della comunicazione PEC prot. 125U25 del 16/10/2025 nella parte in cui afferma, in maniera inesatta, che “sono stati pubblicati sul portale gare tutti i verbali e la determina di affidamento sotto riserva di legge alla ditta risultata prima aggiudicataria”, essendo stata, viceversa, pubblicato solo tale ultimo atto; v) di tutti i verbali di gara (ivi inclusi quelli di ammissione dei concorrenti, di valutazione delle offerte tecniche e di attribuzione dei punteggi), delle relazioni e delle schede di valutazione individuali e collegiali della Commissione di gara, di estremi, data e contenuto non noti in quanto non ancora resi disponibili alla ricorrente nonostante le istanze di accesso; vi) ove occorra e nei limiti dell’interesse della ricorrente, del Disciplinare di Gara e, in particolare, dell’art.5.3, inerente i “Requisiti di capacità economica e finanziaria”, nella parte in cui non viene fissato, a monte, il richiesto fatturato minimo; vii) sempre ove occorra e nei limiti dell’interesse della ricorrente, degli artt.13 e 14 del medesimo Disciplinare di Gara recante “Elementi di valutazione dell’offerta tecnica e punteggi” in relazione agli infra articolati motivi di ricorso; viii) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla ricorrente il 12\12\2025: ix) del verbale di gara n.3 del 5/8/25 ed annesse “Tabelle di calcolo dei criteri di selezione”; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla ricorrente il 13\1\2026: x) del verbale di affidamento “sotto riserva di legge” del servizio dell’8/11/2025 siglato tra il G.A.C. Golfo di Patti e la Nottetempo srl prodotto dalla controinteressata in data 12/12/25 e, ove, necessario, dell’ivi citato art.11 di non meglio precisata e non nota “convenzione stipulata con l’O.I. in data 19/04/2025”; xi) ogni eventuale ulteriore atto di gara presupponente l’assegnazione alla Nottetempo srl piuttosto che ad Accademia Eraclitea;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione e successivo affidamento sotto riserva di legge di un servizio di informazione e formazione, verbale di gara con attribuzione dei punteggi e ulteriori atti della procedura
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione della procedura aperta, svolta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in favore dell'unica altra concorrente. Ha dedotto: violazione dell'art. 17, comma 5, d.lgs. 36/2023, per l'aggiudicazione disposta sotto riserva di legge prima della verifica dei requisiti; illegittimità dei requisiti di capacità economica e finanziaria e contestata carenza dei requisiti di capacità tecnica dell'aggiudicataria; genericità e non intellegibilità dei criteri di valutazione delle offerte e difetto di collegialità; manifesta illogicità, incoerenza, disparità di trattamento e difetto di motivazione nell'attribuzione dei punteggi. Con il primo ricorso per motivi aggiunti ha contestato la difformità tra il metodo di calcolo previsto dal disciplinare e quello applicato dalla commissione. Con il secondo ricorso per motivi aggiunti ha censurato l'affidamento sotto riserva e l'irragionevolezza dei punteggi attribuiti in relazione ai criteri relativi alle visite didattiche, al dialogo sociale, ai sistemi di verifica e all'esperienza dell'operatore. Le resistenti hanno eccepito la tardività del ricorso e dei motivi aggiunti, nonché l'inammissibilità dell'impugnazione di atti endoprocedimentali.
La decisione
Il TAR ha respinto le eccezioni di tardività del ricorso introduttivo e del primo ricorso per motivi aggiunti, ritenendo che il termine di trenta giorni decorresse dalla conoscenza effettiva o conoscibilità degli atti secondo la combinazione tra comunicazione dell'aggiudicazione ex art. 90 d.lgs. 36/2023 e messa a disposizione degli atti in piattaforma ex art. 36. La mera pubblicazione non provata degli atti non era sufficiente; inoltre, per le censure relative alla valutazione dell'offerta dell'aggiudicataria, il termine decorreva dalla produzione in giudizio dell'offerta in versione non oscurata. Ha dichiarato tardive soltanto le censure relative al criterio R1 sull'esperienza pregressa, poiché i relativi dati erano già stati integralmente ostesi il 15 novembre 2025. Nel merito, ha accolto il motivo relativo all'aggiudicazione sotto riserva, stabilendo che l'aggiudicazione può essere disposta soltanto dopo la verifica positiva dei requisiti dell'offerente. I commi 8 e 9 dell'art. 17 d.lgs. 36/2023 consentono, ricorrendone i presupposti, l'esecuzione anticipata o d'urgenza, ma non derogano alla preventiva verifica dei requisiti e richiedono un provvedimento formale adeguatamente motivato. Ha quindi accolto anche la censura contro il successivo affidamento del servizio sotto riserva. Ha respinto le censure sui requisiti di capacità economica e tecnica: il chiarimento pubblicato aveva individuato il fatturato minimo nell'importo a base di gara e la ricorrente non aveva specificamente contestato né provato l'assenza di continuità sostanziale tra l'organizzazione precedente e la cooperativa aggiudicataria. Ha respinto le censure di genericità dei criteri e difetto di collegialità, ritenendo il sistema di valutazione intellegibile e la collegialità rispettata mediante l'esame contestuale delle offerte e la sintesi collegiale dei giudizi individuali. Ha invece accolto le censure sui punteggi attribuiti alle offerte, rilevando manifesta irragionevolezza e insufficiente motivazione, in particolare per i criteri O1, O2 e O3: il confronto oggettivo tra le offerte non rendeva comprensibili le ragioni dei punteggi numerici, che non consentivano di ricostruire il percorso valutativo. Ha annullato gli atti di aggiudicazione, il verbale con attribuzione dei punteggi e l'atto di affidamento sotto riserva, facendo salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione. Spese compensate, salvo il contributo unificato posto a carico dell'Amministrazione.
Norme richiamate
art. 120, comma 2, c.p.a.
per l’impugnazione degli atti di cui al presente articolo il ricorso, principale o incidentale, e i motivi aggiunti, anche avverso atti diversi da quelli già impugnati, sono proposti nel termine di trenta giorni. Il termine decorre, per il ricorso principale e per i motivi aggiunti, dalla ricezione della comunicazione di cui all’articolo 90 del codice dei contratti pubblici [...] oppure dal momento in cui gli atti sono messi a disposizione ai sensi dell’articolo 36, commi 1 e 2, del medesimo codice dei contratti pubblici
Il termine decadenziale decorre dalla comunicazione ex art. 90 o dalla messa a disposizione ex art. 36, secondo il momento in cui il concorrente acquisisce o è posto in condizione di acquisire piena conoscenza degli atti lesivi; la mera pubblicazione non provata non è sufficiente.
art. 36, commi 1 e 2, d.lgs. 36/2023
l’offerta dell’operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all’aggiudicazione sono resi disponibili [...] contestualmente alla comunicazione digitale dell’aggiudicazione ai sensi dell’articolo 90
La messa a disposizione degli atti di gara deve essere contestuale alla comunicazione digitale dell'aggiudicazione; per le censure sulla valutazione dell'offerta, il termine decorre dalla conoscenza dell'offerta in forma non oscurata, quando necessaria per formulare le contestazioni.
art. 90, comma 1, lett. c), d.lgs. 36/2023
le stazioni appaltanti comunicano entro cinque giorni dall’adozione: [...] l’aggiudicazione, e il nome dell’offerente cui è stato aggiudicato l’appalto [...] a tutti i candidati e concorrenti che hanno presentato un’offerta ammessa in gara
La comunicazione formale dell'aggiudicazione costituisce, insieme alla messa a disposizione degli atti ex art. 36, il riferimento per la decorrenza del termine di impugnazione.
art. 17, comma 5, d.lgs. 36/2023
l’organo competente a disporre l’aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all’interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all’offerente, dispone l’aggiudicazione, che è immediatamente efficace
L'aggiudicazione può essere disposta soltanto dopo la verifica positiva del possesso dei requisiti in capo all'offerente; non è legittima un'aggiudicazione disposta sotto riserva prima di tale verifica.
art. 17, commi 8 e 9, d.lgs. 36/2023
l’esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni [...] l'esecuzione d'urgenza è effettuata quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili [...] ovvero [...] un grave danno all'interesse pubblico [...] ivi compresa la perdita di finanziamenti dell’Unione europea
Le disposizioni consentono l'esecuzione anticipata o d'urgenza prima della stipula, anche per evitare la perdita di finanziamenti UE, ma non derogano alla previa verifica dei requisiti e richiedono una motivazione formale e compiuta sulle ragioni di urgenza.
art. 50, comma 6, d.lgs. 36/2023
dopo la verifica dei requisiti dell’aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all’esecuzione anticipata del contratto
L'esecuzione anticipata presuppone necessariamente la previa verifica dei requisiti dell'aggiudicatario.
art. 100, comma 11, d.lgs. 36/2023
La richiesta del requisito del fatturato costituisce una facoltà della stazione appaltante; nel caso concreto il chiarimento pubblicato aveva precisato che il fatturato globale e specifico richiesto era pari all'importo a base di gara.
art. 108, comma 2, d.lgs. 36/2023
La procedura era aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
art. 116, comma 2, c.p.a.
L'istanza di accesso in corso di causa è divenuta improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse dopo la produzione in giudizio della documentazione richiesta.
Massime di principio
- Nel sistema del d.lgs. 36/2023, l'aggiudicazione può essere disposta soltanto dopo la verifica positiva del possesso dei requisiti in capo all'offerente; non è legittima un'aggiudicazione "sotto riserva di legge" adottata prima di tale verifica.
- Gli artt. 17, commi 8 e 9, e 50, comma 6, d.lgs. 36/2023 consentono, in presenza di motivate ragioni o di urgenza qualificata, l'esecuzione anticipata o d'urgenza prima della stipula, ma non consentono di iniziare l'esecuzione prima della verifica dei requisiti dell'aggiudicatario.
- Nel rito appalti, il termine di trenta giorni decorre dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione e dalla contestuale messa a disposizione in piattaforma degli atti previsti dall'art. 36 d.lgs. 36/2023. La mera pubblicazione degli atti, ove non sia provata la loro effettiva visibilità e manchi la comunicazione formale ex art. 90, non è idonea a far decorrere il termine.
- Quando le censure riguardano la coerenza e la ragionevolezza della valutazione dell'offerta dell'aggiudicatario, il termine di impugnazione decorre da quando l'offerta sia stata resa concretamente conoscibile in forma non oscurata, se tale conoscenza è necessaria per articolare le doglianze.
- Nelle gare da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il punteggio numerico è sufficiente a motivare il giudizio solo se i criteri prefissati consentono di ricostruire il percorso valutativo. Se il confronto concreto tra le offerte rende i punteggi manifestamente incoerenti o non intellegibili, il giudizio è affetto da irragionevolezza e difetto di motivazione ed è sindacabile dal giudice amministrativo.
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