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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12476/2022 del 04/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Richiesta, ex art. 130 c.p.p., di correzione di un presunto errore materiale nel decreto di applicazione della misura di prevenzione (sostituzione della dizione "nn. 1,2 e 3 L. 1423/56" con la corretta "n. 3 L. 1423/56"), con contestuale censura per avere il Tribunale rigettato l'istanza de plano senza celebrare camera di consiglio e senza consentire al difensore di intervenire, violando così le norme procedurali e il diritto di difesa (art. 130 comma 2 e art. 127 c.p.p., art. 178 c.p.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha rilevato che la correzione di errori materiali deve essere decisa in camera di consiglio con audizione delle parti, secondo l'art. 130 comma 2 richiamante l'art. 127 c.p.p.; il provvedimento del Tribunale di Cosenza è stato adottato de plano e pertanto affetto da nullità ex art. 178 c.p.p., soprattutto perché il ricorrente aveva dedotto un concreto interesse a partecipare per allegare fatti rilevanti. La Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Cosenza per il prosieguo.

Norme richiamate

  • art. 130 c.p.p.

    Stabilisce la procedura per la correzione di errori materiali richiamando l'art. 127 c.p.p.; va applicata la procedura con camera di consiglio e audizione delle parti.

  • art. 127 c.p.p.

    Regola la celebrazione della camera di consiglio e l'audizione delle parti; applicata per le correzioni di errori materiali ai sensi dell'art. 130.

  • art. 178 c.p.p.

    La violazione della procedura prevista (correzione de plano anziché in camera di consiglio con avviso alle parti) determina una nullità generale del provvedimento.

  • Legge 1423/1956

    art. 1 comma 1 n. 3 L. 1423/56

    Norma sostanziale richiamata nel provvedimento di prevenzione; la questione riguardava l'esatta indicazione della tipologia di pericolosità (solo n.3 piuttosto che nn.1,2 e 3).

  • D.lgs. 159/2011

    art. 4 comma 1 lett. c) D.lgs. 159/2011

    Codifica vigente cui la precedente legge rinviava; impiegata nella motivazione del provvedimento di misure di prevenzione come riferimento normativo.

Massime di principio

  • La correzione di errori materiali ai sensi dell'art. 130 c.p.p. deve essere decisa in camera di consiglio con avviso e audizione delle parti richiamando l'art. 127 c.p.p.; un provvedimento adottato de plano è nullo.
  • Se il ricorrente dimostra un concreto interesse a partecipare per esporre fatti o argomentazioni che incidono sull'ammissibilità o sul contenuto del provvedimento impugnato, il giudice è obbligato a dar luogo alla procedura collegiale con partecipazione delle parti.
  • La nullità per omissione della camera di consiglio è di ordine generale ex art. 178 c.p.p. e può comportare l'annullamento del provvedimento anche senza rinvio quando il vizio è insanabile nella forma adottata.
  • In caso di errori materiali che comportino diversa qualificazione della causa di applicazione di una misura (es. indicazione di più rubriche normative invece della specifica), il difensore deve sollecitare espressamente la convocazione in camera di consiglio e motivare il concreto interesse a partecipare; in mancanza del rispetto della procedura, è possibile impugnare per cassazione con buone chance di accoglimento.
  • Il rispetto delle garanzie del contraddittorio e del diritto di difesa (art. 178 e art. 127 c.p.p.) prevale sulla mera economia procedurale: provvedimenti emessi senza coinvolgere le parti quando la legge lo richiede sono annullabili.

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