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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43762/2024 del 29/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Privitera impugnava la conferma della condanna per partecipazione all'associazione mafiosa (capo 1) e, limitatamente a lui, la condanna come promotore/organizzatore di un'associazione semplice finalizzata all'evasione IVA e accise sui carburanti (capo 4). Ha dedotto: 1) erronea mancata riqualificazione/assorbimento dell'associazione semplice nell'associazione mafiosa (coincidenza fattuale, temporale e soggettiva); 2) mancato riconoscimento della continuazione con una precedente condanna per associazione mafiosa (fatti fino al 2003 vs 2016-2017); 3) vizio di motivazione riguardo al riconoscimento dell'aggravante per disponibilità di armi; 4) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nonostante ammissione; 5) errori nella determinazione della pena e nella quantificazione per continuazione; 6) violazione dell'art. 63, comma 4 (doppio aumento per aggravanti speciali di cui all'art. 416-bis). Loria impugnava la conferma della partecipazione all'associazione mafiosa per carenza di indici probatori (assenza di affiliazione formale, intercettazioni scarse, collaboratori che non lo conoscevano salvo un testimone) e la mancata concessione delle attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p.

La decisione

La Corte di legittimità ha pronunciato quanto segue: per Privitera il ricorso è parzialmente accolto: respinti i motivi relativi all'assorbimento dell'associazione semplice, alle attenuanti, alle aggravanti relative alle armi e agli altri profili di pena; accolto il motivo relativo al mancato riconoscimento della continuazione tra la precedente condanna (fatti fino al 2003) e i fatti del 2016-2017, con annullamento limitato e rinvio per nuovo esame su quel punto. Per Loria il ricorso è rigettato: la Corte ha ritenuto congrua e non manifestamente contraddittoria la valutazione dei giudici di merito sulla base delle dichiarazioni del collaboratore Messina e delle intercettazioni, nonché corretta l'esclusione delle attenuanti invocate (compresa l'inapplicabilità dell'art. 114 per reati associativi). Conseguentemente la sentenza impugnata è annullata in parte (solo rispetto alla continuazione per Privitera) e confermata nel resto; Loria condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma che disciplina l'associazione di tipo mafioso; la Corte ha confermato la qualificazione mafiosa per il capo 1 e ha valutato la compatibilità tra i programmi criminosi distinti ma collegati.

  • art. 416-bis, commi 4 e 6 cod. pen.

    Aggravanti speciali previste per l'associazione di stampo mafioso; applicate in relazione al capo 1 e valutate con riferimento agli effetti speciali, con rilievo nella determinazione della pena.

  • art. 63, comma 4 cod. pen.

    Regola il temperamento degli aumenti quando più circostanze aggravanti hanno effetto speciale; il ricorrente contestava il doppio aumento non temperato, ma la Corte ha ritenuto la questione non fondata nel complesso (salvo la pendente valutazione dopo il rinvio sulla continuazione).

  • art. 114 cod. pen.

    Attenuante della minima partecipazione: la Corte ribadisce che tale attenuante non è applicabile alle fattispecie di partecipazione ad associazioni delinquenziali, perché la partecipazione all'associazione non rientra nella disciplina del concorso di persone.

  • art. 110 cod. pen.

    Concorso di persone: richiamato per spiegare l'incompatibilità dell'attenuante di cui all'art. 114 con i reati associativi, salvo casi di concorso esterno.

Massime di principio

  • Distinzione tra associazione mafiosa e associazione semplice: la mera capacità dell'associazione semplice di avvalersi del "metodo mafioso" o di remunerare il clan non basta automaticamente ad assorbire la sua fattispecie in quella mafiosa; occorre valutare struttura organizzativa, compagine soggettiva e autonomia del programma criminoso.
  • Continuazione tra condanne associative: per i reati associativi la verifica della continuazione richiede un'analisi della persistenza del "disegno criminoso" e della continuità della vita associativa; la distanza temporale e i cambiamenti nella compagine non escludono automaticamente la continuazione, specie nel caso di "mafie storiche" con vertici stabili.
  • Aggravante per disponibilità di armi: è ammissibile il riconoscimento sulla base di consolidate risultanze probatorie anche provenienti da altri procedimenti e da intercettazioni, purché la motivazione indichi le fonti e la loro rilevanza; alla difesa incombe una specifica contestazione del contenuto probatorio se ritiene travisati i fatti.
  • Attenuanti e partecipazione associativa: l'attenuante della minima partecipazione (art. 114) non è normalmente applicabile ai reati di associazione delinquenziale, mentre le generiche possono essere valutate ma richiedono motivazione specifica in relazione alla gravità e al ruolo dell'imputato.
  • Strategia difensiva documentale: quando la Corte di merito sintetizza intercettazioni o resoconti di collaboratori, la difesa deve contestare specificamente il travisamento o la scorretta attribuzione del contenuto probatorio; contestazioni generiche alla sintesi motivazionale sono meno efficaci in sede di legittimità.

Testo integrale

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