Cassazione Penale, Sentenza n. 43762/2024 del 29/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Privitera impugnava la conferma della condanna per partecipazione all'associazione mafiosa (capo 1) e, limitatamente a lui, la condanna come promotore/organizzatore di un'associazione semplice finalizzata all'evasione IVA e accise sui carburanti (capo 4). Ha dedotto: 1) erronea mancata riqualificazione/assorbimento dell'associazione semplice nell'associazione mafiosa (coincidenza fattuale, temporale e soggettiva); 2) mancato riconoscimento della continuazione con una precedente condanna per associazione mafiosa (fatti fino al 2003 vs 2016-2017); 3) vizio di motivazione riguardo al riconoscimento dell'aggravante per disponibilità di armi; 4) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nonostante ammissione; 5) errori nella determinazione della pena e nella quantificazione per continuazione; 6) violazione dell'art. 63, comma 4 (doppio aumento per aggravanti speciali di cui all'art. 416-bis). Loria impugnava la conferma della partecipazione all'associazione mafiosa per carenza di indici probatori (assenza di affiliazione formale, intercettazioni scarse, collaboratori che non lo conoscevano salvo un testimone) e la mancata concessione delle attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p.
La decisione
La Corte di legittimità ha pronunciato quanto segue: per Privitera il ricorso è parzialmente accolto: respinti i motivi relativi all'assorbimento dell'associazione semplice, alle attenuanti, alle aggravanti relative alle armi e agli altri profili di pena; accolto il motivo relativo al mancato riconoscimento della continuazione tra la precedente condanna (fatti fino al 2003) e i fatti del 2016-2017, con annullamento limitato e rinvio per nuovo esame su quel punto. Per Loria il ricorso è rigettato: la Corte ha ritenuto congrua e non manifestamente contraddittoria la valutazione dei giudici di merito sulla base delle dichiarazioni del collaboratore Messina e delle intercettazioni, nonché corretta l'esclusione delle attenuanti invocate (compresa l'inapplicabilità dell'art. 114 per reati associativi). Conseguentemente la sentenza impugnata è annullata in parte (solo rispetto alla continuazione per Privitera) e confermata nel resto; Loria condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Norma che disciplina l'associazione di tipo mafioso; la Corte ha confermato la qualificazione mafiosa per il capo 1 e ha valutato la compatibilità tra i programmi criminosi distinti ma collegati.
art. 416-bis, commi 4 e 6 cod. pen.
Aggravanti speciali previste per l'associazione di stampo mafioso; applicate in relazione al capo 1 e valutate con riferimento agli effetti speciali, con rilievo nella determinazione della pena.
art. 63, comma 4 cod. pen.
Regola il temperamento degli aumenti quando più circostanze aggravanti hanno effetto speciale; il ricorrente contestava il doppio aumento non temperato, ma la Corte ha ritenuto la questione non fondata nel complesso (salvo la pendente valutazione dopo il rinvio sulla continuazione).
art. 114 cod. pen.
Attenuante della minima partecipazione: la Corte ribadisce che tale attenuante non è applicabile alle fattispecie di partecipazione ad associazioni delinquenziali, perché la partecipazione all'associazione non rientra nella disciplina del concorso di persone.
art. 110 cod. pen.
Concorso di persone: richiamato per spiegare l'incompatibilità dell'attenuante di cui all'art. 114 con i reati associativi, salvo casi di concorso esterno.
Massime di principio
- Distinzione tra associazione mafiosa e associazione semplice: la mera capacità dell'associazione semplice di avvalersi del "metodo mafioso" o di remunerare il clan non basta automaticamente ad assorbire la sua fattispecie in quella mafiosa; occorre valutare struttura organizzativa, compagine soggettiva e autonomia del programma criminoso.
- Continuazione tra condanne associative: per i reati associativi la verifica della continuazione richiede un'analisi della persistenza del "disegno criminoso" e della continuità della vita associativa; la distanza temporale e i cambiamenti nella compagine non escludono automaticamente la continuazione, specie nel caso di "mafie storiche" con vertici stabili.
- Aggravante per disponibilità di armi: è ammissibile il riconoscimento sulla base di consolidate risultanze probatorie anche provenienti da altri procedimenti e da intercettazioni, purché la motivazione indichi le fonti e la loro rilevanza; alla difesa incombe una specifica contestazione del contenuto probatorio se ritiene travisati i fatti.
- Attenuanti e partecipazione associativa: l'attenuante della minima partecipazione (art. 114) non è normalmente applicabile ai reati di associazione delinquenziale, mentre le generiche possono essere valutate ma richiedono motivazione specifica in relazione alla gravità e al ruolo dell'imputato.
- Strategia difensiva documentale: quando la Corte di merito sintetizza intercettazioni o resoconti di collaboratori, la difesa deve contestare specificamente il travisamento o la scorretta attribuzione del contenuto probatorio; contestazioni generiche alla sintesi motivazionale sono meno efficaci in sede di legittimità.
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