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Ordinanza

Ordinanza n. 202/2026 - Torino, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di revoca del nulla osta all’ingresso in Italia Prot. n. 1025 del 23/10/2024, emesso dall’Ambasciata d’Italia al Cairo, nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e connesso, ancorché non conosciuto.

Giustizia amministrativa202600695

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di revoca del nulla osta all’ingresso in Italia emesso dall’Ambasciata d’Italia al Cairo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero e prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento di revoca del nulla osta all’ingresso in Italia. Nella fase cautelare il giudice ha rilevato, a un primo sommario esame, l’assenza del prescritto fumus boni iuris. In particolare, l’asseverazione prodotta recava una firma illeggibile e non era accompagnata da un documento di identità. Inoltre, la certificazione alloggiativa riguardava un immobile, ma non risultava documentato che il proprietario avesse garantito ospitalità al ricorrente. Tale carenza assumeva rilievo anche perché il ricorrente sosteneva di non avere ricevuto la comunicazione di preavviso di rigetto e dichiarava che l’indirizzo indicato nella certificazione non corrispondeva al proprio domicilio.

La decisione

Il TAR ha respinto l’istanza cautelare, ritenendo che il ricorso non apparisse assistito da fumus boni iuris. La valutazione è stata fondata sulle carenze documentali dell’asseverazione e della certificazione alloggiativa, nonché sulla contraddizione tra la documentazione relativa all’alloggio e le stesse allegazioni del ricorrente circa la mancata ricezione del preavviso di rigetto e la non corrispondenza dell’indirizzo al proprio domicilio. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare, con particolare riferimento al fumus boni iuris.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la carenza di attendibilità o completezza della documentazione prodotta a sostegno della pretesa, quale un’asseverazione priva di firma leggibile e di documento identificativo, può escludere il fumus boni iuris.
  • La documentazione relativa alla disponibilità di un alloggio non è sufficiente, di per sé, a dimostrare l’idoneità della sistemazione quando non risulti anche che il proprietario abbia garantito ospitalità al richiedente.
  • Le allegazioni del ricorrente sulla mancata corrispondenza tra l’indirizzo indicato nella documentazione alloggiativa e il proprio domicilio possono incidere negativamente sulla coerenza e sull’attendibilità della documentazione posta a fondamento della domanda cautelare.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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