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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00273/2025 del 03/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo meramente diretto a ottenere una rilettura delle prove e quindi estraneo ai limiti del giudizio di legittimità. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Perugia, deducendo un unico motivo con il quale contestava l'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa in relazione ai reati di estorsione e cessione/acquisto di sostanze stupefacenti. In sostanza mirava a una diversa ricostruzione dei fatti, sostenendo che le dichiarazioni della vittima non fossero credibili. La Corte di cassazione ha rilevato che il ricorso si risolveva in una richiesta di rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in sede di legittimità, poiché la motivazione della sentenza impugnata era già logica e priva di vizi. La Corte d'appello aveva infatti valorizzato: i registri dell'esercizio commerciale 'Oro e Argenti', che confermavano le date e gli oggetti venduti dall'imputato; gli screenshot di conversazioni sul telefono della persona offesa, dai quali risultavano le insistenti richieste di incontro da parte dell'imputato e i tentativi della vittima di evitarlo; e la testimonianza di un amico che aveva accompagnato la persona offesa nei pressi del luogo dell'appuntamento, consapevole del motivo dell'incontro, pur non avendo assistito alla cessione perché la vittima si era appartata con l'imputato.

Norme richiamate

  • art. 629 c.p.

    Il riferimento è al reato di estorsione, indicato tra quelli oggetto di contestazione e della valutazione di attendibilità della persona offesa.

  • art. 73 D.P.R. 309/1990

    Il riferimento è al reato in materia di stupefacenti, anch'esso compreso tra i fatti contestati e richiamato nel motivo di ricorso.

  • art. 616 c.p.p.

    È la base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso.

  • art. 606 c.p.p.

    La Corte richiama implicitamente il perimetro del sindacato di legittimità, affermando che non è consentita una diversa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione delle prove.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito dedurre censure che mirino esclusivamente a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio o una diversa lettura dei fatti rispetto a quella compiuta dal giudice di merito.
  • La contestazione dell'attendibilità della persona offesa non è di per sé ammissibile in cassazione quando si risolva in una critica fattuale alle valutazioni già sorrette da motivazione logica e giuridicamente coerente.
  • La motivazione del giudice di merito può ritenersi immune da censure quando valorizzi plurimi riscontri esterni alle dichiarazioni della persona offesa, come documenti, messaggi o testimonianze convergenti.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEstorsioneSpaccio
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonioStupefacenti
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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