Sentenza del 30/11/2016 n. 24395 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte, sostenendo che il giudice d'appello, dopo aver rilevato il difetto di giurisdizione del giudice tributario sulla domanda di riduzione dell'ipoteca, non avrebbe potuto pronunciarsi anche sulle questioni di merito. Ha dedotto violazione dell'art. 279 c.p.c. e motivazione contraddittoria. La Corte ha rilevato, tuttavia, che la sentenza impugnata si fondava su più ragioni autonome: l'asserita non impugnabilità della comunicazione di iscrizione ipotecaria, il difetto di giurisdizione sulla riduzione dell'ipoteca e, soprattutto, la legittimità delle cartelle presupposte, non tempestivamente impugnate e riferibili al contribuente anche quale socio accomandatario illimitatamente responsabile. Il ricorso non contestava specificamente tutte queste autonome rationes decidendi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che le ulteriori statuizioni di merito della CTR non fossero obiter dicta, ma autonome ragioni idonee a sostenere la decisione. Poiché il ricorrente non le aveva censurate specificamente, il ricorso è stato dichiarato infondato/inammissibile nella sua impostazione. A.F. è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 10.000 euro per compensi professionali, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.
Norme richiamate
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77
La controversia riguardava un'iscrizione ipotecaria eseguita dall'agente della riscossione sulla base di cartelle di pagamento.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
violazione o falsa applicazione di norme di diritto; omesso esame o vizio della motivazione
Il ricorso per cassazione deve essere fondato su specifici vizi deducibili nei limiti previsti dalla legge e non può limitarsi a contestare genericamente l'ingiustizia della decisione.
art. 279, comma 1, c.p.c.
Il ricorrente lo aveva invocato sostenendo che, una volta rilevato il difetto di giurisdizione, il giudice non avrebbe potuto decidere anche il merito; la Corte ha però ritenuto decisivo il mancato attacco alle ulteriori ragioni autonome della sentenza.
art. 2313 c.c.
responsabile illimitatamente
Il socio accomandatario di una società in accomandita semplice risponde illimitatamente delle obbligazioni sociali, comprese quelle oggetto delle cartelle di pagamento, secondo quanto accertato dalla sentenza impugnata.
Cass., Sezioni Unite, n. 14831/2008
Il giudice tributario può conoscere delle controversie relative a pretese tributarie, mentre le questioni estranee alla giurisdizione tributaria devono essere devolute al giudice competente.
Principio delle rationes decidendi autonome
qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali rationes decidendi
Quando una sentenza è sorretta da più motivazioni autonome, il ricorrente deve contestarle tutte. Se anche una sola resta non impugnata, essa può mantenere in piedi la decisione e rendere privo di interesse il ricorso.
Massime di principio
- In cassazione non è sufficiente sostenere che la sentenza sia ingiusta o logicamente incoerente: occorre individuare e censurare specificamente ciascuna ragione autonoma posta a fondamento della decisione.
- Se il giudice utilizza più motivazioni indipendenti, l'impugnazione deve riguardarle tutte; la mancata contestazione anche di una sola ratio può determinare l'inammissibilità o il rigetto del ricorso.
- La rilevazione di un difetto di giurisdizione su una specifica domanda non implica necessariamente l'irrilevanza delle altre statuizioni, quando queste riguardino questioni autonome, comprese quelle relative alla validità delle cartelle presupposte.
- Le cartelle di pagamento non tempestivamente impugnate diventano normalmente definitive e possono costituire valido presupposto per l'iscrizione ipotecaria, salvo specifiche eccezioni.
- Quando una pretesa coinvolge crediti di natura diversa, occorre distinguere le questioni tributarie da quelle previdenziali o civilistiche, individuando per ciascuna il giudice munito di giurisdizione.
- Il socio accomandatario può essere chiamato a rispondere illimitatamente delle obbligazioni della società, con possibili effetti anche sulle procedure di riscossione a suo carico.
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