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Sentenza

Sentenza del 04/02/2015 n. 20 - Comm. Trib. II grado di Bolzano

Imposte di registro e ipocatastali - Fabbricati compresi in aree soggette a piani di recupero - Termine per eseguire il recupero - Inosservanza per fatti non imputabili al contribuente - Agevolazioni - Competono.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione di primo grado che aveva annullato gli avvisi di liquidazione con cui erano state revocate le agevolazioni sulle imposte di registro, ipotecaria e catastale previste dall'articolo 5 della legge n. 168/1982. Secondo l'Ufficio, il beneficio era subordinato alla concreta e completa realizzazione degli interventi di recupero edilizio entro il termine triennale previsto dall'articolo 76, comma 2, del D.P.R. n. 131/1986. La contribuente ha sostenuto di aver avviato concretamente i lavori e che il loro mancato completamento entro il triennio dipendeva da circostanze non imputabili, in particolare dalla locazione degli immobili fino al 2011 e dai tempi tecnici degli interventi.

La decisione

La Commissione Tributaria di Secondo Grado di Bolzano ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, confermando l'annullamento degli avvisi di liquidazione e il mantenimento delle agevolazioni fiscali. Il giudice ha ritenuto che non esistesse una norma che imponesse il completamento integrale del recupero entro il termine triennale e ha considerato rilevante l'effettivo avvio dei lavori, nonché l'assenza di un abbandono del progetto. Le spese di entrambi i gradi di giudizio sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • Articolo 5 della legge n. 168/1982

    Agevolazioni fiscali per il trasferimento di fabbricati compresi in aree soggette a piani di recupero.

    Il beneficio è collegato all'intento dell'acquirente di attuare il piano di recupero e alla sua concreta attuazione. Nel caso esaminato, l'avvio effettivo dei lavori e l'assenza di abbandono sono stati ritenuti sufficienti, anche se il recupero non era stato completato nel termine triennale.

  • Articolo 76, comma 2, del D.P.R. n. 131/1986

    Termine triennale per l'esercizio del potere di accertamento dell'amministrazione.

    Secondo l'Agenzia delle Entrate e alcuni precedenti giurisprudenziali, il termine triennale costituirebbe anche il limite entro cui dimostrare la realizzazione dell'intervento. La Commissione, invece, ha ritenuto che tale termine, essendo riferito al controllo amministrativo, non imponesse necessariamente il completamento dei lavori.

  • Articolo 2946 del codice civile

    Prescrizione ordinaria decennale.

    La Commissione ha ritenuto ragionevole fare riferimento al termine ordinario decennale, in assenza di una specifica scadenza legislativa per il completamento degli interventi di recupero.

  • Articolo 2697 del codice civile

    L'acquirente deve dimostrare i fatti costitutivi del diritto all'agevolazione, inclusi l'effettivo avvio delle opere e la persistenza dell'intento di realizzare il recupero. Nel caso concreto, la documentazione prodotta è stata ritenuta sufficiente.

Massime di principio

  • Per beneficiare di agevolazioni fiscali collegate a interventi edilizi, non è sufficiente una mera dichiarazione d'intenti: occorre dimostrare l'avvio concreto dei lavori o comunque attività materiali inequivocabilmente dirette alla realizzazione del recupero.
  • Il mancato completamento dei lavori entro il termine triennale non comporta necessariamente la decadenza, se il contribuente prova che il ritardo dipende da circostanze oggettive e non imputabili e che il progetto non è stato abbandonato.
  • L'onere della prova grava sul contribuente, che dovrebbe conservare titoli edilizi, comunicazioni, fatture, contratti, fotografie, autorizzazioni e ogni altro documento idoneo a dimostrare l'effettività e la continuità dell'intervento.
  • La vendita dell'immobile, l'assenza prolungata di qualsiasi attività o altri comportamenti incompatibili con il recupero possono costituire indici di abbandono e giustificare la revoca dell'agevolazione.
  • La decisione adotta un'interpretazione favorevole al contribuente, ma la questione può dipendere dall'evoluzione della giurisprudenza e dalle specifiche circostanze del caso; pertanto, il completamento dei lavori entro i termini indicati dall'amministrazione resta la condotta più prudente.

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