Sentenza n. 979/2026 - Palermo, Sezione 3
per l’esecuzione della sentenza n. -OMISSIS- emessa dal Tribunale di Palermo il 30.1.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Palermo del 30 gennaio 2024, recante condanna del Comune al pagamento di somme, spese di lite e spese di consulenza tecnica d’ufficio
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice esecutante)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza chiedendo che il Comune di Palermo desse esecuzione alla sentenza civile notificata all’amministrazione mediante PEC il 1° febbraio 2024. Il titolo imponeva il pagamento di euro 7.345,81, oltre interessi sino al saldo, delle spese di lite pari a euro 3.724,60 oltre accessori, nonché delle spese di consulenza medico-legale. Nonostante la notificazione del titolo e l’intimazione nel giudizio di ottemperanza, il Comune non ha adempiuto e non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha accertato la sussistenza dei presupposti dell’azione di ottemperanza e ha ordinato al Comune di Palermo di eseguire il titolo entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, provvedendo al pagamento delle somme dovute e rimborsando le spese di CTU previa prova del pagamento effettuato dalla ricorrente. Per l’eventuale inutile decorso del termine, il giudice ha nominato quale commissario ad acta il Dirigente del Dipartimento delle Autonomie Locali dell’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni su sollecitazione della parte interessata. È stata inoltre applicata, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino all’effettivo soddisfo o, in mancanza, fino alla scadenza del termine assegnato all’amministrazione. Il TAR ha precisato la natura sostitutiva e obbligatoria dell’incarico del commissario, le modalità di liquidazione del relativo compenso e gli adempimenti telematici. Il Comune è stato condannato anche alla rifusione delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 1.403,00 oltre accessori e contributo unificato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La norma consente al giudice dell’ottemperanza di ordinare l’esecuzione del titolo, nominare un commissario ad acta per l’eventuale inerzia dell’amministrazione e disporre una penalità di mora per ogni ulteriore ritardo nell’adempimento.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Il compenso del commissario ad acta deve essere determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale secondo la disciplina delle spese di giustizia.
art. 71 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La richiesta di liquidazione del compenso del commissario deve essere presentata entro il termine previsto dalla norma, decorrente dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione dell’incarico.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, accertata l’inerzia dell’amministrazione nell’esecuzione di un titolo esecutivo, il giudice può ordinare l’adempimento entro un termine determinato e nominare contestualmente un commissario ad acta per l’eventuale esecuzione sostitutiva.
- L’incarico del commissario ad acta ha natura obbligatoria e sostitutiva: non può essere rifiutato o limitato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza e non si esaurisce in attività di mero impulso nei confronti degli uffici dell’amministrazione inadempiente.
- Il giudice dell’ottemperanza può disporre, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfacimento, ovvero fino alla scadenza del termine assegnato quando spetta alla parte attivarsi per l’insediamento del commissario.
- Le spese di consulenza tecnica poste a carico dell’amministrazione nel titolo da eseguire possono essere rimborsate alla parte vittoriosa previa esibizione della prova dell’avvenuto pagamento del compenso al consulente.
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