Cassazione Penale, Ordinanza n. 29286/2025 del 07/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per asserita violazione degli artt. 598-bis e 127 c.p.p., lamentando che la Corte territoriale non avesse esaminato le sue conclusioni scritte perché ritenute tardive; ha sostenuto che avrebbero dovuto essere considerate come memoria depositata ai sensi dell'art. 121 c.p.p. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla richiesta di esclusione della contestata recidiva. La Corte ha rilevato che la doglianza sulla recidiva non era stata proposta in appello e che, comunque, nel caso del primo motivo non era stato allegato alcun concreto pregiudizio al diritto di difesa derivante dal mancato esame dell'atto tardivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché il ricorrente non aveva indicato alcun concreto pregiudizio subito per il mancato esame della memoria/conclusioni tardive e perché i termini per motivi nuovi e memorie di replica erano ormai scaduti; ha richiamato il principio secondo cui una violazione processuale che non arrechi un pregiudizio concreto alla difesa non comporta nullità estese agli atti successivi ai sensi dell'art. 185 c.p.p. Quanto al secondo motivo, la Corte ha osservato che l'esclusione della recidiva non era stata dedotta in appello e ha ribadito che in cassazione possono essere introdotte questioni non prospettate nei motivi di appello solo se rilevabili d'ufficio o non proponibili prima. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 110 c.p.
richiamato come norma concorsuale in relazione ai reati contestati
art. 624-bis c.p.
norma incriminatrice dei reati per i quali è stata pronunciata la condanna confermata in appello
art. 598-bis c.p.p.
invocato dal ricorrente in relazione al procedimento di appello e al deposito delle conclusioni scritte
art. 127 c.p.p.
richiamato dal ricorrente per contestare il mancato esame delle proprie conclusioni scritte
art. 121 c.p.p.
richiamato dal ricorrente per sostenere la qualificazione delle conclusioni scritte come memoria
art. 185 c.p.p.
richiamato per affermare che la nullità processuale non si estende agli atti successivi in assenza di concreto pregiudizio difensivo
art. 616 c.p.p.
utilizzato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la deduzione di una violazione processuale non è sufficiente se il ricorrente non indica un concreto pregiudizio subito nel diritto di difesa: in assenza di un vulnus effettivo, la nullità non si propaga agli atti successivi.
- Le doglianze relative ad atti o memorie depositati oltre i termini processuali sono infondate se il ricorrente non dimostra quale incidenza concreta abbia avuto il mancato esame dell'atto tardivo.
- In cassazione non possono essere introdotte, di regola, questioni mai dedotte in appello, salvo che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado o non proponibili in precedenza.
- L'omessa deduzione in appello di un motivo non impedisce di per sé il suo esame in cassazione solo nei casi eccezionali ammessi dalla legge e dalla giurisprudenza; altrimenti il motivo è inammissibile.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in mancanza di cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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