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Sentenza

Sentenza del 04/03/2019 n. 607 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia

PROCESSO - Atti impugnabili non previsti dall'articolo 19 D.Lgs. 546/92 - Pretesa tributaria definita - Onere della prova - Allegazione integrale dell'invito - Necessità - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Commissione tributaria ha rigettato l'appello e confermato l'inammissibilità del ricorso originario contro l'invito al pagamento. La contribuente è stata condannata al pagamento delle spese del grado d'appello, liquidate in 400 euro oltre accessori di legge.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente ha impugnato un "invito al pagamento" relativo a un tributo consortile, sostenendo che, pur non essendo espressamente compreso nell'elenco dell'art. 19 del D.Lgs. 546/1992, l'atto contenesse tutti gli elementi di una pretesa tributaria definitiva e fosse quindi autonomamente impugnabile. Il giudice ha ritenuto però che spettasse alla contribuente dimostrare tale caratteristica, ai sensi dell'art. 2697 c.c., mediante la produzione integrale dell'atto. Essendo stata depositata soltanto la prima facciata dell'invito, mentre il retro conteneva ulteriori informazioni sulle modalità di pagamento, non era possibile verificare se l'atto esprimesse una pretesa tributaria ormai definita.

Norme richiamate

  • Art. 19, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Elenco degli atti impugnabili

    L'elenco degli atti impugnabili è stato ritenuto meramente esemplificativo. Possono quindi essere impugnati anche atti non espressamente elencati, purché manifestino una pretesa tributaria concreta, definitiva e lesiva per il contribuente.

  • Art. 2697 c.c.

    Chi intende impugnare un atto deve provare i fatti costitutivi della propria domanda. In questo caso spettava alla contribuente dimostrare, attraverso la produzione integrale dell'invito, che esso contenesse una pretesa tributaria definitiva.

  • Cass., Sezioni Unite, n. 16293 del 2007

    Ha contribuito a consolidare il principio secondo cui l'elenco degli atti impugnabili previsto dall'art. 19 del D.Lgs. 546/1992 non è tassativo e comprende anche atti atipici che esprimano una pretesa tributaria definita.

  • Cass. n. 14373 del 2010

    Conferma la possibilità di impugnare atti non espressamente elencati dall'art. 19 quando siano idonei a rendere attuale e definitiva la pretesa tributaria.

Massime di principio

  • Un atto tributario non espressamente previsto dall'art. 19 del D.Lgs. 546/1992 può essere impugnabile se contiene una pretesa concreta, definitiva e attuale, tale da produrre un effetto lesivo immediato.
  • L'impugnabilità non dipende soltanto dal nome formale dell'atto, ma dal suo contenuto effettivo e dagli effetti che produce nei confronti del contribuente.
  • Chi impugna un atto atipico deve fornire al giudice la prova completa del suo contenuto e della sua definitività; è quindi necessario depositare l'atto integralmente, comprese tutte le facciate, gli allegati e le istruzioni eventualmente richiamate.
  • La produzione parziale dell'atto può impedire al giudice di verificare l'esistenza di una pretesa tributaria definitiva e determinare l'inammissibilità o il rigetto del ricorso.
  • In presenza di un semplice invito o comunicazione di pagamento, occorre verificare se esso rappresenti una mera richiesta informativa o bonaria, oppure una vera e propria determinazione autoritativa e definitiva del tributo: solo nel secondo caso può configurarsi l'immediata impugnabilità.

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