L.R. Toscana 23/2014
Modifiche alla legge regionale 2 agosto 2013, n. 46 (Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge modifica la l.r. Toscana 46/2013 solo per disciplinare i rimborsi spese dei componenti dell’Autorità: vitto, alloggio e trasporto secondo i parametri dei dirigenti regionali, con un rimborso chilometrico specifico per gli spostamenti verso la sede dell’Autorità e limite massimo di 20 sedute annue. È entrata in vigore il 7 maggio 2014, giorno successivo alla pubblicazione.
Rimborso spese per i componenti dell’Autorità del dibattito pubblico regionale
Modifiche ai rimborsi spese dei componenti dell’Autorità
La legge regionale Toscana 6 maggio 2014, n. 23 interviene sulla disciplina del dibattito pubblico regionale e della partecipazione alle politiche regionali e locali, limitatamente al trattamento economico rimborsuale dei componenti dell’Autorità prevista dalla l.r. 46/2013. L’atto non introduce una disciplina autonoma generale, ma sostituisce il comma relativo ai rimborsi spese.
Rimborsi per vitto, alloggio e trasporto
Ai componenti dell’Autorità spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’attività svolta ai sensi della legge, secondo la misura prevista per i dirigenti regionali. Il rimborso riguarda:
- vitto;
- alloggio;
- trasporto.
Rimborso per gli spostamenti verso la sede dell’Autorità
Per gli spostamenti necessari a raggiungere la sede dell’Autorità dalla residenza o domicilio del componente, la legge prevede un rimborso trasporto specifico, in aggiunta al rimborso di vitto e alloggio. Il calcolo avviene in analogia a quanto previsto per i consiglieri regionali e si determina moltiplicando per euro 0,40 al chilometro il doppio della distanza tra luogo di residenza o domicilio e sede dell’Autorità. La distanza va calcolata sul percorso stradale più breve e arrotondata per eccesso a multipli di 20.
Limite massimo e programmazione della spesa
Il rimborso è corrisposto per un massimo di 20 sedute annue. A tal fine, all’inizio di ogni esercizio finanziario l’Autorità deve definire l’ammontare delle spese che prevede di sostenere nel corso dell’esercizio. Il rendiconto delle spese effettivamente sostenute va allegato al rapporto annuale previsto dalla l.r. 46/2013.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, quindi dal 7 maggio 2014.
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