L.R. Toscana 22/2014
Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge modifica la l.r. Toscana 39/2000 su occupazione temporanea di terreni forestali, casi esclusi da autorizzazione paesaggistica, raccolta per uso personale, dichiarazioni e sanzioni in materia forestale e antincendi. Le novità su esenzioni paesaggistiche e aree a rischio incendio si applicano solo dalla modifica del regolamento forestale entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge.
Modifiche alla legge forestale della Toscana su occupazione temporanea, vincolo paesaggistico, raccolta prodotti del bosco e sanzioni antincendio
Modifiche alla legge forestale della Toscana
La legge interviene sulla l.r. Toscana 39/2000 aggiornando più profili della disciplina forestale regionale: gestione di terreni privati in caso di degrado o irreperibilità dei proprietari, autorizzazioni paesaggistiche, raccolta di prodotti del bosco, prevenzione incendi e apparato sanzionatorio. Alcune disposizioni entrano però in applicazione solo dopo l’adeguamento del regolamento forestale regionale.
Occupazione temporanea di terreni privati per interventi forestali
Quando non sia possibile raggiungere l’accordo previsto dalla disciplina vigente, oppure per proprietà private di cui non siano individuabili o reperibili i proprietari, l’ente competente può procedere alla redazione di un verbale di occupazione temporanea se sussistono gravi e riconosciuti processi di degrado, abbandono colturale o esigenze di pubblica utilità o incolumità.
Il verbale deve:
- essere trasmesso al proprietario o possessore, se noto, almeno 60 giorni prima dell’inizio dei lavori;
- identificare i terreni interessati;
- descrivere lo stato iniziale dei luoghi;
- indicare la durata presunta dell’occupazione.
Esenzioni dall’autorizzazione paesaggistica per alcune trasformazioni
La disciplina individua due ipotesi escluse dall’autorizzazione ai fini del vincolo paesaggistico:
- le trasformazioni effettuate nelle aree assimilate a bosco;
- le trasformazioni nei paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione e rinaturalizzazione, quando siano oggetto di recupero a fini produttivi per l’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale, purché non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie o altre opere civili e rispettino i criteri del regolamento forestale.
Una disposizione collegata precisa che le norme generali richiamate per tali trasformazioni non si applicano a queste fattispecie escluse.
Raccolta di prodotti del bosco e uso personale
L’autorizzazione prevista per la raccolta di determinati prodotti può essere rilasciata anche ai residenti che raccolgono per uso personale.
Obblighi documentali e dichiarativi
In materia di comunicazioni collegate ad attività forestali, la disciplina sostituisce l’obbligo di “dare comunicazione” con la presentazione di una dichiarazione, rafforzando la formalizzazione dell’adempimento.
Prevenzione incendi boschivi e individuazione delle aree a rischio
Tra le fattispecie considerate dalla normativa antincendio forestale vengono incluse anche le aree con rischio particolarmente elevato di sviluppo degli incendi boschivi, determinate su base meteo-climatica. Il regolamento deve definire anche le modalità di individuazione di tali aree in relazione ai periodi a rischio.
Apparato sanzionatorio
La legge aggiorna le sanzioni per violazioni della disciplina forestale e antincendi, prevedendo in particolare:
- una sanzione da 1.033 a 10.330 euro per le violazioni dei divieti relativi agli incendi boschivi nei periodi a rischio e nelle nuove aree ad elevato rischio;
- una sanzione da 600 a 3.600 euro per l’utilizzo in cantiere forestale di personale non in regola con le norme sul tesserino previsto dalla disciplina regionale;
- la stessa sanzione per l’utilizzo di un’impresa non iscritta all’elenco regionale nei casi previsti dalla legge;
- il raddoppio della sanzione in caso di reiterazione di tali violazioni;
- una sanzione per la mancata esibizione del tesserino da parte dell’operatore forestale.
Per le violazioni dei divieti antincendio è inoltre stabilito che la sanzione aggiuntiva non possa superare 10.000 euro.
Disposizioni transitorie e decorrenza
Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge devono essere approvate le modifiche al regolamento forestale regionale. Le modifiche relative alle esenzioni paesaggistiche e alle aree a rischio incendi si applicano solo dalla data di entrata in vigore del regolamento modificativo.
Valutazione di attualità
La legge non appare deprecata: introduce modifiche strutturali alla disciplina forestale toscana ancora rilevanti nell’ordinamento regionale, anche se alcune previsioni richiedono l’adeguamento regolamentare per produrre effetti.
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