Salta al contenuto
Legge

L.R. Toscana 21/2014

Disciplina della Conferenza permanente delle autonomie sociali. Abrogazione della l.r. 20/2007.

Normativa regionaleL.R. Toscana 21/2014Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce presso il Consiglio regionale toscano la Conferenza permanente delle autonomie sociali, ne disciplina composizione, nomina, funzionamento, rimborsi, incompatibilità e funzioni consultive/propositive. Abroga la precedente l.r. 20/2007 e si applica, per le regole su composizione e nomina, dalla X legislatura.

Disciplina della Conferenza permanente delle autonomie sociali della Toscana

Disciplina della Conferenza permanente delle autonomie sociali

La legge regionale disciplina la Conferenza permanente delle autonomie sociali della Regione Toscana, organismo presso il Consiglio regionale espressivo della sussidiarietà sociale. Definisce composizione, nomina, funzionamento, funzioni, supporti operativi, rimborsi, incompatibilità, regole di sostituzione e abrogazioni.

Istituzione e natura dell’organismo

La Conferenza è istituita presso il Consiglio regionale ai sensi dello Statuto regionale. È qualificata come organismo rappresentativo della sussidiarietà sociale sul territorio toscano e opera in raccordo con il Consiglio regionale.

Composizione, durata e partecipazione di esperti

La Conferenza è composta da un minimo di 9 a un massimo di 16 componenti, scelti tra categorie sociali specifiche:

  • associazioni di promozione sociale e culturale;
  • organizzazioni di volontariato;
  • componenti designati dal comitato regionale dei consumatori e degli utenti;
  • cooperative sociali;
  • associazioni dei disabili.

Il numero effettivo dei componenti è stabilito dal Consiglio regionale al momento della nomina e resta invariato per tutta la durata della Conferenza. La Conferenza può inoltre invitare alle riunioni, senza diritto di voto, fino a 3 esperti altamente qualificati. La durata dell’organo coincide con quella del Consiglio regionale che lo ha nominato.

Nomina dei componenti e requisiti delle candidature

All’inizio di ogni legislatura è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana l’avviso per la presentazione delle candidature relative alle rappresentanze di associazioni di promozione sociale e culturale, volontariato e cooperative sociali. Possono proporre candidature gli organismi iscritti nei rispettivi albi o registri regionali previsti dalle normative richiamate.

Per la rappresentanza delle associazioni dei disabili, il Presidente del Consiglio regionale invita le associazioni maggiormente rappresentative, individuate secondo i criteri regolamentari richiamati, a designare i propri rappresentanti. I componenti sono nominati dal Consiglio regionale e la Conferenza può comunque essere costituita quando siano stati designati almeno 9 membri. Uno stesso organismo non può esprimere più di un rappresentante.

Organizzazione interna e funzionamento

La Conferenza si riunisce almeno tre volte l’anno. La prima seduta è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio regionale. In tale seduta vengono eletti il Presidente e due Vicepresidenti, scelti tra i componenti, con voto a maggioranza dei componenti nominati.

Presidente e Vicepresidenti formano l’Ufficio di presidenza. Su proposta del Presidente, la Conferenza approva a maggioranza dei componenti nominati un regolamento interno che disciplina convocazioni, svolgimento delle sedute e organizzazione dei lavori; prima dell’approvazione, la proposta è trasmessa all’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, che può formulare osservazioni sul raccordo procedurale e funzionale con il Consiglio.

Validità delle sedute e deliberazioni

La Conferenza è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei componenti nominati. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti al voto; sono considerati partecipanti anche coloro che votano a favore, contro o si astengono. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Alle deliberazioni possono essere allegate relazioni di minoranza predisposte dai componenti dissenzienti.

Funzioni della Conferenza

La Conferenza svolge funzioni di proposta, studio, consultazione e verifica. In particolare:

  • presenta al Consiglio regionale proposte per la formazione degli atti di programmazione nelle materie di sua competenza, anche tramite documenti specifici;
  • produce studi e ricerche, autonomamente o su richiesta del Consiglio regionale;
  • esprime parere obbligatorio sugli atti di programmazione economica, sociale e territoriale, generali e settoriali, di competenza consiliare;
  • esprime parere obbligatorio sulle proposte di legge istitutive o modificative di atti della programmazione regionale;
  • svolge verifiche sugli esiti delle politiche regionali, con specifico riguardo all’impatto sulla vita sociale e sul ruolo dei soggetti sociali in Toscana;
  • organizza annualmente, insieme al Consiglio regionale, la conferenza sullo stato delle autonomie sociali in Toscana, sede nella quale presenta la relativa relazione annuale.

Le attività sono organizzate sulla base di un programma annuale approvato secondo il regolamento interno e comunicato all’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.

Procedure per pareri, studi e relazioni

Le procedure per la presentazione e l’esame delle proposte, degli studi, delle ricerche e delle relazioni, nonché per l’espressione dei pareri obbligatori, sono disciplinate dal regolamento interno del Consiglio regionale. La legge quindi rinvia alla disciplina regolamentare per lo svolgimento operativo delle funzioni consultive e propositive.

Autonomia operativa e supporti

Il Consiglio regionale garantisce alla Conferenza autonomia e risorse adeguate allo svolgimento delle funzioni, definendo nell’ambito della propria dotazione organica e di bilancio le risorse umane, finanziarie e strumentali da assegnare.

Per studi e ricerche, la Conferenza può utilizzare dati e documentazioni prodotti da osservatori, consulte, consigli o altri organismi regionali e può promuovere sessioni o gruppi di lavoro congiunti con tali organismi. Può inoltre avvalersi, con le risorse assegnate, della collaborazione di università con sede in Toscana, dell’IRPET e dell’ARS.

Rimborsi spese

Ai componenti spetta il rimborso, nella misura prevista per i dirigenti regionali, delle spese di vitto, alloggio e trasporto effettivamente sostenute per gli spostamenti effettuati nello svolgimento delle attività istituzionali. Per i componenti disabili il rimborso si estende anche all’uso del mezzo proprio.

Incompatibilità, dimissioni, decadenza e sostituzione

I componenti della Conferenza sono soggetti alle incompatibilità previste dalla legge regionale sulle nomine e designazioni e, in particolare, non possono ricoprire alcuni incarichi pubblici o politici, né essere dipendenti della Regione. Sono incompatibili:

  • membri di consigli e giunte regionali, provinciali e comunali;
  • componenti di organi esecutivi di partiti o movimenti politici a livello nazionale, regionale o provinciale;
  • dipendenti della Regione.

Le dimissioni vanno presentate al Presidente del Consiglio regionale e, per conoscenza, al Presidente della Conferenza. Il componente che non partecipa, senza giustificato motivo comunicato tempestivamente, a quattro sedute consecutive o a più della metà delle sedute dell’anno solare è dichiarato decaduto dal Consiglio regionale, su proposta dell’Ufficio di presidenza della Conferenza.

In caso di sostituzione per dimissioni, decadenza o altra causa, il Consiglio regionale nomina un nuovo componente sulla base di una proposta della stessa associazione, cooperativa o organismo del membro sostituito; se manca una proposta, si procede secondo la disciplina generale sulle nomine e designazioni, anche in deroga al criterio di composizione originario.

Norme finali, transitorie e finanziarie

Per quanto non previsto dalla legge, si applica la disciplina regionale sulle nomine e designazioni. Entro 180 giorni dall’entrata in vigore deve essere adeguato il capo IX del regolamento interno del Consiglio regionale. Le disposizioni sulla composizione e sulla nomina si applicano dalla X legislatura.

Gli oneri finanziari decorrono dall’anno 2014 e sono coperti con gli stanziamenti del bilancio del Consiglio regionale previsti per il rimborso spese dei componenti della COPAS.

Abrogazioni

Sono abrogate la legge regionale 4 aprile 2007, n. 20, la legge regionale 27 luglio 2007, n. 44 e gli articoli 79, 80, 81 e 82 della legge regionale 21 marzo 2011, n. 10.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.