L.R. Toscana 27/2014
Disciplina dell’esercizio delle funzioni in materia di demanio collettivo civico e diritti di uso civico.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Toscana l’accertamento, la gestione, la valorizzazione e il riordino dei beni del demanio collettivo civico e dei diritti di uso civico. Prevede competenze di Regione e comuni, regole per mutamento di destinazione, alienazione, affidamento in gestione, liquidazione e reintegra, nonché banca dati e norme transitorie. Le misure finanziarie richiamano gli esercizi 2014-2016.
Disciplina degli usi civici e del demanio collettivo civico in Toscana
Disciplina degli usi civici e del demanio collettivo civico in Toscana
La legge regionale detta la disciplina amministrativa toscana in materia di demanio collettivo civico e diritti di uso civico, con l’obiettivo di riordinare e sistemare la materia conciliando le esigenze delle collettività titolari e dello sviluppo sostenibile del territorio. La disciplina opera solo nel territorio della Regione Toscana.
Ambito di applicazione e definizioni
La legge si applica ai beni e ai diritti qualificati come usi civici, cioè al demanio collettivo civico e ai diritti reali di uso civico su terreni altrui. Restano esclusi i beni immobili originariamente civici che, per disposizioni legislative precostituzionali o preunitarie, abbiano perso definitivamente e irreversibilmente la destinazione civica e siano divenuti beni privati conferiti in comunione o condominio.
Tra le principali nozioni rilevano:
- demanio collettivo civico, inteso come insieme di beni immobili in proprietà collettiva destinati in perpetuo all’utilità della collettività;
- utenti, ossia i soggetti residenti titolari degli usi civici riferibili alla frazione storica originaria o al territorio comunale;
- collettività, quale insieme degli utenti;
- soggetto gestore, cioè l’ente gestore oppure, nei casi previsti, il comune;
- istruttoria, verifica demaniale, liquidazione e reintegra, come procedimenti rispettivamente di accertamento, ricognizione, scioglimento della promiscuità e restituzione del bene alla collettività.
Competenze istituzionali
La Regione esercita le funzioni centrali di indirizzo e amministrazione della materia: istruttoria e accertamento demaniale, certificazione della consistenza dei beni e dei diritti, riconoscimento della personalità giuridica privata dell’ente gestore, indizione delle elezioni dei comitati, approvazione di regolamenti e piano di valorizzazione, vigilanza sulla gestione, poteri sostitutivi, reintegra, autorizzazioni per mutamento di destinazione, alienazioni e affidamenti in gestione, liquidazioni e procedure conciliative, banca dati e formazione specialistica.
Il comune cura gli adempimenti elettorali e di pubblicità, il controllo contabile sul bilancio dell’ente gestore, la trasmissione delle segnalazioni utili ai poteri sostitutivi e l’esecuzione dei provvedimenti regionali di reintegra. Il controllo contabile può essere delegato all’unione dei comuni.
Natura giuridica dei beni e tutela del demanio collettivo
Il demanio collettivo civico è imprescrittibile, non usucapibile e inalienabile, salvo quanto espressamente previsto dalla disciplina regionale sulle alienazioni. Gli strumenti di pianificazione territoriale non possono contenere previsioni in contrasto con la presenza di tali beni.
I beni sono assegnati alla categoria agricolo-forestale prevista dalla legge statale sugli usi civici.
Gestione, soggetto gestore e organi
L’amministrazione degli usi civici è affidata a un ente gestore dotato di personalità giuridica privata, articolato in assemblea degli utenti, comitato di amministrazione e presidente. Lo statuto è approvato dalla Giunta regionale; dopo l’approvazione, l’ente è iscritto d’ufficio nel registro delle persone giuridiche.
L’assemblea degli utenti approva gli atti fondamentali: statuto, regolamento di gestione, piano di valorizzazione, bilancio preventivo e consuntivo, proposte di mutamento di destinazione, alienazione e affidamento in gestione, oltre agli atti di straordinaria amministrazione e alle eventuali revoche o decadenze del comitato.
Il comitato di amministrazione, composto da cinque membri compreso il presidente e in carica cinque anni, gestisce gli usi civici, predispone gli atti fondamentali, trasmette bilancio e relazione al consiglio comunale e vigila sul corretto esercizio dei diritti da parte degli utenti.
Comune come soggetto gestore
Quando gli usi civici spettano all’intera popolazione residente nel comune, le funzioni dell’assemblea e del comitato sono esercitate dal comune in amministrazione separata, con statuto che individua gli organi comunali competenti e con rappresentanza legale del sindaco. La stessa disciplina si applica provvisoriamente anche agli usi civici frazionali fino alla costituzione dell’ente gestore. È comunque possibile costituire l’ente gestore anche per beni spettanti all’intera popolazione comunale o a comuni contermini, su richiesta del comune o della collettività.
Regolamento di gestione e piano di valorizzazione
Il regolamento per la gestione degli usi civici disciplina diritti degli utenti, limiti, eventuali corrispettivi, richieste di utilizzo, imposizione e riscossione dei canoni. Il piano di valorizzazione descrive consistenza, destinazione attuale e futura, gestione e valorizzazione dei beni. Entrambi sono redatti dal soggetto gestore secondo la normativa statale richiamata e il regolamento attuativo regionale, con preventiva valutazione di coerenza con il PIT con valenza paesaggistica per il piano di valorizzazione.
Utilizzo dei beni: espropriazione, mutamento di destinazione, alienazione e affidamento in gestione
Il demanio collettivo civico non è soggetto a espropriazione per pubblica utilità, ma può essere oggetto di mutamento di destinazione. I terreni gravati da uso civico possono invece essere espropriati, previo parere favorevole del dirigente regionale competente, che valuta il prevalere dell’interesse pubblico dell’opera rispetto all’interesse collettivo ambientale.
Il mutamento di destinazione è ammesso solo se comporta un reale beneficio per la collettività ed è coerente con il piano di valorizzazione. È autorizzato dal dirigente regionale previo parere della Giunta, su proposta del soggetto gestore o su istanza del soggetto attuatore dell’opera pubblica o di pubblica utilità. L’autorizzazione deve prevedere, per quanto possibile, il ritorno del bene alla destinazione originaria cessato lo scopo; se ciò non è possibile, la Giunta stabilisce la nuova destinazione.
L’alienazione è eccezionale e richiede autorizzazione della Giunta regionale su proposta del soggetto gestore. Sono richiesti: reale beneficio per la collettività, perdita di funzionalità o convenienza economica del bene e reinvestimento del ricavato nell’ampliamento e valorizzazione del demanio. La collettività interessata deve partecipare al procedimento.
I beni possono essere affidati in gestione a soggetti diversi dal gestore se eccedenti i bisogni degli utenti, se l’affidamento è più vantaggioso economicamente, se si dà priorità agli utenti e se l’affidamento è coerente con regolamento e piano di valorizzazione. L’affidatario paga un canone annuo commisurato al valore del bene e ai diritti esercitati.
Aree protette e vincoli particolari
Se il demanio collettivo civico ricade in parchi, riserve o aree naturali protette, l’esercizio dei diritti della collettività può essere temporaneamente e eccezionalmente compresso, se incompatibile con la tutela dell’area. Il provvedimento è adottato dall’ente gestore dell’area con atto motivato e previo parere della Giunta regionale.
In tali casi è dovuto un indennizzo al soggetto gestore dei beni, commisurato alla riduzione o compressione dei diritti. Inoltre, il dirigente regionale provvede alla liquidazione dei diritti esclusivi di caccia e degli altri diritti di prelievo faunistico secondo i criteri del regolamento attuativo.
Gestione economica, proventi e spese
È vietata la ripartizione tra gli utenti dei proventi introitati dal soggetto gestore. Le somme derivanti da alienazioni e dall’affrancazione dei canoni di liquidazione sono investite in titoli del debito pubblico intestati al soggetto gestore con vincolo in favore della Regione Toscana; previa autorizzazione regionale possono essere usate per ampliare e valorizzare il demanio e per interventi a favore della collettività.
Gli altri introiti sono iscritti nel bilancio del soggetto gestore per la gestione ordinaria. Il comune ha diritto di rivalsa sul bilancio del soggetto gestore per recuperare le spese anticipate per verifiche, sistemazioni e funzioni di convocazione elettorale.
Riordino, liquidazione, occupazioni abusive e conciliazione
La liquidazione dei diritti d’uso civico è attivata dalla Regione su istanza del proprietario del fondo, del soggetto gestore o d’ufficio. È definita, secondo il regolamento attuativo, prioritariamente mediante scorporo di una porzione del fondo gravato che entra nel demanio collettivo civico, oppure mediante canone affrancabile.
Le occupazioni abusive dei beni del demanio collettivo civico non sono sanabili con legittimazione. La Giunta regionale dispone la reintegra dei beni abusivamente occupati e la restituzione alla collettività dei frutti non percepiti durante l’occupazione, con spese a carico dell’occupante.
La Regione promuove anche procedure conciliative per definire in via stragiudiziale i procedimenti di liquidazione, scioglimento di promiscuità e altre sistemazioni della materia; l’esito viene comunicato al Commissario per gli usi civici se pende un giudizio sul medesimo oggetto.
Accertamento, banca dati e trascrizione
La Regione promuove il completamento dell’accertamento demaniale, affidandolo a professionisti esterni quando manchino adeguate professionalità interne. È istituita una banca dati georeferenziata degli usi civici, integrata nel sistema informativo regionale e collegata alle basi dati catastali, fiscali e territoriali.
Il decreto del Presidente della Giunta regionale che certifica la consistenza del demanio collettivo civico e dei diritti d’uso civico costituisce titolo per la trascrizione nei registri immobiliari: della proprietà del demanio collettivo civico a favore del soggetto gestore di riferimento e del diritto d’uso civico gravante su beni di terzi a favore della collettività.
Poteri sostitutivi e vigilanza
La Regione può nominare un commissario, secondo la disciplina regionale sui commissari, se il soggetto gestore non adempie entro i termini alla predisposizione o adozione di statuto, regolamento, piano di valorizzazione e bilanci, non richiede il riconoscimento della personalità giuridica oppure pone in essere atti che mettano a rischio l’integrità e la conservazione del demanio.
Regime transitorio, regolamento attuativo e decorrenze
La legge rinvia a un regolamento di attuazione da emanarsi entro 180 giorni dall’entrata in vigore, che disciplina in particolare costituzione dell’ente gestore, controllo contabile, elezioni, contenuti minimi di regolamento e piano di valorizzazione, procedure di proventi, liquidazione, reintegra, pubblicità degli atti, criteri per indennizzi e canoni, liquidazione dei diritti di caccia e procedure conciliative. Al regolamento è allegato lo statuto tipo del soggetto gestore.
In prima applicazione, gli ASBUC esistenti devono adeguarsi entro 180 giorni dall’entrata in vigore del regolamento, mentre il comune soggetto gestore deve adeguare statuto, regolamento e piano entro un anno. Dopo l’approvazione dello statuto, la Regione certifica la consistenza dei beni sulla base di istruttorie pregresse definitive; entro i dodici mesi successivi il soggetto gestore adempie alle trascrizioni.
Formazione, valutazione e abrogazioni
La Regione promuove iniziative di formazione e aggiornamento, anche per il proprio personale e per comuni e unioni di comuni, senza nuovi oneri. È prevista una relazione della Giunta al Consiglio regionale entro 18 mesi dall’entrata in vigore del regolamento attuativo e poi annualmente sulle alienazioni e sui dati principali della prima applicazione.
A decorrere dall’entrata in vigore del regolamento attuativo è abrogato il previgente regolamento regionale del 1992 sugli usi civici.
Aspetti finanziari
Per l’attuazione della legge è autorizzata una spesa di 50.000 euro per ciascuna delle annualità 2014, 2015 e 2016, con copertura mediante apposite variazioni di bilancio. Gli oneri successivi sono demandati alla legge di bilancio.
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