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Legge

L.R. Toscana 28/2014

Nuova disciplina della società Logistica Toscana S.c.r.l.

Normativa regionaleL.R. Toscana 28/2014Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Toscana definisce la gestione in house di Logistica Toscana S.c.r.l., ne regola partecipazione, oggetto sociale, controlli, organi, statuto e transitorio, abrogando la l.r. 59/2006. Prevede indirizzi annuali, approvazione di piano attività e bilancio, controllo analogo e un contributo consortile regionale stimato in 100.000 euro annui per il 2014-2016.

Disciplina della società in house Logistica Toscana S.c.r.l.

Disciplina della società Logistica Toscana S.c.r.l.

La legge regionale Toscana regola la partecipazione e il funzionamento della società consortile a responsabilità limitata Logistica Toscana S.c.r.l. secondo il modello in house providing. Il provvedimento si applica nel territorio della Toscana e definisce assetto societario, controlli, organi, programmazione annuale e regime transitorio.

Natura della società e finalità

La società è qualificata come soggetto in house partecipato dalla Regione Toscana, dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e da Unioncamere Toscana; possono aderire anche altri enti pubblici. Essa opera prevalentemente a supporto dei soci per servizi strumentali alle attività istituzionali connesse a infrastrutture, trasporti e logistica.

Partecipazione al capitale e trasferibilità delle quote

La Regione deve partecipare con una quota sempre superiore al 50% del capitale sociale. Le partecipazioni non possono essere cedute a soggetti diversi da quelli ammessi alla compagine pubblica; ciascuna camera di commercio può però trasferire la propria quota, in tutto o in parte, a Unioncamere Toscana o ad altre camere di commercio.

Oggetto sociale e attività consentite

L’oggetto sociale comprende attività di promozione, studio, assistenza e definizione di progetti nel campo della logistica, delle infrastrutture e del trasporto pubblico locale. In particolare, la società può:

  • sostenere iniziative e strategie per investimenti sulla rete logistico-trasportistica regionale;
  • promuovere sviluppo, realizzazione ed eventuale gestione di infrastrutture di interesse regionale individuate nella programmazione regionale;
  • assistere progetti nel settore della logistica e delle infrastrutture collegate al trasporto pubblico locale;
  • svolgere studi e analisi sui fabbisogni del sistema produttivo regionale;
  • favorire nuove partnership logistico-produttive e commerciali e accrescere la competitività delle imprese del settore. Con autorizzazione dei soci, la società può anche detenere partecipazioni societarie funzionali al proprio oggetto.

Controllo analogo e poteri dei soci

Regione e altri partecipanti esercitano un controllo preventivo sugli atti più rilevanti della gestione, tra cui piano delle attività, bilancio preventivo ed esercizio, operazioni straordinarie, indebitamento, dotazione organica, politiche di incentivazione del personale e partecipazioni societarie. Il controllo verifica la coerenza degli atti con gli indirizzi dei soci, con il piano delle attività e con l’equilibrio economico-finanziario richiesto dalla disciplina dell’in house.

Il controllo è disciplinato da una convenzione tra tutti i soci. Il parere va espresso entro 30 giorni dal ricevimento dell’atto; l’approvazione è possibile solo se il parere favorevole è reso da soci rappresentanti almeno due terzi del capitale sociale. Il parere negativo comporta il rinvio dell’atto per l’adeguamento. Resta ferma la possibilità di verifiche e controlli in ogni momento presso la sede sociale.

Indirizzi annuali, piano delle attività e bilancio

Entro il 31 ottobre di ogni anno la Regione, d’intesa con gli altri partecipanti, impartisce gli indirizzi per la redazione e la gestione del piano delle attività e del bilancio preventivo dell’anno successivo, tenendo conto del contributo consortile annuo massimo assegnabile alla società.

Entro il 30 novembre il consiglio di amministrazione predispone il piano delle attività e il bilancio preventivo economico per l’anno successivo e li trasmette ai soci per il parere. Entro il 31 dicembre l’assemblea approva tali documenti.

Relazione alla Regione e al Consiglio regionale

La Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio regionale, nell’ambito della relazione prevista dalla disciplina regionale sulle partecipazioni societarie, sulle attività svolte, sugli obiettivi raggiunti dalla società e sulle risultanze del bilancio di esercizio.

Organi sociali: consiglio di amministrazione e revisore

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione di tre membri, uno dei quali con funzioni di presidente e amministratore delegato, al quale spetta la rappresentanza legale. La designazione del presidente-amministratore delegato spetta al Presidente della Giunta regionale. Dei due membri senza funzioni gestorie:

  • uno è designato dal Consiglio regionale tra i dipendenti della Regione Toscana;
  • uno è designato congiuntamente dagli altri soci, tra i loro dipendenti.

Il compenso del presidente-amministratore delegato è determinato dall’assemblea secondo la disciplina regionale sulle partecipazioni; il compenso dei due consiglieri non delegati è soggetto ai limiti del decreto-legge n. 95/2012.

Il revisore unico dei conti e il supplente sono nominati dall’assemblea tra i revisori iscritti nel registro. Il revisore è designato congiuntamente dai soci diversi dalla Regione, mentre il supplente è designato dal Consiglio regionale. Durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta.

Statuto e modifiche

L’amministrazione e il controllo della società sono demandati allo statuto, che deve rispettare i principi e le indicazioni della legge. Le modifiche statutarie sono elaborate congiuntamente dalla Regione e dagli altri soci e poi approvate dall’assemblea, previo espletamento della procedura prevista dalla disciplina regionale sulla partecipazione a società e organismi di diritto privato.

Disposizioni transitorie

Entro 90 giorni dall’insediamento dell’assemblea, lo statuto deve essere adeguato alla nuova disciplina. Entro i successivi 90 giorni dall’adeguamento statutario, i soci devono stipulare la convenzione per l’esercizio del controllo analogo.

Gli organi sociali in carica alla data di entrata in vigore della legge continuano a svolgere le loro funzioni fino alla scadenza del mandato originario, salvo l’adeguamento del compenso.

Aspetti finanziari

La legge dispone che dall’articolo sugli indirizzi annuali non derivano nuovi oneri rispetto alla normativa previgente. Il contributo consortile regionale è stimato in 100.000 euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 ed è coperto dagli stanziamenti del bilancio regionale indicati nella norma. Per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Abrogazione e rinvio

È abrogata la precedente legge regionale Toscana n. 59/2006, che disciplinava la partecipazione della Regione alla società Logistica Toscana S.c.r.l. Per quanto non previsto dalla nuova legge si applicano il codice civile e la normativa speciale di settore.

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