Cassazione Penale, Sentenza n. 13971/2024 del 05/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Palmieri ha proposto ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p. deducendo un "errore di percezione" nella sentenza della Corte di cassazione del 07/06/2023: in particolare sostiene che il secondo motivo di ricorso era diretto a dimostrare che la convinzione di colpevolezza si basava su materiale documentale e che la Corte di cassazione avrebbe equivocato il contenuto dell'atto di impugnazione, confondendo una svista percettiva con una questione valutativa.
La decisione
Il ricorso straordinario è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che non sussistesse alcun errore di percezione ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p., ma soltanto questioni di valutazione della prova e della motivazione che non sono sindacabili con il rimedio straordinario. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili costituite (Gritti Patrizia e Unito Antonio, entrambe liquidate in euro 3.686,00 ciascuna oltre accessori di legge).
Norme richiamate
art. 625-bis cod. proc. pen.
Norma che disciplina il ricorso straordinario per errore di fatto in Cassazione: tutelabile solo l'errore percettivo derivante da una svista o equivoco nella lettura degli atti interni al giudizio che abbia inciso sul processo formativo della decisione; non tutela i diversi apprezzamenti di merito.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese e la possibilità di irrogare una sanzione pecuniaria al ricorrente per il ricorso straordinario inammissibile o infondato; applicata per liquidare le spese e la somma a favore della Cassa delle ammende.
art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176)
Norma che autorizza la trattazione scritta delle impugnazioni (richiamata per la procedura adottata nel giudizio).
art. 94, comma 2, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150
Richiamato per precisare l'ambito di applicazione temporale della disciplina sulla trattazione scritta (applicabile alle impugnazioni proposte fino al termine indicato).
art. 17, decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75
Modifica normativa richiamata insieme al precedente decreto legislativo per l'applicabilità temporale della trattazione scritta.
Corte costituzionale, sent. 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata come principio per la determinazione della misura della sanzione pecuniaria in relazione ai profili di colpa emergenti dall'impugnazione.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (massime citate: Sez. 6 ord. n. 28424/2022, Sez. 5 n. 46806/2021, Sez. 3 n. 10417/2020, Sez. 1 n. 50489/2019)
Richiama il precedente orientamento secondo cui l'errore di fatto tutelabile è quello percettivo riconducibile a una svista o equivoco nella lettura degli atti; se la causa dell'errore è una valutazione, allora si tratta di errore di giudizio non sindacabile con il rimedio straordinario.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario per errore di fatto (art. 625-bis c.p.p.) è ammissibile solo per specifici "errori di percezione" (svista o equivoco nella lettura degli atti) che abbiano effettivamente inciso sulla decisione; il mero dissenso sulla valutazione della prova non rientra nella fattispecie.
- Quando si impugna sostenendo un "errore di fatto" è necessario indicare precisamente quale lettura errata degli atti la Corte di legittimità avrebbe compiuto e dimostrare che senza tale svista la decisione sarebbe stata diversa; argomentazioni che chiedano una riconsiderazione della piattaforma probatoria sono inammissibili.
- Le questioni di attendibilità delle fonti documentali, della tracciatura di missive o della valutazione della testimonianza sono tipicamente valutazioni di merito: non costituiscono errore percettivo tutelabile con il rimedio straordinario.
- Un ricorso straordinario inammissibile può comportare condanne alle spese, nonché sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle ammende; pertanto occorre valutare attentamente la fondatezza formale e sostanziale prima di proporlo.
- La memoria difensiva presentata personalmente dalla parte non sostituisce le richieste e le argomentazioni tecniche che devono emergere chiaramente nel ricorso per poter sostenere l'esistenza di un errore percettivo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 5 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 13819/2024 del 05/04/2024
- Sentenza penale · 5 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 13821/2024 del 05/04/2024
- Sentenza penale · 5 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 13823/2024 del 05/04/2024
- Sentenza penale · 5 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 13824/2024 del 05/04/2024
- Sentenza penale · 5 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 13825/2024 del 05/04/2024
- Sentenza penale · 5 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 13826/2024 del 05/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →