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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13971/2024 del 05/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Palmieri ha proposto ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p. deducendo un "errore di percezione" nella sentenza della Corte di cassazione del 07/06/2023: in particolare sostiene che il secondo motivo di ricorso era diretto a dimostrare che la convinzione di colpevolezza si basava su materiale documentale e che la Corte di cassazione avrebbe equivocato il contenuto dell'atto di impugnazione, confondendo una svista percettiva con una questione valutativa.

La decisione

Il ricorso straordinario è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che non sussistesse alcun errore di percezione ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p., ma soltanto questioni di valutazione della prova e della motivazione che non sono sindacabili con il rimedio straordinario. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili costituite (Gritti Patrizia e Unito Antonio, entrambe liquidate in euro 3.686,00 ciascuna oltre accessori di legge).

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il ricorso straordinario per errore di fatto in Cassazione: tutelabile solo l'errore percettivo derivante da una svista o equivoco nella lettura degli atti interni al giudizio che abbia inciso sul processo formativo della decisione; non tutela i diversi apprezzamenti di merito.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese e la possibilità di irrogare una sanzione pecuniaria al ricorrente per il ricorso straordinario inammissibile o infondato; applicata per liquidare le spese e la somma a favore della Cassa delle ammende.

  • art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176)

    Norma che autorizza la trattazione scritta delle impugnazioni (richiamata per la procedura adottata nel giudizio).

  • art. 94, comma 2, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150

    Richiamato per precisare l'ambito di applicazione temporale della disciplina sulla trattazione scritta (applicabile alle impugnazioni proposte fino al termine indicato).

  • art. 17, decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75

    Modifica normativa richiamata insieme al precedente decreto legislativo per l'applicabilità temporale della trattazione scritta.

  • Corte costituzionale, sent. 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata come principio per la determinazione della misura della sanzione pecuniaria in relazione ai profili di colpa emergenti dall'impugnazione.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (massime citate: Sez. 6 ord. n. 28424/2022, Sez. 5 n. 46806/2021, Sez. 3 n. 10417/2020, Sez. 1 n. 50489/2019)

    Richiama il precedente orientamento secondo cui l'errore di fatto tutelabile è quello percettivo riconducibile a una svista o equivoco nella lettura degli atti; se la causa dell'errore è una valutazione, allora si tratta di errore di giudizio non sindacabile con il rimedio straordinario.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario per errore di fatto (art. 625-bis c.p.p.) è ammissibile solo per specifici "errori di percezione" (svista o equivoco nella lettura degli atti) che abbiano effettivamente inciso sulla decisione; il mero dissenso sulla valutazione della prova non rientra nella fattispecie.
  • Quando si impugna sostenendo un "errore di fatto" è necessario indicare precisamente quale lettura errata degli atti la Corte di legittimità avrebbe compiuto e dimostrare che senza tale svista la decisione sarebbe stata diversa; argomentazioni che chiedano una riconsiderazione della piattaforma probatoria sono inammissibili.
  • Le questioni di attendibilità delle fonti documentali, della tracciatura di missive o della valutazione della testimonianza sono tipicamente valutazioni di merito: non costituiscono errore percettivo tutelabile con il rimedio straordinario.
  • Un ricorso straordinario inammissibile può comportare condanne alle spese, nonché sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle ammende; pertanto occorre valutare attentamente la fondatezza formale e sostanziale prima di proporlo.
  • La memoria difensiva presentata personalmente dalla parte non sostituisce le richieste e le argomentazioni tecniche che devono emergere chiaramente nel ricorso per poter sostenere l'esistenza di un errore percettivo.

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