Cassazione Civile, Ordinanza n. 28606/2023 del 13/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (locatore)
La controversia
La controversia nasce da un fondo rustico per il quale, dopo una precedente sentenza passata in giudicato che aveva accolto la domanda della originaria proprietaria pubblica e condannato l'affittuario al rilascio, una società di cartolarizzazione che assumeva di essere subentrata nella titolarità del bene ha chiesto al Tribunale agrario l'accertamento della cessazione del rapporto di affitto, l'esclusione di un preteso rinnovo verbale o tacito, la declaratoria di detenzione sine titulo e la condanna al rilascio e al risarcimento dei danni. Il conduttore ha resistito proponendo anche domanda riconvenzionale di accertamento della rinnovazione del contratto e, in ogni caso, del diritto a mantenere il fondo. In primo grado la domanda principale è stata accolta; in appello sono state respinte censure di nullità della decisione di primo grado; il ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione con otto motivi: 1) incompetenza della sezione specializzata agraria perché la domanda sarebbe stata una rivendicazione di proprietà; 2) nullità derivata della sentenza d'appello per vizi formali della sentenza di primo grado (correzioni del dispositivo, mancanza di data e sottoscrizioni, firma illeggibile); 3) nullità per duplice indicazione della data di pubblicazione della sentenza di primo grado; 4) nullità per asserito mancato espletamento del tentativo di conciliazione previsto dalla disciplina agraria; 5) erroneo riconoscimento della legittimazione attiva della società attrice e violazione dell'onere della prova; 6) erronea esclusione del tacito rinnovo dell'affitto e ritenuta cessazione del rapporto in forza del giudicato; 7) mancato riconoscimento del diritto di ritenzione del fondo per asseriti miglioramenti apportati; 8) violazione dei parametri del D.M. n. 55/2014 nella liquidazione delle spese.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Ha rilevato, per ciascun motivo, che le doglianze erano in gran parte nuove rispetto ai gradi di merito, oppure non coglievano la ratio decidendi della sentenza impugnata, oppure erano meramente ripetitive delle censure già esaminate in appello senza confutare le specifiche argomentazioni della Corte territoriale. In particolare: la questione di competenza era nuova; i vizi formali della sentenza di primo grado non erano idonei a fondare nullità nei termini dedotti; l'errore materiale sulla data di pubblicazione non comportava nullità; le censure sul tentativo di conciliazione e sul rinnovo del contratto presupponevano in modo infondato la persistenza di un rapporto già definitivamente risolto; la legittimazione attiva della società era stata correttamente desunta dalla posizione processuale assunta e dalla pretesa opponibilità del rapporto originario; il diritto di ritenzione era stato assorbito per mancanza di un valido titolo; la doglianza sulle spese introduceva un valore della causa non emerso nei gradi precedenti. Il ricorrente è stato quindi condannato alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per la trattazione in adunanza camerale del ricorso
art. 360 c.p.c.
utilizzato per inquadrare i motivi di ricorso per cassazione
art. 21 c.p.c.
invocato dal ricorrente per sostenere il difetto di competenza della sezione specializzata agraria
artt. 132, 158 e 161 c.p.c.
richiamati nei motivi sulla pretesa nullità della sentenza di primo grado per vizi formali
art. 119 disp. att. c.p.c.
richiamato in relazione ai requisiti formali del dispositivo letto in udienza
art. 133 c.p.c.
invocato per sostenere che la pubblicazione della sentenza fosse viziata da due diverse date
art. 46 l. 203/1982
richiamato in tema di tentativo di conciliazione nelle controversie agrarie
art. 11 D.Lgs. n. 150/2011
richiamato in tema di procedimento e conciliazione nelle controversie agrarie
art. 2697 c.c.
invocato per contestare l'assolvimento dell'onere probatorio sulla legittimazione attiva
art. 115 c.p.c.
richiamato per censurare la valutazione delle prove sulla legittimazione della controparte
artt. 1 e 4 l. n. 203/1982
richiamati per sostenere il tacito rinnovo del contratto di affitto agrario
artt. 16 e 17 l. 230/1982
invocati per il dedotto diritto di ritenzione per miglioramenti sul fondo
D.M. n. 55/2014
richiamato per censurare la liquidazione delle spese di lite
art. 46, co. 2 disp. att. c.p.c.
richiamato dalla Corte per affermare che, nel dispositivo letto in udienza, non erano necessarie le firme accanto alle correzioni, essendo sufficiente la leggibilità della parte soppressa o modificata
Massime di principio
- In sede di legittimità non possono essere dedotte per la prima volta questioni nuove, come il difetto di competenza o specifici profili non esaminati nei gradi di merito, se non risultano già ritualmente prospettate.
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: la mera riproposizione delle censure di appello, senza confutare puntualmente le argomentazioni del giudice di merito, rende il motivo inammissibile.
- I vizi meramente materiali o formali della sentenza di primo grado non determinano nullità ove non incidano sui requisiti essenziali della decisione e ove la disciplina processuale consenta di desumere comunque l'identità del collegio e la provenienza dell'atto.
- L'errore materiale nella comunicazione o indicazione della data di pubblicazione della sentenza non comporta di per sé nullità quando la pubblicazione effettiva è comunque individuabile e la decisione resta stabile alla prima data utile.
- Non è ammissibile invocare la persistenza o il rinnovo di un rapporto contrattuale quando il rapporto risulti già definitivamente cessato per giudicato, né dedurre conseguenze processuali incompatibili con tale accertamento.
- Le censure sulla legittimazione attiva e sull'onere della prova devono colpire specificamente la ratio della decisione che abbia fondato la legittimazione sulla posizione sostanziale e processuale fatta valere in giudizio.
- La doglianza sul riconoscimento di un diritto di ritenzione o di altri diritti accessori è inammissibile se non si confronta con l'assorbimento pronunciato dal giudice di merito e con la mancanza del titolo che ne costituirebbe il presupposto.
- Le contestazioni sulla liquidazione delle spese devono misurarsi con i dati di causa emersi nei precedenti gradi di giudizio; non è consentito introdurre in cassazione un diverso valore della controversia per contestare i parametri applicati.
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