Cassazione Penale, Sentenza n. 34563/2023 del 08/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Bellini era stato condannato per omissione della denuncia di trasferimento di una pistola Beretta calibro 22 denunciata originariamente a Roma e poi trasferita (secondo il capo di imputazione) a Rocca di Papa. Il ricorrente ha impugnato lamentando vizio di motivazione: ha sostenuto che l'arma era stata demolita prima del trasferimento e dunque non si era verificato un trasferimento di un'arma funzionante che potesse far sorgere l'obbligo di ripetere la denuncia; inoltre ha dedotto, in subordine, la prescrizione del reato a causa dell'antichità dell'evento (la demolizione). Il Tribunale aveva ritenuto che, anche se l'arma era stata demolita, l'omessa comunicazione della perdita di disponibilità fosse comunque contraria alla ratio della norma e integrasse la contravvenzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha richiamato la giurisprudenza secondo cui il reato sanzionato dall'art. 221 R.D. 773/1931, in combinato con l'art. 58, comma 3, R.D. 635/1940, ha come presupposto oggettivo l'effettivo trasferimento dell'arma nella nuova località, poiché solo in tale ipotesi sorge l'obbligo di ripetere la denuncia. Essendo risultato accertato che la pistola era stata rottamata (demolita) prima del trasferimento, il presupposto necessario per l'integrazione del reato manca. Conseguentemente la Corte ha dichiarato non sussistente la contravvenzione e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata ai sensi dell'art. 620 c.p.p.
Norme richiamate
Regio Decreto 24 marzo 1940, n. 635, art. 58, comma 3
"la denuncia è fatta nelle forme indicate dall'art. 15 del presente regolamento e deve contenere indicazioni precise circa le caratteristiche delle armi, delle munizioni e delle materie esplodenti; con le stesse forme deve essere denunciata qualsiasi modificazione nella specie e nella quantità. Non è ammessa la detenzione di bombe cariche. In caso di trasferimento del detto materiale da una località all'altra dello Stato, salvo l'obbligo di cui alla citata Legge, art. 34, comma 2, il possessore deve ripetere la denuncia di cui all'art. 38 della legge, nella località dove il materiale stesso è stato trasportato. Chi denuncia un'arma deve anche indicare tutte le altre armi di cui è in possesso e il luogo dove si trovano, anche se sono state precedentemente denunciate"
La norma impone la ripetizione della denuncia nella località di arrivo in caso di trasferimento dell'arma; secondo la Corte l'obbligo sorge solo se è effettivamente avvenuto il trasferimento dell'arma nella nuova località.
Regio Decreto 19 maggio 1931, n. 773, art. 38
Richiamato come norma che impone l'obbligo di denuncia del possesso di armi; la giurisprudenza interpreta l'art. 38 come fonte dell'obbligo che deve essere ripetuto in caso di trasferimento.
Regio Decreto 19 maggio 1931, n. 773, art. 221
Norma sanzionatoria (contravvenzione) collegata all'omessa denuncia della detenzione/trasferimento; la sua integrazione richiede il presupposto oggettivo del trasferimento dell'arma.
Codice di procedura penale, art. 620
Consente l'annullamento senza rinvio quando la Corte accerta la non sussistenza del fatto; qui la dichiarazione di non sussistenza ha determinato l'annullamento definitivo della sentenza impugnata.
Massime di principio
- L'obbligo di "ripetere" la denuncia per trasferimento di armi nasce solo se è effettivamente avvenuto un trasferimento di materiale armato funzionante nella nuova località: se l'arma è stata distrutta prima del trasferimento il presupposto oggettivo del reato manca.
- La semplice mancata comunicazione di una modifica relativa a un'arma non è automaticamente sanzionabile se, al momento del trasferimento, l'arma non esiste più o è resa inservibile: è necessario provare che l'arma era ancora detenuta e trasferita.
- Chi si trovi nella situazione di aver distrutto o perso un'arma prima di trasferirsi dovrebbe documentare l'evento (ricevute, testimoni, comunicazioni agli organi competenti) o comunque effettuare tempestiva comunicazione per evitare incertezze probatorie e conseguenze penali.
- La decorrenza dei termini di prescrizione, se invocata, dipende dalla data dell'evento rilevante (ad es. demolizione o trasferimento effettivo); in presenza di fatti molto anteriori può essere valutata la prescrizione, ma la prima verifica è sempre l'accertamento dell'elemento oggettivo del reato.
- In caso di contestazioni analoghe la linea argomentativa più efficace per la difesa è dimostrare che l'arma non era più esistente o trasferita nel periodo rilevante, oppure che è stata prontamente comunicata la perdita/rottamazione agli organi competenti.
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