Cassazione Civile, Ordinanza n. 09080/2024 del 05/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno 2006, emesso per imposte dirette e IVA nei confronti di una cooperativa in liquidazione, sul presupposto che si trattasse di una società fittizia riconducibile a un'associazione di persone finalizzata a frodi fiscali, in particolare mediante compensazione di crediti IVA derivanti da operazioni inesistenti. La CTP aveva accolto il ricorso originario; la CTR, su appello dell'Agenzia delle entrate, aveva invece dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo per difetto di interesse e di legittimazione del soggetto che lo aveva proposto, ritenendo che non agisse quale partecipante alla presunta società di fatto e che comunque non fosse legale rappresentante della cooperativa. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 24 Cost., 100 c.p.c. e delle norme del d.lgs. n. 472/1997, lamentando l'erronea affermazione del difetto di interesse ad agire e di legittimazione; 2) violazione degli artt. 100 c.p.c. e delle medesime norme tributarie, sostenendo che mancavano elementi per qualificarlo amministratore di fatto della cooperativa e che, al contrario, tale ruolo sarebbe stato riferibile ad altri soggetti; 3) omessa o insufficiente motivazione circa l'esistenza di elementi incontrovertibili idonei a individuare in lui il reale amministratore o comunque il soggetto responsabile delle violazioni contestate.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato il merito dei motivi di ricorso, perché ha rilevato d'ufficio un vizio preliminare e assorbente: la controversia riguardava la configurabilità di una società di fatto tra il ricorrente e altri soggetti, sicché nel giudizio tributario era necessario il litisconsorzio di tutti i soci interessati. Poiché i gradi di merito si erano svolti senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari, la Corte ha dichiarato la nullità dell'intero giudizio di merito, ha cassato sia la sentenza impugnata sia quella di primo grado e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano, in diversa composizione, affinché integri il contraddittorio ex art. 14 del d.lgs. n. 546/1992, riesamini l'impugnazione originaria e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 24 Cost.
Richiamato a sostegno della doglianza sul diritto di difesa e sull'interesse ad agire, ma non decisivo ai fini della decisione, che è stata fondata sul litisconsorzio necessario.
art. 100 c.p.c.
Invocato dal ricorrente in tema di interesse ad agire e legittimazione, ma il ricorso è stato accolto per un vizio processuale diverso e assorbente.
art. 14 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La controversia sulla società di fatto impone l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soci; la mancata partecipazione di tutti i litisconsorti determina nullità assoluta rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.
artt. 2, 5 e 11 d.lgs. n. 472 del 1997
Richiamati nei motivi di ricorso per contestare la riferibilità soggettiva delle violazioni e la legittimazione del destinatario dell'avviso, ma non esaminati nel merito per la declaratoria di nullità del giudizio.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Usato per veicolare i primi due motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Usato per veicolare il terzo motivo di ricorso relativo al vizio motivazionale.
Massime di principio
- Nel processo tributario, quando la lite investe la configurabilità di una società di fatto, la decisione deve essere resa nei confronti di tutti i soggetti che si assumono partecipanti al rapporto, poiché sussiste litisconsorzio necessario.
- La mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari comporta nullità assoluta dell'intero giudizio, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
- La proposizione del ricorso anche da parte di un solo soggetto interessato non esonera il giudice dall'obbligo di verificare la presenza di tutti i litisconsorti necessari e di disporne l'integrazione prima di decidere nel merito.
- Quando ricorre un vizio processuale assorbente come il difetto di integrazione del contraddittorio, la Corte di cassazione può cassare entrambe le sentenze di merito e rinviare al primo giudice per la rinnovazione del giudizio.
- rami
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