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Sentenza

Sentenza n. 780/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Sezione distaccata di Salerno (Sezione Seconda) n. 01298/2025;

Giustizia amministrativa202507796

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Campania - Salerno che aveva accolto il motivo relativo alla difformità delle vetrate offerte dall'aggiudicataria, senza disporne l'esclusione, e respinto gli altri motivi di ricorso contro l'aggiudicazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante e aggiudicataria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società concorrente ha impugnato l'aggiudicazione dei lavori disposta in favore dell'impresa prima classificata. In primo grado aveva contestato, tra l'altro, la conformità delle vetrate offerte ai requisiti tecnici minimi richiamati dalla lex specialis e dalle norme UNI; i limiti dimensionali dell'offerta tecnica; l'incompletezza del computo metrico non estimativo; l'indeterminatezza dell'offerta; e la mancata verifica di congruità dei costi della manodopera. Il TAR aveva accolto il motivo relativo alle vetrate, ritenendo che l'offerta fosse difforme dai requisiti tecnici, ma non aveva disposto l'esclusione dell'aggiudicataria, anche perché l'amministrazione avrebbe potuto rivalutare punteggi ed eventuale esclusione. In appello la concorrente ha dedotto: l'erroneità della limitazione del sindacato giurisdizionale ai fini risarcitori; l'obbligo di escludere l'offerta per violazione di requisiti tecnici minimi; l'assenza di discrezionalità della stazione appaltante; l'impossibilità di rivalutare l'offerta tecnica dopo l'apertura dell'offerta economica; l'erronea interpretazione della clausola sulle cinque pagine fronte-retro; l'incompletezza del computo metrico quale causa di esclusione; l'indeterminatezza dell'offerta; e l'omessa verifica di congruità dei costi della manodopera.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha rigettato integralmente l'appello. Ha precisato che, quando l'annullamento non sia più utile e l'illegittimità dell'atto venga accertata ai soli fini risarcitori ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a., il sindacato del giudice amministrativo resta pieno e non è soggetto a una disciplina diversa da quella ordinaria. Nel merito, ha tuttavia escluso che la difformità delle vetrate imponesse l'esclusione dell'intera offerta: l'aggiudicataria aveva dichiarato di accettare la lex specialis, i vetri costituivano una proposta migliorativa marginale e accessoria e la difformità riguardava soltanto tale proposta, non il contenuto essenziale dell'offerta. La proposta migliorativa non poteva quindi essere valutata ai fini del punteggio, ma non rendeva inammissibile, inefficace o invalida l'offerta complessiva. L'apertura dell'offerta economica non impediva la riedizione del potere, poiché la stazione appaltante non doveva rivalutare le offerte tecniche, ma soltanto eliminare i punti eventualmente attribuiti alla proposta migliorativa inammissibile e aggiornare, se necessario, la graduatoria. Quanto ai limiti dimensionali dell'offerta tecnica, il loro superamento non comporta automaticamente l'esclusione, in assenza di una specifica sanzione, potendo la commissione valutare utilmente l'offerta ed espungere le parti meno rilevanti. L'incompletezza del computo metrico non estimativo poteva incidere sulla valutazione della singola miglioria, ma non determinava l'inammissibilità dell'offerta, anche perché il disciplinare non prevedeva l'esclusione e il computo aveva funzione indicativa delle quantità, non dei prezzi. Le contestazioni sulle discrasie tra relazione tecnica e computo metrico sono state ritenute generiche e non idonee a dimostrare l'assoluta irragionevolezza dei punteggi. Infine, è stato respinto il motivo sui costi della manodopera, poiché l'appellante non si era confrontata adeguatamente con la motivazione del TAR, non aveva fornito elementi specifici sull'erroneità della conclusione secondo cui la verifica era stata sostanzialmente effettuata e aveva prospettato in termini astratti l'anomalia, senza dimostrare una concreta incongruità. Spese compensate tra tutte le parti.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 3, c.p.a.

    "ai soli fini risarcitori"

    Consente di accertare l'illegittimità dell'atto anche quando l'annullamento non sia più utile; il sindacato giurisdizionale resta pieno e non subisce limitazioni rispetto al giudizio ordinario di legittimità.

  • art. 101, comma 2, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla riproposizione in appello del motivo dichiarato inammissibile in primo grado.

Massime di principio

  • Quando l'annullamento dell'atto non è più utile e l'accertamento dell'illegittimità è richiesto ai soli fini risarcitori, il giudice amministrativo deve esercitare un sindacato pieno sul provvedimento, senza limitazioni diverse da quelle proprie del giudizio ordinario di legittimità.
  • La difformità di una proposta migliorativa rispetto ai requisiti tecnici della lex specialis non determina l'inammissibilità dell'intera offerta quando l'elemento difforme sia marginale e accessorio e non incida sul contenuto essenziale della prestazione; la conseguenza è l'inammissibilità della sola miglioria e la non attribuibilità del relativo punteggio.
  • L'apertura dell'offerta economica non impedisce alla stazione appaltante di rieditare il potere dopo l'accertamento dell'inammissibilità di una proposta migliorativa, quando l'amministrazione non rivaluti le offerte tecniche ma si limiti a eliminare i punteggi riferiti alla miglioria e ad aggiornare, se necessario, la graduatoria.
  • Il superamento dei limiti dimensionali dell'offerta tecnica non comporta l'esclusione in assenza di una specifica previsione della lex specialis, in ossequio al principio di tassatività delle cause di esclusione; la commissione può valutare la parte utile dell'offerta ed espungere i contenuti meno rilevanti.
  • L'incompletezza del computo metrico non estimativo, se il disciplinare non prevede una sanzione espulsiva e il documento ha funzione indicativa delle quantità delle migliorie, può incidere sulla valutazione della singola miglioria ma non rende indeterminata o inammissibile l'offerta complessiva.
  • Una censura d'appello sulla verifica dei costi della manodopera è inidonea quando resti astratta, non si confronti con la motivazione della sentenza impugnata e non indichi elementi specifici da cui desumere una concreta incongruità dell'offerta.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneRito appalti e sorte del contrattoAppello
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomateriePrincipio di equivalenza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaConcorrenza ed evidenza pubblicaVizi formali non invalidantiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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