Sentenza n. 3524/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento - della Deliberazione del Direttore Generale n. 133 del 19.2.2026, avente ad oggetto l’aggiudicazione della procedura aperta per l’affidamento del servizio di trasporto sanitario secondario, nonché di trasporto materiale biologico, ai sensi degli artt. 14 e 71 del D.lgs. 36/2023, per un periodo di 36 mesi (CIG B6F4C3A91C), in favore della Cooperativa Sociale Ital Enferm Lombardia Onlus, pubblicata e comunicata sul portale Sintel in data 24.2.2026 (ma non all’indirizzo pec della ricorrente); - di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, ivi inclusi i verbali n. 1 e n. 2 di verifica di anomalia dell’offerta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione della procedura aperta per il servizio di trasporto sanitario secondario e trasporto di materiale biologico, nonché verbali di verifica dell'anomalia dell'offerta
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante e aggiudicataria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, seconda classificata, ha impugnato l'aggiudicazione alla cooperativa sociale prima classificata, deducendo la violazione dell'art. 110 del d.lgs. 36/2023 e l'eccesso di potere per manifesto difetto di istruttoria ed erronea presupposizione. Ha sostenuto che l'offerta dell'aggiudicataria fosse complessivamente in perdita o comunque inattendibile per la sottostima di costi ritenuti certi e incomprimibili: squadra jolly, infermiere della centrale operativa, autisti dell'autovettura disponibile a chiamata 24 ore su 24, figure di coordinamento e responsabili, maggiorazioni per lavoro nei giorni festivi infrasettimanali, automezzi e oneri per la sicurezza. La ricorrente ha inoltre contestato l'impiego dell'istituto della pronta disponibilità previsto dall'art. 58 del CCNL Cooperative Sociali per una fascia oraria ritenuta eccessivamente ampia. La stazione appaltante ha eccepito l'inammissibilità delle censure per invasione della discrezionalità amministrativa; la ricorrente ha poi rinunciato alla domanda cautelare.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, prescindendo dalle eccezioni in rito perché il motivo era infondato nel merito. Ha ribadito che la verifica dell'anomalia ha natura globale e sintetica e non consiste nella ricerca parcellizzata di errori nelle singole voci di costo. Il giudice può sindacare la valutazione della stazione appaltante solo in presenza di manifesta illogicità o arbitrarietà, erroneità fattuale, travisamento, difetto di istruttoria o lacune motivazionali, senza sostituire la propria valutazione tecnica a quella amministrativa. Ha inoltre ritenuto che l'assenza o l'esiguità dell'utile non renda automaticamente inattendibile l'offerta di una cooperativa sociale, il cui scopo mutualistico e sociale non coincide con quello lucrativo di un'impresa ordinaria. Nel caso concreto, i costi della squadra jolly, dell'infermiere della centrale operativa e del responsabile di contratto erano ricompresi nelle spese generali e imputati pro quota a più appalti; l'estensione della pronta disponibilità a ulteriori fasce orarie non era vietata dal CCNL, poiché il riferimento ai periodi notturni, festivi e prefestivi era formulato come regola ordinaria; i costi degli automezzi erano giustificati dall'organizzazione interna dell'aggiudicataria, dotata di officina, personale tecnico, impianto di lavaggio e stazione di rifornimento; gli oneri di sicurezza erano giustificati da una convenzione a canone fisso per consulenza e formazione. L'unica voce non considerata, relativa alle maggiorazioni per festività infrasettimanali, ammontava a € 4.965,84 nel triennio e riduceva, ma non azzerava, l'utile annuo stimato di € 45.151,94. Non essendo emersi profili di palese irragionevolezza, abnormità, incoerenza o difetto istruttorio, l'aggiudicazione e la verifica di congruità sono state ritenute legittime. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore della stazione appaltante e dell'aggiudicataria, liquidate in € 3.000,00 per ciascuna, oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
art. 110 d.lgs. 36/2023
La verifica dell'anomalia deve accertare l'attendibilità e l'affidabilità complessiva dell'offerta ai fini della concreta esecuzione dell'appalto.
artt. 14 e 71 d.lgs. 36/2023
Richiamati quale base normativa della procedura aperta per l'affidamento del servizio.
art. 58 CCNL Cooperative Sociali
Il servizio di pronta disponibilità va di norma limitato ai periodi notturni, festivi e prefestivi; ha durata massima di 12 ore e minima di 4 ore.
Il riferimento ordinario ai periodi notturni, festivi e prefestivi non esclude, secondo il TAR, l'estensione della reperibilità ad altre fasce orarie, ove funzionale a un miglior servizio e accompagnata dal trattamento economico previsto.
Massime di principio
- La verifica dell'anomalia dell'offerta deve svolgersi mediante una valutazione globale e sintetica dell'attendibilità e dell'affidabilità dell'offerta nel suo complesso; non è necessario che ogni singola voce di costo presenti una puntuale corrispondenza con stime teoriche del concorrente o che sia esaminata in modo atomistico.
- Il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione tecnica a quella della stazione appaltante nella verifica dell'anomalia; il sindacato di legittimità è ammesso solo in presenza di manifesta illogicità o arbitrarietà, erroneità fattuale, travisamento, difetto di istruttoria o lacune motivazionali evidenti.
- Il principio dell'utile necessario, fondato sull'esigenza di evitare offerte in pareggio intrinsecamente inattendibili per soggetti orientati al profitto, non si applica automaticamente alle cooperative sociali o ad altri soggetti con finalità mutualistiche o non lucrative; l'assenza o l'esiguità dell'utile non rende di per sé inattendibile la relativa offerta.
- Nella verifica dell'anomalia possono essere giustificati costi inferiori alle stime del concorrente quando derivino da economie organizzative effettivamente documentate, quali la ripartizione pro quota di servizi centralizzati su più appalti, strutture aziendali proprie o convenzioni a costi fissi.
- La mancata considerazione di una specifica voce di costo non comporta l'inattendibilità dell'offerta quando, valutata nel quadro complessivo dell'equilibrio economico, tale voce non determina l'erosione integrale dell'utile e non compromette la concreta eseguibilità del servizio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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