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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36461/2023 del 29/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (procedura fallimentare)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione di cinque avvisi di accertamento IVA, IRES e IRAP relativi agli anni d’imposta 2007-2010 emessi nei confronti di una società poi fallita. La Commissione tributaria di secondo grado di Trento aveva accolto solo in parte l’appello dell’Amministrazione finanziaria, respingendo il motivo con cui l’Ufficio sosteneva che una certa operazione, formalmente regolata da contratto di appalto per la realizzazione di un nuovo fabbricato, dovesse essere trattata come cessione di fabbricato nuovo e quindi non potesse beneficiare dell’esenzione/agevolazione IVA prevista dall’art. 8, comma 1, lett. c), e comma 2, d.P.R. n. 633/1972. L’Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione della norma IVA: secondo la ricorrente, l’agevolazione per gli esportatori abituali non sarebbe applicabile all’acquisto di fabbricati e aree edificabili; inoltre, richiamando precedenti di legittimità e della Corte di giustizia UE, ha sostenuto che occorre guardare agli effetti sostanziali dello schema negoziale e verificare se esso produca effetti equivalenti a una cessione del bene, come avverrebbe nella costruzione di un immobile destinato a passare al committente.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il motivo. Ha escluso che la consegna al committente del fabbricato realizzato dall’appaltatore possa essere qualificata come cessione di beni ai fini IVA, perché nell’appalto l’appaltatore non acquista la proprietà dell’opera né ha un potere di disposizione sul fabbricato come proprietario; la disponibilità giuridica ed economica del bene appartiene sin dall’inizio al committente. La qualificazione dell’opera come nuova costruzione o ristrutturazione è stata ritenuta non decisiva ai fini del problema affrontato. Di conseguenza il ricorso è stato rigettato, senza provvedere sulle spese per mancata difesa dell’intimata.

Norme richiamate

  • art. 8, commi 1, lett. c), e 2, d.P.R. n. 633 del 1972

    La norma sul regime agevolato IVA per taluni soggetti esportatori abituali va interpretata in senso coerente con la nozione di cessione di beni: non ricomprende la mera esecuzione di un appalto per la realizzazione di un fabbricato, quando l’appaltatore non trasferisce un bene di cui sia titolare.

  • art. 2, secondo comma, nn. 1 e 2, d.P.R. n. 633 del 1972

    La cessione imponibile può esistere anche senza trasferimento civilistico della proprietà in alcune ipotesi tipizzate, ma tale disciplina non consente di assimilare l’appalto di costruzione di un immobile alla cessione di un bene.

  • art. 2, terzo comma, d.P.R. n. 633 del 1972

    Vi sono casi in cui il trasferimento civilistico della proprietà non integra cessione imponibile; la Corte richiama la norma per evidenziare che il sistema IVA non coincide integralmente con gli schemi civilistici.

  • art. 5, § 1, della sesta direttiva IVA

    La nozione unionale di cessione di beni guarda al trasferimento del potere di disporre del bene come proprietario, ma nel caso dell’appalto di costruzione ciò non si verifica in capo all’appaltatore.

  • art. 14, § 1, della direttiva 2006/112/CE

    La nozione unionale di cessione di beni non conduce a qualificare come cessione la mera consegna dell’opera eseguita in appalto al committente.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È la base del procedimento camerale in cui il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte.

Massime di principio

  • Nel regime IVA, la qualificazione di un’operazione come cessione di beni richiede che il soggetto indicato come cedente abbia la titolarità giuridica del bene o comunque il potere di disporne come proprietario; manca tale presupposto quando un appaltatore consegna al committente un fabbricato realizzato in esecuzione del contratto.
  • L’appalto di costruzione di un immobile non è assimilabile, di per sé, a una cessione di beni ai fini IVA, perché l’opera realizzata non transita nel patrimonio dell’appaltatore come bene proprio.
  • Le categorie civilistiche e le forme negoziali utilizzate dalle parti non sono decisive da sole: occorre verificare la struttura effettiva dell’operazione alla luce della disciplina IVA, ma senza oltrepassare il limite della titolarità/potere di disposizione del bene.
  • La qualificazione dell’intervento edilizio come nuova costruzione o ristrutturazione non è rilevante quando il tema controverso è se l’appalto produca una cessione imponibile; in tale prospettiva, ciò che conta è la natura del rapporto appalto-committente e la mancanza di un trasferimento del bene dall’appaltatore al committente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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