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Sentenza

Sentenza n. 87/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. -OMISSIS- del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata in data 24.10.2023.

Giustizia amministrativa202502622

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il beneficio della Carta elettronica di 500 euro annui per gli anni scolastici 2017/18-2022/23

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (personale scolastico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata il 24 ottobre 2023, con la quale il Ministero era stato condannato ad attribuire il beneficio economico di 500 euro annui mediante la Carta elettronica prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per sei anni scolastici. La sentenza era stata notificata il 27 ottobre 2023, non era stata impugnata ed era quindi passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 25 giugno 2025. Decorso anche il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, l'Amministrazione non aveva dato esecuzione al titolo. Il ricorrente ha chiesto l'adozione di tutti gli atti necessari all'attribuzione della Carta elettronica, la nomina di un Commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 2, lettera e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha ritenuto adeguatamente documentata la pretesa e ha rilevato che l'Amministrazione, pur costituitasi, non aveva contestato il mancato adempimento dell'obbligo derivante dal giudicato. Ha quindi dichiarato l'inottemperanza e ordinato all'Amministrazione di dare completa esecuzione alla sentenza del Tribunale di Milano, provvedendo entro sessanta giorni dalla comunicazione della pronuncia. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale Commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o un dirigente o funzionario delegato, attribuendogli il compito di adottare gli atti necessari, anche coordinandosi con le strutture amministrative competenti. Non è stato previsto alcun compenso per il Commissario. La richiesta di penalità di mora è stata invece respinta allo stato, poiché il Collegio non ha ritenuto sussistenti i relativi presupposti in ragione del carattere seriale del contenzioso e delle difficoltà di tempestiva liquidazione, lasciando salva la possibilità di adottarla successivamente su istanza in caso di perdurante inottemperanza oltre il termine assegnato. L'Amministrazione è stata condannata alle spese del giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato e di fissare, su richiesta, una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell'esecuzione; nel caso concreto la penalità di mora non è stata applicata allo stato, salva una successiva istanza in caso di persistente inottemperanza.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997

    termine dilatorio di 120 giorni

    Prevede, per le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici, un termine per completare le procedure di esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali esecutivi comportanti il pagamento di somme; il termine era decorso senza adempimento.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la "Carta elettronica"

    Costituisce la base normativa del beneficio economico riconosciuto dal giudicato presupposto.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

  • articoli 26 e 39 c.p.a.

    Fondano la regolazione delle spese del giudizio amministrativo e il rinvio alle disposizioni processuali civili applicabili.

Massime di principio

  • Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, deve dichiarare l'inottemperanza quando il titolo giudiziale passato in giudicato impone all'amministrazione un'obbligazione puntuale e il mancato adempimento risulta documentato e non contestato dall'amministrazione.
  • In presenza di persistente inerzia dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può assegnare un termine per l'esecuzione e nominare sin dalla sentenza un Commissario ad acta destinato a operare, previa ulteriore comunicazione, allo spirare infruttuoso del termine.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 2, lettera e), c.p.a. non deve essere necessariamente applicata al momento della decisione sull'ottemperanza: il giudice può riservarne l'eventuale fissazione a una successiva istanza, qualora l'inadempimento prosegua oltre il termine assegnato, valutando anche il carattere seriale del contenzioso e le difficoltà di tempestiva liquidazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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