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Sentenza

Sentenza n. 627/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l’annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della determinazione del Direttore Generale n. 198 del 9 ottobre 2025, con quale l’AREACOM ha aggiudicato alla PFE s.p.a. il lotto 3 della gara per l’affidamento del servizio di pulizia in favore dell’Azienda Sanitaria Locale n. 3 di Pescara; - della nota del 9 ottobre 2025, con la quale l’AREACOM ha comunicato alla società ricorrente il provvedimento di aggiudicazione n. 198 del 9 ottobre 2025; - del verbale unico della Commissione giudicatrice, in relazione alla seduta pubblica virtuale dell’1 ottobre 2024 rubricata “punteggi tecnici e apertura offerte economiche”; - di ogni altro atto e provvedimento presupposto, collegato, connesso, antecedente o successivo, ancorché non conosciuto; nonché per il risarcimento dei danni sia mediante reintegrazione in forma specifica, con subentro nell’esecuzione del servizio e nel contratto di appalto, ove stipulato, sia mediante ristoro per equivalente monetario, nella misura da quantificare in corso di causa; oltre che per l’annullamento della nota del 6 novembre 2025, con la quale l’AREACOM, in riscontro all’istanza di accesso presentata dalla Team Service s.c. a r.l. in data 10 ottobre 2025, ha differito al 21 novembre 2025 il termine per l’accesso agli atti di gara; e per la conseguente condanna dell’AREACOM all’ostensione della documentazione richiesta dalla Team Service s.c. a r.l. con l’istanza di accesso del 10 ottobre 2025, in particolare, della documentazione amministrativa, delle offerte tecniche e delle offerte economiche della PFE s.p.a. e degli altri operatori economici che la precedono in graduatoria nonché dei verbali di tutte le sedute, pubbliche e riservate, degli atti e documenti concernenti il sub procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta della PFE s.p.a., ivi compresi la richiesta di giustificativi formulata dall’AREACOM, le giustificazioni e i chiarimenti resi dalla PFE s.p.a.; per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti presentato dalla Team Service s.c. a r.l. in data 10 dicembre 2025, qualificato come istanza proposta ai sensi dell’articolo 116, comma 2, del codice del processo amministrativo: - della comunicazione a mezzo piattaforma del 21 novembre 2025, con la quale l’AREACOM ha inoltrato alla società ricorrente “...il link per accedere all’area riservata dove è disponibile la documentazione richiesta, relativa alle offerte degli OO.EE. concorrenti...”, nella quale l’offerta tecnica della PFE s.p.a. è stata ostesa in forma oscurata ed è stata omessa l’ostensione della documentazione afferente al sub procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta della PFE s.p.a.; - della determinazione - di estremi e contenuto ignoti - mediante la quale l’AREACOM ha stabilito di ostendere l’offerta tecnica della controinteressata in forma oscurata e di non ostendere la documentazione afferente al sub procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta; e per la conseguente condanna dell’AREACOM all’ostensione, in versione integrale, dell’offerta tecnica della PFE s.p.a., richiesta con l’istanza di accesso del 10 ottobre 2025 e della documentazione afferente al procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla Team Service s.c. a r.l. in data 16 febbraio 2026: - della determinazione n. 7 del 13 gennaio.2026, con la quale l’AREACOM, rettificando la classifica finale approvata con la determinazione n. 198 del 9 ottobre 2025, ha rideterminato la graduatoria e confermato l’aggiudicazione alla PFE s.p.a. del lotto 3 della gara relativa al servizio di pulizia per le Aziende Sanitarie della Regione Abruzzo, in favore dell’ASL n. 3 di Pescara.

Giustizia amministrativa202500538

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Aggiudicazione a PFE s.p.a. del lotto 3 della gara per il servizio di pulizia destinato all’ASL n. 3 di Pescara, successiva rideterminazione della graduatoria con conferma dell’aggiudicazione, autorizzazione all’esecuzione anticipata, nonché differimento e limitazioni all’accesso agli atti di gara

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La quarta classificata nel lotto 3 della procedura aperta per il servizio di pulizia delle Aziende sanitarie abruzzesi ha impugnato l’aggiudicazione a PFE s.p.a., disposta a seguito dello scorrimento della graduatoria in applicazione del vincolo di aggiudicazione previsto dalla lex specialis. Con il ricorso introduttivo ha contestato, da un lato, l’autorizzazione all’esecuzione anticipata delle prestazioni, sostenendo che mancassero l’indicazione e la motivazione delle specifiche ragioni di urgenza richieste dall’art. 32, comma 8, d.lgs. 50/2016; dall’altro, la motivazione del giudizio di non anomalia dell’offerta di PFE, ritenuta apparente perché l’aggiudicazione richiamava il verbale del RUP senza esplicitare le ragioni della valutazione. Ha inoltre censurato il differimento dell’accesso richiesto il 10 ottobre 2025. Con il primo ricorso per motivi aggiunti, qualificato ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a., ha contestato l’ostensione dell’offerta tecnica di PFE in forma oscurata e l’omessa ostensione degli atti della verifica di anomalia. Dopo l’esclusione di Dussmann Service e la rideterminazione della graduatoria, che ha collocato Team Service al secondo posto confermando PFE aggiudicataria, con il secondo ricorso per motivi aggiunti la ricorrente ha riproposto contro la nuova aggiudicazione le censure relative all’esecuzione anticipata e alla verifica di anomalia. In seguito alla sentenza del Consiglio di Stato n. 4428 del 3 giugno 2026, che ha ordinato l’accesso all’offerta tecnica e agli atti della verifica di anomalia, Team Service ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso introduttivo e del secondo ricorso per motivi aggiunti.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso introduttivo e il secondo ricorso per motivi aggiunti, a seguito della dichiarazione di sopravvenuta mancanza d’interesse della ricorrente. Ai soli fini della regolazione delle spese ha esaminato virtualmente le censure di merito: ha respinto quella sull’esecuzione anticipata, perché la gara, indetta il 20 dicembre 2022, ricadeva nella disciplina derogatoria dell’art. 8, comma 1, lett. a), d.l. 76/2020, che consentiva l’esecuzione urgente dei servizi nelle more della verifica dei requisiti senza necessità di individuare una specifica condizione di urgenza; peraltro, nel lotto 3 l’esecuzione anticipata non era stata attuata. Ha respinto anche la censura sulla motivazione della verifica di non anomalia: il giudizio positivo non richiede una motivazione specifica ed estesa e può essere motivato per rinvio alle giustificazioni dell’impresa; inoltre, dopo l’ostensione degli atti, la ricorrente non aveva dedotto profili di irragionevolezza tecnica della valutazione. Quanto alle doglianze sull’accesso, Team Service era risultata vittoriosa nel distinto primo ricorso per motivi aggiunti in forza della sentenza del Consiglio di Stato n. 4428 del 3 giugno 2026, che aveva ordinato l’ostensione dell’offerta tecnica e degli atti del subprocedimento di anomalia, salva la valutazione in contraddittorio di eventuali segreti e delle limitazioni necessarie. Per la reciproca soccombenza, il TAR ha compensato le spese relative alle restanti censure, lasciando a carico della ricorrente il contributo unificato; le spese relative all’accesso erano già state regolate dal Consiglio di Stato.

Norme richiamate

  • art. 32, comma 8, d.lgs. 50/2016

    In virtù di tale disposizione temporanea e derogatoria, l’AREACOM non era, perciò, tenuta a individuare la sussistenza di una particolare condizione di urgenza per autorizzare l’esecuzione anticipata delle prestazioni contrattuali, che, per quanto riguarda il lotto 3, non è stata mai attuata.

    L’art. 32, comma 8, d.lgs. 50/2016 è derogato, per le procedure pendenti rientranti nella disciplina temporanea richiamata dal TAR, quanto alla necessità di individuare una particolare condizione di urgenza per l’esecuzione anticipata di servizi e forniture.

  • art. 8, comma 1, lettera a), d.l. 76/2020

    Tale autorizzazione generale è stata correttamente adottata ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni nella legge 11 settembre 2020, n. 120, per come modificato dall’articolo 51, comma 1, lettera f), del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni nella legge 29 luglio 2021, n. 108, (nella versione di testo vigente alla data di indizione della procedura in oggetto), il quale, in deroga al citato articolo 32, comma 8, dispone che nelle procedure pendenti disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, indette in data anteriore al 30 giugno 2023, “è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via d’urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura”.

    Per le procedure pendenti soggette al d.lgs. 50/2016 e indette prima del 30 giugno 2023, la disposizione derogatoria autorizza l’esecuzione urgente di servizi e forniture nelle more della verifica dei requisiti generali e di qualificazione, senza che occorra accertare una specifica ragione di urgenza.

  • art. 80 d.lgs. 50/2016

    In virtù di tale disposizione temporanea e derogatoria, l’AREACOM non era, perciò, tenuta a individuare la sussistenza di una particolare condizione di urgenza per autorizzare l’esecuzione anticipata delle prestazioni contrattuali, che, per quanto riguarda il lotto 3, non è stata mai attuata.

    Nel quadro della disciplina temporanea applicabile, l’esecuzione anticipata può essere autorizzata nelle more della verifica dei requisiti previsti dall’art. 80; nel caso concreto, inoltre, l’autorizzazione non si era tradotta nell’effettiva esecuzione anticipata per il lotto 3.

  • art. 26 c.p.a.

    In virtù della soccombenza reciproca delle parti, il Collegio ritiene, pertanto, che ricorrano i presupposti previsti dall’articolo 92, comma 3, del codice di procedura civile, al quale l’articolo 26 del codice del processo amministrativo rinvia espressamente in punto di regolazione delle spese, per disporre la compensazione delle spese di lite relative a tutte le restanti censure (diverse da quelle relative all’accesso documentale, per le quali le spese di lite sono già state regolate in via definitiva dal Consiglio di Stato con la citata sentenza n. 4428 del 3 giugno 2026), ad eccezione del contributo unificato, che resta a carico della parte ricorrente.

    L’art. 26 c.p.a. consente di regolare le spese del giudizio amministrativo mediante il rinvio ai presupposti di compensazione previsti dall’art. 92, comma 3, c.p.c.; nella fattispecie, la reciproca soccombenza giustifica la compensazione, salvo il contributo unificato.

  • art. 92, comma 3, c.p.c.

    In virtù della soccombenza reciproca delle parti, il Collegio ritiene, pertanto, che ricorrano i presupposti previsti dall’articolo 92, comma 3, del codice di procedura civile, al quale l’articolo 26 del codice del processo amministrativo rinvia espressamente in punto di regolazione delle spese, per disporre la compensazione delle spese di lite relative a tutte le restanti censure (diverse da quelle relative all’accesso documentale, per le quali le spese di lite sono già state regolate in via definitiva dal Consiglio di Stato con la citata sentenza n. 4428 del 3 giugno 2026), ad eccezione del contributo unificato, che resta a carico della parte ricorrente.

    La reciproca soccombenza costituisce, nel caso deciso, presupposto per compensare le spese di lite relative alle censure diverse da quelle sull’accesso, già regolate dal Consiglio di Stato; il contributo unificato resta a carico della ricorrente.

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    Con il primo ricorso per motivi aggiunti, proposto ai sensi dell’articolo 116, comma 2, del codice del processo amministrativo, la Team Service s.c. a r.l. ha domandato l’annullamento del provvedimento comunicatole in data 21 novembre 2025, con il quale l’AREACOM le ha negato l’ostensione degli atti del sub procedimento di anomalia dell’offerta e l’ostensione, in forma integrale, dell’offerta tecnica della PFE s.p.a.

    La disposizione è richiamata per qualificare il ricorso per motivi aggiunti proposto in relazione alla controversia sull’accesso agli atti di gara; il TAR dà atto che la questione è stata definita dal Consiglio di Stato con l’ordine di ostensione.

Massime di principio

  • Per le procedure pendenti soggette al d.lgs. 50/2016 e indette prima del 30 giugno 2023, la disciplina derogatoria dell’art. 8, comma 1, lett. a), d.l. 76/2020 consente l’esecuzione urgente di servizi e forniture nelle more della verifica dei requisiti, senza che la stazione appaltante debba individuare una particolare condizione di urgenza.
  • Il giudizio positivo di non anomalia dell’offerta non richiede necessariamente una motivazione specifica ed estesa: la motivazione può essere soddisfatta anche mediante il rinvio alle giustificazioni presentate dall’operatore economico.
  • Ai fini della regolazione delle spese, il giudice può esaminare nel merito le censure dopo la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, per applicare il criterio della soccombenza virtuale; la reciproca soccombenza può giustificare la compensazione delle spese.

Come è indicizzato

MaterieAggiudicazione, revoca e annullamento della garaAccesso agli atti di garaAccesso documentaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContratti pubbliciAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTrasparenza e pubblicità

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