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Sentenza

Sentenza n. 14197/2026 - Roma, Sezione 5B

Giustizia amministrativa202414198

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana per mancata integrazione nella comunità nazionale e presenza di precedenti penali

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva presentato domanda di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. e), della legge n. 91/1992. Il Ministero dell'Interno, dopo il preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241/1990, aveva respinto l'istanza ritenendo non coincidenti l'interesse pubblico e quello del richiedente alla concessione dello status. L'istruttoria aveva evidenziato una segnalazione del 2016 per minaccia e lesioni personali, una segnalazione del 2021 per lesioni personali e un decreto penale di condanna del 2022 per lesioni personali aggravate. Il ricorrente ha dedotto un unico complesso motivo di eccesso di potere, prospettando falsa applicazione della legge mediante l'esercizio della discrezionalità, difetto di istruttoria e falsa ricostruzione dei fatti. In particolare, ha sostenuto che la prima vicenda non avrebbe dovuto essere valorizzata perché definita con remissione di querela; che la segnalazione del 2021 e il decreto penale di condanna riguarderebbero la medesima vicenda, originata da un contrasto con un collega di lavoro; e che la propria stabile occupazione e integrazione sociale avrebbero dovuto condurre a una diversa valutazione.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto legittimo il giudizio discrezionale dell'Amministrazione sulla mancata integrazione del richiedente nella comunità nazionale, fondato sulla complessiva situazione penale emersa dall'istruttoria. Le condotte di minaccia e lesioni personali aggravate sono state considerate reati di indole e comportamenti dotati di significativo disvalore sociale, rilevanti per valutare la personalità del richiedente, il suo inserimento nella società e la probabilità di future condotte pregiudizievoli per la comunità nazionale e la sicurezza dello Stato. La remissione di querela è stata ritenuta inidonea a eliminare il disvalore e la rilevanza della condotta, potendo l'Amministrazione considerare anche fatti non definiti da un accertamento penale irrevocabile. Il Collegio ha inoltre ritenuto irrilevante la circostanza che la segnalazione del 2021 e il decreto penale si riferissero alla stessa vicenda, poiché la condanna per lesioni aggravate conservava autonoma significatività. La stabile occupazione e l'integrazione nella realtà locale sono state qualificate come condizioni ordinarie e minime dello straniero regolarmente soggiornante, non sufficienti a fondare il diritto alla cittadinanza. Il requisito della residenza legale è stato interpretato anche in senso qualitativo, quale periodo di osservazione durante il quale il richiedente deve dimostrare un comportamento privo di mende e l'adesione ai valori fondamentali della comunità nazionale. Particolare rilievo è stato attribuito alla prossimità temporale della condotta penalmente rilevante rispetto alla domanda di cittadinanza. Il diniego è stato quindi ritenuto immune dai vizi dedotti. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di 1.500 euro per spese di lite, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. e), l. 91/1992

    La concessione della cittadinanza ai sensi della disposizione è oggetto di valutazione discrezionale dell'Amministrazione, fondata anche sull'integrazione del richiedente e sulla sua affidabilità rispetto ai valori della comunità nazionale.

  • art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992

    Il requisito della residenza legale deve essere inteso non solo quantitativamente, come durata minima del soggiorno, ma anche qualitativamente, come periodo di osservazione della condotta del richiedente.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di rigetto è stato comunicato prima dell'adozione del diniego; il giudice non ha ravvisato vizi nella relativa sequenza procedimentale.

  • art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998

    La stabile occupazione e l'inserimento richiesti per il soggiorno legale costituiscono condizioni minime e ordinarie, non sufficienti per ottenere la cittadinanza.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998

    Le condizioni richieste per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno non esauriscono gli ulteriori requisiti valutabili nel procedimento di concessione della cittadinanza.

  • art. 582 c.p.

    Le condotte riconducibili alle lesioni personali sono state considerate rilevanti nella valutazione complessiva della personalità del richiedente.

  • art. 585 c.p.

    La condanna per lesioni personali aggravate è stata valorizzata quale elemento significativo nel giudizio prognostico sull'affidabilità del richiedente.

Massime di principio

  • Nel procedimento discrezionale di concessione della cittadinanza italiana, l'Amministrazione può fondare il giudizio prognostico sull'integrazione e sull'affidabilità del richiedente sulla complessiva condotta di vita e su fatti penalmente rilevanti, anche quando non siano stati definiti da una condanna penale irrevocabile.
  • La remissione di querela non elimina necessariamente né la sussistenza storica né il disvalore amministrativo della condotta, sicché il fatto può essere considerato nel procedimento di concessione della cittadinanza, purché inserito in una valutazione complessiva e ragionevole della personalità dell'interessato.
  • Condotte di minaccia e lesioni personali, soprattutto se aggravate e temporalmente prossime alla domanda di cittadinanza, possono essere valutate come elementi sintomatici di una mancata integrazione nella comunità nazionale e di una possibile inaffidabilità futura.
  • La stabile occupazione e l'integrazione sociale dello straniero regolarmente soggiornante costituiscono condizioni ordinarie e minime per la permanenza legale nel territorio, ma non attribuiscono, da sole, un diritto alla concessione della cittadinanza italiana.
  • Il requisito della residenza legale rilevante ai fini della cittadinanza ha una dimensione anche qualitativa: il periodo di residenza costituisce un periodo di osservazione nel quale il richiedente deve dimostrare una condotta priva di mende e l'adesione ai valori fondamentali della comunità nazionale.
  • La discrezionalità amministrativa nella concessione della cittadinanza è particolarmente ampia, in ragione della natura sovrana e tendenzialmente irrevocabile dello status, e il sindacato giurisdizionale si concentra sulla completezza dell'istruttoria, sulla correttezza dei fatti considerati e sull'assenza di manifesta irragionevolezza o travisamento.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanza
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaEccesso di potereProporzionalità e ragionevolezza

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