Sentenza n. 989/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'annullamento del provvedimento di rigetto del giorno 8 maggio 2025, della richiesta di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in lavoro subordinato Prot. N. -OMISSIS- presentata in favore del ricorrente, emesso Prefettura Ufficio Territoriale del Governo Sportello Unico per l’Immigrazione di Ascoli Piceno, comunicato in data 8 maggio 2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in lavoro subordinato, deducendo di avere svolto 40 giornate lavorative e di disporre di una nuova concreta opportunità di lavoro subordinato. L'Amministrazione aveva respinto l'istanza ritenendo non integrato il requisito dell'attività lavorativa agricola per almeno un trimestre, con una media di 13 giornate mensili e un totale di 39 giornate. Il diniego si fondava sul computo per mesi solari: 4 giornate nel novembre 2024, 13 nel dicembre 2024, 14 nel gennaio 2025 e 9 nel febbraio 2025. Il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 24 del d.lgs. n. 286/1998 e delle circolari interministeriali, difetto di istruttoria, travisamento, manifesta irragionevolezza, violazione dei principi di proporzionalità e razionalità e sviamento. Ha sostenuto che il requisito delle 39 giornate nel trimestre, nonché la media di 13 giornate mensili, dovesse essere verificato considerando il periodo effettivo di circa 90 giorni decorrente dall'inizio dell'attività lavorativa, e non necessariamente tre mesi solari distinti.
La decisione
Il TAR ha respinto la richiesta di cessazione della materia del contendere, poiché il titolo di soggiorno rilasciato nelle more era stato disposto in sede cautelare soltanto fino alla definizione del giudizio di merito. Nel merito ha accolto il ricorso e annullato il diniego. L'art. 24, comma 10, del d.lgs. n. 286/1998 richiede lo svolgimento di regolare attività lavorativa per almeno tre mesi e la disponibilità di un'offerta di lavoro subordinato; per il lavoro agricolo, la circolare interministeriale del 27 ottobre 2023 traduce tale requisito in almeno 13 giornate mensili nei tre mesi lavorativi, per un totale di 39 giornate coperte da contribuzione. Secondo il TAR, il trimestre deve essere inteso come un periodo equivalente a circa 90 giorni, decorrente dall'inizio effettivo dell'attività lavorativa, e non come necessariamente coincidente con tre mesi solari. Poiché il ricorrente aveva iniziato a lavorare il 25 novembre 2025 e nel successivo periodo di circa 90 giorni aveva lavorato più di 39 giornate, il requisito doveva ritenersi integrato. Il criterio seguito dall'Ispettorato territoriale del lavoro, basato sui mesi solari, è stato ritenuto eccessivamente penalizzante e privo di adeguato fondamento normativo, in quanto esclude dal computo giornate lavorate effettivamente comprese nel trimestre ma collocate a cavallo tra mesi diversi. Le spese di lite sono state compensate per la novità della questione; la liquidazione del compenso del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato è stata rinviata a successiva camera di consiglio.
Norme richiamate
art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998
Il lavoratore stagionale, che ha svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi, al quale è offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, può chiedere allo sportello unico per l'immigrazione la conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato.
La disposizione subordina la conversione alla presenza di un'offerta di lavoro subordinato e allo svolgimento di regolare attività lavorativa per almeno tre mesi; il requisito del trimestre deve essere verificato in termini sostanziali e non mediante il riferimento necessario ai mesi solari.
art. 10-bis l. n. 241/1990
Il preavviso di rigetto è stato comunicato al richiedente prima dell'adozione del diniego; il testo non individua una violazione specifica di tale disposizione.
circolare interministeriale del 27 ottobre 2023
Con riferimento al settore agricolo, le cui prestazioni lavorative dei lavoratori stagionali sono effettuate “a giornate” e non a mesi, ai fini della conversione dovrà risultare una prestazione lavorativa di almeno 13 giorni mensili, nei tre mesi lavorativi (per un totale di 39 giornate), coperti da regolare contribuzione previdenziale.
Nel lavoro agricolo il requisito dei tre mesi è espresso in almeno 39 giornate, con una media di 13 giornate per mese; il periodo di riferimento è un trimestre di circa 90 giorni decorrente dall'inizio effettivo del lavoro, non necessariamente coincidente con tre mesi solari.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, quale fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Ai fini della conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato ai sensi dell'art. 24, comma 10, del d.lgs. n. 286/1998, il requisito dello svolgimento di attività lavorativa per almeno tre mesi deve essere valutato in relazione a un periodo effettivo di circa 90 giorni decorrente dall'inizio dell'attività, e non necessariamente in tre mesi solari completi.
- Nel settore agricolo, nel quale il lavoro stagionale è misurato a giornate, il requisito del trimestre lavorativo corrisponde, secondo la circolare interministeriale del 27 ottobre 2023, ad almeno 39 giornate complessive, con una media di 13 giornate mensili, coperte da regolare contribuzione.
- È illegittimo il diniego di conversione fondato sul mero computo delle giornate per mese solare quando tale criterio esclude giornate effettivamente lavorate all'interno del periodo di circa 90 giorni decorrente dall'inizio del rapporto, senza un chiaro fondamento normativo.
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