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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26140/2024 del 03/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per furto aggravato in abitazione (entrambi) e, per Badr, anche per ricettazione. Badr propone tre motivi: (1-2) violazione/errata applicazione di legge e omessa assunzione di prova decisiva (mancata audizione della teste Michelle Ristuccia); (3) carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sulla colpevolezza. Dojzi propone cinque motivi: (1-2) censura per presunta valutazione fondata solo sulle dichiarazioni del teste assistito Mohammed Essayia (violazione artt. 624-bis c.p. e 192, comma 3 c.p.p.); (3) vizio per acquisizione e utilizzazione delle sommarie informazioni rese da Aurora Bacciolo (art. 500, comma 4 c.p.p.), la quale si era sottratta all'escussione; (4-5) omessa rinnovazione dell'istruttoria e mancato esame di Michelle Ristuccia (artt. 507 e 195 c.p.p.), con conseguente omessa assunzione di prova decisiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. Per Badr: i giudici d'appello avevano motivatamente indicato elementi di riscontro (riconoscimento immediato da parte della parte civile, dichiarazioni di altri testi, esito della perquisizione con ritrovamento degli oggetti rubati) e l'omessa escussione di Ristuccia non è idonea a costituire prova decisiva ai sensi dell'art. 606 c.p.p.; inoltre il ricorrente non ha specificato come le dichiarazioni avrebbero mutato l'esito. Per Dojzi: la condanna non si fonda esclusivamente sulla dichiarazione di Mohammed Essayia ma su una pluralità di dichiarazioni coerenti che si integrano; le sommarie informazioni di Aurora Bacciolo sono state correttamente acquisite alla luce di elementi che indicavano intimidazione (anche circostanziali) che giustificavano la loro utilizzazione; l'omesso esame di Ristuccia non è stato dimostrato decisivo e non è stata spiegata l'incidenza dell'eventuale esclusione di dichiarazioni de relato. Entrambi i ricorrenti sono condannati in solido al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 624-bis cod. pen.

    Norma che definisce il delitto di furto aggravato in abitazione, riferita quale fattispecie contestata; la Corte ha ritenuto provata la condotta sulla base di più elementi di riscontro.

  • art. 192, comma 3, cod. proc. pen.

    Riferita nella censura sull'uso delle dichiarazioni del teste assistito; la Corte ha ritenuto che la valutazione della attendibilità dei testimoni sia rimessa al giudice di merito e che non sussista violazione laddove vi siano più riscontri coerenti.

  • art. 500, comma 4, cod. proc. pen.

    Consente l'acquisizione e l'utilizzo delle sommarie informazioni rese da chi si è sottratto all'escussione se sussistono elementi che dimostrino intimidazione o impedimento: la Corte ha ritenuto legittima l'acquisizione delle dichiarazioni di Aurora Bacciolo sulla base di elementi indicativi di intimidazione.

  • art. 507 cod. proc. pen.

    Norma sulla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale; la Corte ha ritenuto non fondata la censura per mancata rinnovazione poiché non è stata dimostrata la decisività della prova omessa.

  • art. 195 cod. proc. pen.

    Disciplina l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese da terzi; la Corte ha ritenuto che la rilevazione dell'eventuale inutilizzabilità non sia apprezzabile in Cassazione senza mostrare l'incidenza concreta sull'accertamento complessivo.

  • art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.

    Consente il ricorso per cassazione per omessa assunzione di una prova decisiva; la Corte interpreta rigorosamente questo motivo, richiedendo che la prova omessa riguardi un fatto certo e non consista in mera prova dichiarativa il cui esito debba essere confrontato con altri elementi.

Massime di principio

  • La Cassazione richiede che il ricorrente specifichi come l'omessa assunzione di una prova avrebbe inciso concretamente sull'esito: non basta lamentare l'omissione, va dimostrata la decisività della prova.
  • Le sommarie informazioni acquisite nelle indagini preliminari possono essere utilizzate se vi sono elementi concreti (anche circostanziali) che giustifichino la sottrazione del teste per intimidazione; non è necessario dimostrare atti di violenza inequivocabili.
  • Il giudizio di attendibilità dei testimoni e la valutazione comparativa delle dichiarazioni sono prevalenti sul giudice di merito; la Cassazione interviene solo se vi è un vizio di motivazione nel rapporto tra motivazione e decisione, non per rivedere la valutazione probatoria nel merito.
  • Le contestazioni generiche o non specificate della motivazione sono inammissibili: il ricorso deve indicare gli elementi di fatto e di diritto che sostengono la censura.
  • La prova considerata 'de relato' o indiretta richiede che chi impugna illustri l'effetto della sua esclusione sul complesso probatorio, altrimenti la censura non è apprezzabile in sede di legittimità.

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