Cassazione Penale, Sentenza n. 26140/2024 del 03/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per furto aggravato in abitazione (entrambi) e, per Badr, anche per ricettazione. Badr propone tre motivi: (1-2) violazione/errata applicazione di legge e omessa assunzione di prova decisiva (mancata audizione della teste Michelle Ristuccia); (3) carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sulla colpevolezza. Dojzi propone cinque motivi: (1-2) censura per presunta valutazione fondata solo sulle dichiarazioni del teste assistito Mohammed Essayia (violazione artt. 624-bis c.p. e 192, comma 3 c.p.p.); (3) vizio per acquisizione e utilizzazione delle sommarie informazioni rese da Aurora Bacciolo (art. 500, comma 4 c.p.p.), la quale si era sottratta all'escussione; (4-5) omessa rinnovazione dell'istruttoria e mancato esame di Michelle Ristuccia (artt. 507 e 195 c.p.p.), con conseguente omessa assunzione di prova decisiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. Per Badr: i giudici d'appello avevano motivatamente indicato elementi di riscontro (riconoscimento immediato da parte della parte civile, dichiarazioni di altri testi, esito della perquisizione con ritrovamento degli oggetti rubati) e l'omessa escussione di Ristuccia non è idonea a costituire prova decisiva ai sensi dell'art. 606 c.p.p.; inoltre il ricorrente non ha specificato come le dichiarazioni avrebbero mutato l'esito. Per Dojzi: la condanna non si fonda esclusivamente sulla dichiarazione di Mohammed Essayia ma su una pluralità di dichiarazioni coerenti che si integrano; le sommarie informazioni di Aurora Bacciolo sono state correttamente acquisite alla luce di elementi che indicavano intimidazione (anche circostanziali) che giustificavano la loro utilizzazione; l'omesso esame di Ristuccia non è stato dimostrato decisivo e non è stata spiegata l'incidenza dell'eventuale esclusione di dichiarazioni de relato. Entrambi i ricorrenti sono condannati in solido al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 624-bis cod. pen.
Norma che definisce il delitto di furto aggravato in abitazione, riferita quale fattispecie contestata; la Corte ha ritenuto provata la condotta sulla base di più elementi di riscontro.
art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
Riferita nella censura sull'uso delle dichiarazioni del teste assistito; la Corte ha ritenuto che la valutazione della attendibilità dei testimoni sia rimessa al giudice di merito e che non sussista violazione laddove vi siano più riscontri coerenti.
art. 500, comma 4, cod. proc. pen.
Consente l'acquisizione e l'utilizzo delle sommarie informazioni rese da chi si è sottratto all'escussione se sussistono elementi che dimostrino intimidazione o impedimento: la Corte ha ritenuto legittima l'acquisizione delle dichiarazioni di Aurora Bacciolo sulla base di elementi indicativi di intimidazione.
art. 507 cod. proc. pen.
Norma sulla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale; la Corte ha ritenuto non fondata la censura per mancata rinnovazione poiché non è stata dimostrata la decisività della prova omessa.
art. 195 cod. proc. pen.
Disciplina l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese da terzi; la Corte ha ritenuto che la rilevazione dell'eventuale inutilizzabilità non sia apprezzabile in Cassazione senza mostrare l'incidenza concreta sull'accertamento complessivo.
art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.
Consente il ricorso per cassazione per omessa assunzione di una prova decisiva; la Corte interpreta rigorosamente questo motivo, richiedendo che la prova omessa riguardi un fatto certo e non consista in mera prova dichiarativa il cui esito debba essere confrontato con altri elementi.
Massime di principio
- La Cassazione richiede che il ricorrente specifichi come l'omessa assunzione di una prova avrebbe inciso concretamente sull'esito: non basta lamentare l'omissione, va dimostrata la decisività della prova.
- Le sommarie informazioni acquisite nelle indagini preliminari possono essere utilizzate se vi sono elementi concreti (anche circostanziali) che giustifichino la sottrazione del teste per intimidazione; non è necessario dimostrare atti di violenza inequivocabili.
- Il giudizio di attendibilità dei testimoni e la valutazione comparativa delle dichiarazioni sono prevalenti sul giudice di merito; la Cassazione interviene solo se vi è un vizio di motivazione nel rapporto tra motivazione e decisione, non per rivedere la valutazione probatoria nel merito.
- Le contestazioni generiche o non specificate della motivazione sono inammissibili: il ricorso deve indicare gli elementi di fatto e di diritto che sostengono la censura.
- La prova considerata 'de relato' o indiretta richiede che chi impugna illustri l'effetto della sua esclusione sul complesso probatorio, altrimenti la censura non è apprezzabile in sede di legittimità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 3 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 25862/2024 del 03/07/2024
- Sentenza penale · 3 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 25864/2024 del 03/07/2024
- Sentenza penale · 3 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 25865/2024 del 03/07/2024
- Sentenza penale · 3 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 25867/2024 del 03/07/2024
- Sentenza penale · 3 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 25868/2024 del 03/07/2024
- Sentenza penale · 3 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 25869/2024 del 03/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →