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Sentenza

Sentenza n. 7494/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 510/2024 resa dal Tribunale di Viterbo sez. Lavoro - carta docente;

Giustizia amministrativa202512923

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inadempimento del Ministero all’obbligo di eseguire la sentenza del Tribunale di Viterbo, Sezione Lavoro, n. 510/2024, relativa al riconoscimento della Carta docente per periodi di servizio a tempo determinato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo l’inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Viterbo, Sezione Lavoro, n. 510/2024, passata in giudicato. Tale sentenza aveva accertato il diritto della docente al beneficio economico, anche pro quota, di 500 euro annui mediante la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, con riferimento agli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e ai periodi di servizio a tempo determinato svolti, disponendo la costituzione della Carta e l’accredito delle somme corrispondenti. Il Ministero si è costituito con atto di stile, senza fornire chiarimenti o indicazioni sull’avvenuta esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, rilevando che, a fronte dell’allegato inadempimento, l’Amministrazione non aveva dimostrato la corretta esecuzione della sentenza. Il giudice ha ritenuto che dal titolo giudiziale risultasse direttamente il diritto della ricorrente alla prestazione riconosciuta e che i relativi presupposti non fossero più sindacabili nella sede dell’ottemperanza. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’eventuale persistente inerzia, ha nominato quale Commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, incaricandolo di provvedere entro ulteriori 60 giorni dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione e previa richiesta della ricorrente. È stata respinta la richiesta di astreinte, ritenendo il ritardo non sufficientemente prolungato da giustificarla ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 600 euro oltre accessori, nonché al rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La norma disciplina i poteri del giudice dell’ottemperanza, inclusa la possibilità di disporre una penalità di mora; nel caso concreto l’astreinte è stata negata perché il ritardo dell’Amministrazione non è stato ritenuto sufficientemente significativo.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Costituisce la base normativa della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, il cui riconoscimento per i periodi di servizio a tempo determinato era stato disposto dal giudicato da eseguire.

  • DPCM 28 novembre 2016

    Individua le modalità e le funzionalità per la costituzione e l’utilizzo della Carta elettronica, alle quali il Ministero deve attenersi nell’esecuzione del giudicato.

  • Cass. n. 13533/2001

    È richiamata in materia di onere della prova tra creditore e debitore: a fronte dell’allegazione dell’inadempimento, l’Amministrazione non ha fornito elementi idonei a dimostrare l’esecuzione della prestazione dovuta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il ricorrente allega l’inadempimento dell’amministrazione rispetto a un giudicato e l’amministrazione non fornisce chiarimenti o prova dell’avvenuta esecuzione, la domanda può essere accolta sulla base della regola di riparto dell’onere della prova tra creditore e debitore.
  • In sede di ottemperanza non possono essere rimessi in discussione i presupposti del diritto già accertato dal giudicato; il giudice deve verificare e imporre l’attuazione concreta del comando giudiziale nei suoi esatti contenuti.
  • Il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta destinato a intervenire, previa richiesta dell’interessato, in caso di inutile scadenza del termine.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere disposta automaticamente per il solo ritardo dell’amministrazione, ma richiede che la durata e le caratteristiche dell’inerzia siano tali da giustificarne l’applicazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potere

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