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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23406/2026 del 24/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la misura cautelare più afflittiva applicata dal GIP per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990. Il motivo unico denunciava vizio della motivazione e violazione di legge: si contestava l'insussistenza della gravità indiziaria e la mancata considerazione della qualità di "connivenza non punibile" anziché concorso nel reato. La difesa contestava la valutazione della dichiarazione autoaccusatoria del PAESANO (che avrebbe ammesso di aver lanciato l'involucro di cocaina), la ricostruzione dei testi e degli operanti (che non avrebbero visto il lancio) e la qualificazione degli atti del MORELLI (apertura della porta, possesso di somme di denaro) come contributo concorsuale.

La decisione

Il giudice ha rigettato il ricorso. Ha confermato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in capo a MORELLI sulla base degli elementi investigativi: presenza nell'abitazione insieme ad altri indagati e all'acquirente, rinvenimento vicino a lui e a PESCE di un involucro contenente 54,41 g di cocaina, rinvenimento di bilancino, macchina sottovuoto e altra sostanza già predisposta per lo spaccio, disponibilità di somme di denaro non giustificate, atteggiamento di padronanza del luogo e conoscenza dell'abitazione (vicinanza della sorella). Il Tribunale del riesame aveva ritenuto inattendibile la versione di PAESANO e valutato che gli elementi indicavano un contributo partecipativo, non una mera connivenza. La Corte ha richiamato i principi di diritto: il grado probatorio richiesto per la gravità indiziaria è inferiore a quello del giudizio di merito e la Cassazione, in sede di controllo del provvedimento di riesame, verifica solo la correttezza logica e giuridica della motivazione (non può sostituirsi a diversa valutazione delle prove). Il ricorso è stato quindi rigettato, il ricorrente condannato alle spese processuali e disposto l'invio degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    art. 73 d.P.R. 309 del 1990

    Norma incriminatrice in materia di stupefacenti: la vicenda riguarda il reato previsto da tale articolo, e la sua applicazione è stata ritenuta sostenuta dai gravi indizi raccolti.

  • art. 192, comma 2, cod. proc. pen.

    art. 192 comma secondo cod. proc. pen.

    Richiamato per spiegare che il criterio probatorio del giudizio di merito (art.192, comma 2) non è applicabile alla valutazione dei gravi indizi nel giudizio cautelare; cioè la gravità indiziaria richiede standard meno stringenti rispetto al giudizio di condanna.

  • art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    art. 273 comma 1-bis cod. proc. pen.

    Richiamato per delimitare il campo di applicazione delle regole probatorie e precisare che l'art.192 c.p.p. non è richiamato dall'art.273 comma 1-bis; cioè la verifica dei gravi indizi segue parametri specifici.

  • art. 533, comma 1, cod. proc. pen.

    art. 533 comma 1 cod. proc. pen.

    Citato come criterio generale ai fini della valutazione probatoria rilevante per la contestazione della difesa; la Corte osserva che la difesa ha chiesto una valutazione tipica del giudizio di merito, non consentita in sede di riesame/cassazione cautelare.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per gli adempimenti a carico della cancelleria dopo il rigetto del ricorso (notifiche/atti conseguenti).

Massime di principio

  • In sede di riesame o di impugnazione cautelare la soglia probatoria per la conferma di una misura cautelare (gravi indizi) è inferiore a quella richiesta per la condanna: il giudice valuta la probabilità qualificata, non la prova piena.
  • La Corte di legittimità, nel controllo di provvedimenti del riesame, non può sostituirsi al giudice di merito riconsiderando ex novo la prova; può intervenire solo per vizi logici o violazioni di norme che rendano manifestamente illogica la motivazione.
  • La distinzione tra connivenza non punibile e concorso dipende dal concreto apporto: la mera presenza o conoscenza del luogo, se accompagnata da elementi probatori (prossimità allo stupefacente, denaro ingiustificato, atti di gestione, strumenti per il confezionamento, comportamento di padronanza, frequenti contatti con acquirenti) può integrare un contributo partecipativo e quindi concorso.
  • Per la difesa, è strategico fornire elementi concreti e documentati (alibi verificabili, giustificazione del denaro, prova di estraneità alla gestione dello stupefacente, testimonianze che smentiscano la padronanza del luogo) e proporre indagini probatorie che possano svuotare i principali indizi materiali.
  • Quando la contestazione si fonda su dichiarazioni contraddittorie o su versioni alternative di testimoni/coindagati, il giudice può valorizzare la coerenza degli elementi materiali (rinvenimento sostanza, strumenti, denaro, comportamenti) più della semplice versione difensiva non corroborata.

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