Cassazione Penale, Sentenza n. 10685/2022 del 24/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso contestava il diniego della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 163 c.p., per effetto di un precedente ostativo: l'imputato sosteneva che il precedente (condanna per lesioni personali) fosse stato dichiarato estinto dal giudice dell'esecuzione e quindi non doveva più essere computato ai fini del divieto di concedere la sospensione. Inoltre era stata impugnata la misura delle pene accessorie fallimentari (anni dieci). La Corte territoriale aveva confermato che l'estinzione ex art. 167 c.p. non elimina gli effetti penali diversi da quelli espressamente previsti e, cumulando le pene, risultava superato il limite di legge per la sospensione; il ricorso in Cassazione mirava a riformare tale decisione e/o a ottenere la riforma della misura delle pene accessorie.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso nel merito con riferimento al diniego della sospensione condizionale: ha confermato che l'estinzione della pena ai sensi dell'art. 167 c.p. non comporta l'estinzione degli effetti penali diversi da quelli ivi previsti, per cui il precedente va comunque considerato ai fini degli art. 163 e 164 c.p. Tuttavia la Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari (irrogate per anni dieci), ritenute illegittime alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 222/2018 e della giurisprudenza delle Sezioni Unite: ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma per la determinazione concreta della durata delle pene accessorie secondo i criteri dell'art. 133 c.p.
Norme richiamate
art. 163 cod. pen.
Disciplina la sospensione condizionale della pena; applicata per valutare la concedibilità del beneficio in presenza di precedenti ostativi
art. 164, comma 4, cod. pen.
Stabilisce i limiti di durata della pena per la concessione della sospensione condizionale; qui rilevante il divieto quando la pena cumulata supera i due anni
art. 167 cod. pen.
Regola l'estinzione della pena; la Corte ha interpretato che l'estinzione non cancella automaticamente tutti gli effetti penali della condanna diversi da quelli espressamente previsti dall'articolo, per cui il precedente resta rilevante ai fini ostativi
art. 216 legge fallimentare
la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa
La formulazione con durata fissa pari a dieci anni è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale; la Corte di Cassazione ritiene quindi illegittima la misura fissa e dispone la rideterminazione in concreto
sentenza Corte Costituzionale n. 222 del 5/12/2018
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della parte della norma che prevedeva una durata fissa di dieci anni per le pene accessorie ex art. 216 l. fall.; impone che la durata venga determinata concretamente dal giudice
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della misura della pena: la Corte richiama l'obbligo di determinare concretamente la durata delle pene accessorie secondo i criteri di proporzionalità e dispersione previsti da questa norma
Sez. U, n. 28910 del 28/02/2019 (Suraci)
Giurisprudenza della Corte di Cassazione che stabilisce come le pene accessorie la cui durata non è fissata dalla legge vadano determinate concretamente dal giudice secondo i criteri di cui all'art. 133 c.p.; citata come parametro per il rinvio
Massime di principio
- L'estinzione della pena ex art. 167 c.p. non estingue automaticamente tutti gli effetti penali della condanna: gli effetti non espressamente previsti dall'art. 167 permangono e possono essere considerati ai fini dei benefici (es. sospensione condizionale).
- Per la sospensione condizionale (art. 163 c.p.) i precedenti, anche se la pena è stata estinta ex art. 167 c.p., possono produrre effetto ostativo se la pena complessiva supera i limiti previsti dalla legge (art. 164 c.p.).
- Le disposizioni che prevedono pene accessorie con durata fissa possono essere dichiarate incostituzionali; dopo tali pronunce il giudice deve determinare la durata delle pene accessorie in concreto, applicando i criteri di cui all'art. 133 c.p.
- Se una pena accessoria è stata irrogata sulla base di un criterio dichiarato illegittimo, la parte relativa alla determinazione della durata va annullata e rimessa al giudice del rinvio per una nuova determinazione conforme ai principi di proporzionalità.
- In casi simili, il ricorso del condannato relativo alla estinzione del precedente ai fini dei benefici deve distinguere tra estinzione formale della pena e persistenza degli effetti penali ai fini ostativi; la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere persistenti tali effetti salvo diversa previsione normativa esplicita.
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