Cassazione Penale, Sentenza n. 7832/2022 del 04/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente chiedeva la revoca della confisca di prevenzione applicata a beni immobili intestati a lei ma ritenuti fittiziamente riconducibili a Vincenzo Cardella. L'istanza si fondava sull'allegata insussistenza della pericolosità sociale del Cardella al momento dell'acquisto e sulla congruità economica degli investimenti rispetto alle disponibilità finanziarie, nonché su elementi di fatto ritenuti nuovi o non valutati anteriormente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato il consolidato orientamento secondo cui, nelle confische di prevenzione su beni ritenuti fittiziamente intestati a terzi, il terzo può contestare esclusivamente la propria titolarità/ proprietà e fornire elementi fattuali che dimostrino l'esclusiva appartenenza e disponibilità del bene; non può invece sollevare questioni inerenti ai presupposti della misura (come la pericolosità del proposto o la sproporzione tra beni e redditi), che spettano esclusivamente al proposto. Per tali ragioni la richiesta di Parisi è stata respinta e il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Riferito nella formula del motivo di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile per carenza di interesse del ricorrente a far valere questioni relative alla posizione del proposto, per cui i motivi di cassazione richiamati non hanno trovato accoglimento.
art. 7, comma 2, L. 1423/1956
Richiamata nel ricorso (norma relativa alle misure di prevenzione); la Corte non ha accolto l'argomentazione che tale norma autorizzerebbe il terzo (coniuge) a contestare i presupposti della misura riferiti al proposto, ribadendo l'orientamento che limita la tutela del terzo alla prova della effettiva titolarità del bene.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato dalla Corte per condannare la ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una somma in favore della Cassa delle ammende, valutando profili di colpa emergenti dal ricorso.
Massime di principio
- Nel caso di confisca di prevenzione su beni ritenuti fittiziamente intestati, il terzo (anche se coniuge) ha legittimazione e interesse soltanto a dimostrare l'effettiva titolarità e la disponibilità esclusiva del bene; non può sollevare questioni relative alla pericolosità o ad altri presupposti della misura riferiti al proposto.
- Le questioni inerenti alla posizione personale del proposto (es. pericolosità sociale, sproporzione tra beni e redditi, provenienza dei beni) possono essere valide solo se proposte dal proposto stesso; un terzo non può riaprire tali accertamenti già definitivamente pronunciati in precedenza.
- Per ottenere la revoca della confisca, il terzo deve presentare elementi fattuali concreti e probatori che dimostrino l'esclusiva proprietà e la reale disponibilità del bene, preferibilmente già in sede di cognizione prima che la statuizione diventi definitiva.
- Se nuove prove emergono dopo la decisione definitiva, il loro valore potrà essere valutato soprattutto se attengono alla titolarità/ proprietà; tuttavia il loro rilievo è limitato se l'oggetto delle prove riguarda i presupposti personali del proposto, giacché tali censure sono riservate al proposto.
- In fase preventiva, è opportuno valutare la via processuale corretta: il terzo che intende difendere i propri diritti patrimoniali dovrebbe concentrare l'azione sulla dimostrazione della legittima titolarità e, se possibile, sollecitare il proposto a contestare i presupposti della misura o valutare altri rimedi (es. azioni civilistiche sulla proprietà).
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