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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7832/2022 del 04/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente chiedeva la revoca della confisca di prevenzione applicata a beni immobili intestati a lei ma ritenuti fittiziamente riconducibili a Vincenzo Cardella. L'istanza si fondava sull'allegata insussistenza della pericolosità sociale del Cardella al momento dell'acquisto e sulla congruità economica degli investimenti rispetto alle disponibilità finanziarie, nonché su elementi di fatto ritenuti nuovi o non valutati anteriormente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato il consolidato orientamento secondo cui, nelle confische di prevenzione su beni ritenuti fittiziamente intestati a terzi, il terzo può contestare esclusivamente la propria titolarità/ proprietà e fornire elementi fattuali che dimostrino l'esclusiva appartenenza e disponibilità del bene; non può invece sollevare questioni inerenti ai presupposti della misura (come la pericolosità del proposto o la sproporzione tra beni e redditi), che spettano esclusivamente al proposto. Per tali ragioni la richiesta di Parisi è stata respinta e il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Riferito nella formula del motivo di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile per carenza di interesse del ricorrente a far valere questioni relative alla posizione del proposto, per cui i motivi di cassazione richiamati non hanno trovato accoglimento.

  • art. 7, comma 2, L. 1423/1956

    Richiamata nel ricorso (norma relativa alle misure di prevenzione); la Corte non ha accolto l'argomentazione che tale norma autorizzerebbe il terzo (coniuge) a contestare i presupposti della misura riferiti al proposto, ribadendo l'orientamento che limita la tutela del terzo alla prova della effettiva titolarità del bene.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato dalla Corte per condannare la ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una somma in favore della Cassa delle ammende, valutando profili di colpa emergenti dal ricorso.

Massime di principio

  • Nel caso di confisca di prevenzione su beni ritenuti fittiziamente intestati, il terzo (anche se coniuge) ha legittimazione e interesse soltanto a dimostrare l'effettiva titolarità e la disponibilità esclusiva del bene; non può sollevare questioni relative alla pericolosità o ad altri presupposti della misura riferiti al proposto.
  • Le questioni inerenti alla posizione personale del proposto (es. pericolosità sociale, sproporzione tra beni e redditi, provenienza dei beni) possono essere valide solo se proposte dal proposto stesso; un terzo non può riaprire tali accertamenti già definitivamente pronunciati in precedenza.
  • Per ottenere la revoca della confisca, il terzo deve presentare elementi fattuali concreti e probatori che dimostrino l'esclusiva proprietà e la reale disponibilità del bene, preferibilmente già in sede di cognizione prima che la statuizione diventi definitiva.
  • Se nuove prove emergono dopo la decisione definitiva, il loro valore potrà essere valutato soprattutto se attengono alla titolarità/ proprietà; tuttavia il loro rilievo è limitato se l'oggetto delle prove riguarda i presupposti personali del proposto, giacché tali censure sono riservate al proposto.
  • In fase preventiva, è opportuno valutare la via processuale corretta: il terzo che intende difendere i propri diritti patrimoniali dovrebbe concentrare l'azione sulla dimostrazione della legittima titolarità e, se possibile, sollecitare il proposto a contestare i presupposti della misura o valutare altri rimedi (es. azioni civilistiche sulla proprietà).

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