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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02995/2024 del 01/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall’irrogazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di sanzioni amministrative ex art. 5, comma 2, D.L. n. 167 del 1990 per violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale riferite agli anni d’imposta 2003, 2004 e 2005. La Commissione tributaria provinciale aveva annullato il provvedimento sanzionatorio, ma la Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva riformato la decisione, confermando la legittimità delle sanzioni, poi ridotte in autotutela dall’Ufficio. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi: (1) preclusione di ogni accertamento tributario per gli anni 2003-2005 per effetto della disciplina dello scudo fiscale e delle norme richiamate; (2) inapplicabilità retroattiva dell’art. 12 D.L. n. 78 del 2009; (3) violazione degli accordi tra Svizzera e Unione europea in materia di tassazione del risparmio; (4) violazione della L. n. 97 del 2013 nella determinazione delle sanzioni; (5) violazione dell’art. 6 D.Lgs. n. 472 del 1997 e richiesta di disapplicazione delle sanzioni. Prima della decisione il ricorrente ha però depositato atto di rinuncia al ricorso, dichiarando di aver aderito alla definizione agevolata dei carichi pendenti; l’Agenzia delle Entrate ha aderito alla rinuncia e ha concluso in conformità.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritualmente proposta dal difensore munito di procura speciale, e dell’adesione della controparte pubblica. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio di legittimità e cessata la materia del contendere, rilevando inoltre che dall’attestazione di pagamento risultava l’integrale estinzione del carico tributario pendente. Non è stata pronunciata condanna alle spese, anche in ragione della limitata attività difensiva svolta dall’Agenzia e dell’adesione alla rinuncia. La Corte ha altresì escluso l’applicazione del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, poiché tale disposizione opera solo in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 2, D.L. n. 167 del 1990

    Norma sanzionatoria richiamata quale base del provvedimento impugnato per violazioni del monitoraggio fiscale.

  • D.L. n. 167 del 1990, convertito in L. n. 409 del 1990

    Fonte della disciplina del monitoraggio fiscale e delle relative sanzioni contestate.

  • art. 13-bis D.L. 78/2009

    Invocato dal ricorrente come preclusivo di accertamenti per le annualità oggetto di causa.

  • artt. 14 e 15 D.L. 350/2001

    Richiamati dal ricorrente a sostegno della tesi di preclusione dell’accertamento tributario.

  • art. 12 D.L. 78/2009

    Richiamato dal ricorrente per sostenere l’inapplicabilità retroattiva della disciplina.

  • direttiva 2003/48/CE

    Richiamata in relazione agli accordi tra Svizzera e Unione europea sulla tassazione del risparmio.

  • D.Lgs. 18 aprile 2005, n. 84

    Indicato quale attuazione interna della direttiva europea sulla tassazione del risparmio.

  • L. n. 97 del 2013

    Invocata con riferimento alla determinazione delle sanzioni.

  • art. 6 D.Lgs. n. 472 del 1997

    Richiamato dal ricorrente per ottenere la disapplicazione delle sanzioni.

  • art. 390 c.p.c.

    primo comma; secondo comma

    La rinuncia al ricorso è stata ritenuta tempestiva e validamente sottoscritta dal difensore munito di procura speciale; non era necessaria la sottoscrizione congiunta della parte.

  • art. 391 c.p.c.

    Richiamato per escludere la statuizione sulle spese in presenza di adesione della parte pubblica alla rinuncia.

  • art. 378 c.p.c.

    Base per il deposito della memoria del P.M. con conclusioni conformi alla declaratoria di estinzione.

  • art. 375 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione del ricorso in pubblica udienza.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha escluso l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato perché la norma opera solo nei casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità, e non è estensibile analogicamente.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se tempestiva e sottoscritta dal difensore munito di procura speciale ad hoc, è idonea a determinare l’estinzione del giudizio senza necessità della firma congiunta della parte.
  • Quando la parte intimata aderisce alla rinuncia e risulta documentalmente l’integrale estinzione del carico o del rapporto tributario oggetto del contendere, la Corte può dichiarare anche la cessazione della materia del contendere.
  • L’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 non si applica al di fuori delle ipotesi tassative di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, trattandosi di disciplina eccezionale e non suscettibile di interpretazione analogica.
  • In presenza di rinuncia ritualmente accettata o comunque condivisa dalla parte pubblica, il giudice di legittimità può non provvedere sulle spese, specie se la parte resistente non ha svolto attività difensiva sostanziale in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizioneGiudicato

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