Sentenza n. 61/2026 - Salerno, Sezione 2
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a - del provvedimento prot. n. 29893 del 20.06.2025, con il quale il Comune di Cava de' Tirreni ha accertato una presunta inottemperanza all'ordinanza di demolizione n. 129 del 10.10.2023 (reg. gen. n. 334 del 10.10.2023); b - del provvedimento prot. n. 29994 del 23.06.2025, con il quale il Comune di Cava de' Tirreni ha dichiarato irricevibile/inammissibile/improcedibile l'istanza di accertamento di conformità depositata dai ricorrenti in data 26.05.2025; c - del provvedimento prot. n. 32587 del 07.07.2025, con il quale il Comune di Cava de' Tirreni ha irrogato la sanzione pecuniaria ex art. 31 - comma 4 bis del D.P.R. n. 380/2001; d - dell'ordinanza di demolizione n. 129 del 10.10.2023 (reg. gen n. 334 del 10.10.2023); e - dell'ordinanza di demolizione n. 75 del 26.06.2025 (reg. gen n. 194 del 26.06.2025); f - ove e per quanto occorra, della relazione tecnica di accertamento edilizio prot. n. 26996 del 04.06.2025; g - di tutti gli atti, anche non conosciuti, presupposti, connessi, collegati e consequenziali. Per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati da AVAGLIANO ANNA il 1\9\2025: (in virtù del ricorso introduttivo) a – del provvedimento prot. n. 29893 del 20.06.2025, con il quale il Comune di Cava de’ Tirreni ha accertato una presunta inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 129 del 10.10.2023 (reg. gen. n. 334 del 10.10.2023); b – del provvedimento prot. n. 29994 del 23.06.2025, con il quale il Comune di Cava de’ Tirreni ha dichiarato irricevibile/inammissibile/improcedibile l’istanza di accertamento di conformità depositata dai ricorrenti in data 26.05.2025; c – del provvedimento prot. n. 32587 del 07.07.2025, con il quale il Comune di Cava de’ Tirreni ha irrogato la sanzione pecuniaria ex art. 31 – comma 4 bis del D.P.R. n. 380/2001; d – dell’ordinanza di demolizione n. 129 del 10.10.2023 (reg. gen n. 334 del 10.10.2023); e - dell’ordinanza di demolizione n. 75 del 26.06.2025 (reg. gen n. 194 del 26.06.2025); f – ove e per quanto occorra, della relazione tecnica di accertamento edilizio prot. n. 26996 del 04.06.2025; g - di tutti gli atti, anche non conosciuti, presupposti, connessi, collegati e consequenziali. (in virtù dei presenti motivi aggiunti) a – del provvedimento prot. n. 33937 del 14.07.2025, con il quale il Comune di Cava de’ Tirreni ha disposto l’acquisizione al patrimonio comunale dell’area di proprietà dei ricorrenti; b - di tutti gli atti, anche non conosciuti, presupposti, connessi, collegati e consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Accertamento di inottemperanza a ordinanza di demolizione, diniego dell'istanza di accertamento di conformità, sanzione pecuniaria, ulteriore ordinanza di demolizione e acquisizione gratuita dell'immobile e dell'area al patrimonio comunale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza di demolizione del 2023 e gli atti successivi adottati dal Comune in relazione a opere edilizie abusive, tra cui l'accertamento dell'inottemperanza, il diniego dell'istanza di accertamento di conformità e compatibilità paesaggistica presentata ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. 380/2001, la sanzione pecuniaria ex art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. 380/2001, una nuova ordinanza di demolizione e, con motivi aggiunti, il provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale. Hanno dedotto, in particolare, l'illegittimità dell'accertamento di inottemperanza perché adottato mentre era pendente l'istanza di sanatoria; l'omessa previa notifica del verbale di accertamento dell'inottemperanza; l'insussistenza dei presupposti per la demolizione alla luce della normativa sopravvenuta, compreso il d.l. 69/2024, convertito dalla l. 105/2024; l'assenza di indicazione dei criteri utilizzati per individuare l'area da acquisire; nonché, con i motivi aggiunti, ulteriori vizi di violazione di legge ed eccesso di potere riferiti all'acquisizione gratuita. È stata inoltre respinta la richiesta di rinvio dell'udienza, motivata dall'esigenza di verificare eventuali nuove misure di sanatoria contenute nella legge di bilancio 2026.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso principale e i motivi aggiunti, compensando le spese. Ha rigettato la richiesta di rinvio perché non fondata su situazioni eccezionali ai sensi dell'art. 73, comma 1-bis, c.p.a., rilevando che la legge di bilancio 2026 non aveva introdotto le misure prospettate e che il rinvio avrebbe determinato uno slittamento sine die incompatibile con la ragionevole durata del processo. Nel merito, ha affermato che la presentazione di un'istanza di accertamento di conformità non rende illegittima l'ordinanza di demolizione, ma ne determina soltanto una temporanea quiescenza; in caso di rigetto dell'istanza, anche tacito, l'ordinanza riacquista efficacia. Tuttavia, nel caso concreto, il termine di novanta giorni previsto dall'art. 31 del d.P.R. 380/2001 era già decorso senza ottemperanza all'ordine demolitorio del 2023, sicché si era prodotto ipso iure l'acquisto della proprietà del bene abusivo da parte del Comune. L'acquisizione successivamente formalizzata aveva natura ricognitiva e non costitutiva; pertanto, la notifica dell'accertamento dell'inottemperanza aveva funzione essenzialmente procedimentale e di garanzia, salvo situazioni eccezionali non dimostrate dai ricorrenti. L'istanza di sanatoria presentata nel 2025 era quindi inefficace perché proveniente da soggetti che non erano più legittimati, essendosi già verificato l'effetto acquisitivo. Il TAR ha inoltre ritenuto legittima la sanzione pecuniaria, considerando già cristallizzata la situazione di inottemperanza, e ha giudicato proporzionata l'applicazione dell'ulteriore rimedio demolitorio in ragione della consistenza degli abusi, comprendenti incrementi di volume e superficie, cambi di destinazione d'uso, modifiche prospettiche e ampliamenti in area vincolata. Quanto all'acquisizione, ha rilevato che l'area individuata coincideva con l'entità degli abusi e che il provvedimento indicava particelle catastali, subalterni, metratura e destinazione, risultando adeguatamente motivato e vincolato. Le spese sono state compensate per le oscillazioni giurisprudenziali sulla materia.
Norme richiamate
art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
Il rinvio dell'udienza può essere disposto solo in presenza di gravi ragioni idonee a incidere sulle esigenze fondamentali di difesa; la mera possibilità di future misure di sanatoria non costituisce situazione eccezionale.
art. 31 d.P.R. 380/2001
Il dirigente […] ingiunge al proprietario e al responsabile
L'inottemperanza all'ordine di demolizione entro il termine di legge determina automaticamente l'acquisizione gratuita del bene abusivo e dell'area necessaria al patrimonio comunale; il successivo atto di acquisizione ha natura ricognitiva e vincolata.
art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001
Alla scadenza del termine di 90 giorni, [infatti] l’Amministrazione è dunque ipso iure proprietaria del bene abusivo
Il decorso infruttuoso del termine di novanta giorni comporta ipso iure il trasferimento della proprietà del bene abusivo al Comune, senza che il successivo atto amministrativo costituisca l'effetto traslativo.
art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001
La sanzione pecuniaria consegue all'inottemperanza all'ordine di demolizione; nel caso concreto è stata ritenuta legittima e applicabile nella misura prevista per gli abusi in area paesaggisticamente vincolata.
art. 36 d.P.R. 380/2001
fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma 1, e comunque fino all’irrogazione delle sanzioni amministrative
L'istanza di accertamento di conformità può essere presentata entro il termine utile; decorso il termine di novanta giorni dall'ordine di demolizione senza ottemperanza, il proprietario perde la legittimazione a proporre la sanatoria.
art. 36-bis d.P.R. 380/2001
La presentazione dell'istanza di accertamento di conformità e compatibilità paesaggistica non impedisce, di per sé, l'efficacia dell'ordinanza demolitoria né neutralizza l'effetto acquisitivo già maturato per l'inottemperanza.
d.l. 28 maggio 2024, n. 69, convertito dalla l. 24 luglio 2024, n. 105
La disciplina sopravvenuta consente una proroga del termine per adempiere all'ordine demolitorio, fino a un massimo di 240 giorni, in presenza di comprovate esigenze di salute, assoluto bisogno o grave disagio socio-economico; tale proroga non risultava rilevante nel caso concreto.
Massime di principio
- La presentazione di un'istanza di accertamento di conformità non rende invalida l'ordinanza di demolizione, ma ne determina una temporanea quiescenza; se l'istanza è respinta, anche tacitamente, l'ordinanza riacquista efficacia senza necessità di adottare un nuovo ordine demolitorio.
- Il decorso infruttuoso del termine di novanta giorni assegnato con l'ordinanza di demolizione produce ipso iure l'acquisto del bene abusivo e dell'area necessaria da parte del Comune. Il successivo atto di acquisizione al patrimonio comunale ha natura dichiarativa o ricognitiva, è vincolato e richiede essenzialmente l'accertamento dell'inottemperanza e l'individuazione dell'area acquisita.
- Una volta decorso il termine di novanta giorni, il proprietario non può più sanare, modificare o demolire autonomamente l'abuso per evitare l'acquisizione, né è più legittimato a presentare un'istanza di accertamento di conformità, salvo il rispetto di eventuali proroghe legalmente applicabili.
- La previa notificazione dell'accertamento dell'inottemperanza ha natura procedimentale e di garanzia, ma non condiziona la maturazione dell'effetto acquisitivo già prodotto dal decorso del termine; essa assume rilievo sostanziale solo in ipotesi eccezionali, come l'impossibilità completamente invalidante di procedere alla demolizione.
- Il provvedimento di acquisizione gratuita è adeguatamente motivato quando identifica in modo puntuale il bene e l'area acquisiti, mediante particelle catastali, subalterni, superficie e destinazione, e l'area corrisponde all'entità degli abusi contestati.
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